TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10395 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Guido de Fusco presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Duomo, n. 348,
E
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Guido de Fusco presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Duomo,
n. 348,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.06.2024, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/07/1976, e che dalla loro unione erano nati i figli (nata a [...] il [...]), (nata Per_1 Persona_2
1 a Napoli il 03/05/1983), e (nato a [...] il [...]), tutti Per_3 maggiorenni;
deducevano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per l'effetto di incomprensioni maturate negli anni e sempre più acuitesi, era venuta meno la comunione di intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, chiedevano con un unico ricorso la pronuncia della separazione consensuale e successivamente la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza pubblicata in data 09.09.2024, su parere conforme del PM, era pronunciata la separazione consensuale dei ricorrenti alle condizioni indicate in ricorso e contestualmente era fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla pronuncia divorzile.
All'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare ex art 127 ter cpc, le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 11.03.2025, ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni già formulate nell'atto introduttivo, dichiarando altresì che non vi erano state modifiche alle stesse;
pertanto, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, con ordinanza del 25.03.2025, visto il parere favorevole del PM, formulato in data 10/09/2024, onerava il difensore delle parti al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, riservando all'esito la causa in decisione al Collegio.
In data 27.03.2025, la difesa delle parti depositava attestazione della Cancelleria della mancata impugnazione della sentenza di separazione consensuale n. 298/24, pubblicata in data 09/09/2024.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale per la separazione consensuale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno ribadito la propria volontà che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“1) Pronunciare la sentenza di divorzio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Napoli;
2 2) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Nessuna statuizione accessoria deve essere disposta avendo le parti figli adulti ed indipendenti ed essendosi i coniugi dichiarati economicamente autosufficienti.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
10.07.1976 (atto n. 90, p. I, s., sez. C, reg. Atti Matrimonio anno 1976);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/3/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
3