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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5008/2024 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LORIS CASAGRANDE MONTESI;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE Parte_2
MUZI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) Fermo quanto previsto al successivo articolo 7, l'abitazione coniugale, sita in EL (AN) alla via San Pellegrino n. 17, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà Parte_1 nell'esclusiva disponibilità del medesimo, con l'annesso mobilio, ad eccezione della lavatrice
INDESIT, di proprietà del sig. che viene assegnata in proprietà a quest'ultima. Parte_1
2) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti (esonerandosi reciprocamente al deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi) e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro.
1 3) L'auto Citroen C4 Cactus di proprietà della signora rimarrà nella disponibilità Parte_2
della stessa.
4) L'auto Citroen C3 targata CR348EW di proprietà del sig. viene dallo stesso Parte_1
concessa in uso alla RA . Parte_2
5) I ricorrenti dichiarano altresì di aver già risolto tra loro ogni altra questione riguardante i loro rapporti economici non prevista nel presente accordo, e pertanto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per i motivi di cui al presente ricorso, né per qualsiasi altri titolo, ragione o causa.
6) Le spese legali sostenute da ciascun coniuge per il presente procedimento si intenderanno compensate.
PRENDERE ATTO della seguente attribuzione patrimoniale:
7) Il signor assegna e trasferisce ai figli Parte_1 Controparte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_2
( , nato a [...] in data [...], nella misura del 50% cadauno, la nuda C.F._2 proprietà, riservandosi per sé l'usufrutto sull'intero, del bene immobile già adibito a casa familiare, ubicato in EL, Via San Pellegrino n. 17 e precisamente
- appartamento destinato a civile abitazione posto ai piani 1-2, di mq 177, Categoria A/3, classe 3, consistenza vani n. 7,5, rendita catastale 406,71, al catasto Urbano di detto comune contraddistinto al foglio 6, particella 107, subalterno 5;
- garage posto al piano terra, di mq 45, categoria C/6, Classe 1, rendita catastale Euro 42,35, al catasto Urbano di detto comune contraddistinto al foglio 6, particella 107, subalterno 4.
Il tutto come da visura catastale allegata (doc. 5)
Il trasferimento di cui al punto che precede sarà formalizzato con atto notarile da rogitarsi presso il
Notaio entro e non oltre 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza Persona_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il trasferimento avviene con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati.
Le competenze notarili così come tasse ed imposte relative al suddetto atto saranno a totale carico del Sig. . Parte_1
Il Sig. , infine, si impegna e si obbliga, entro gg. 30 (trenta) dalla sottoscrizione Parte_1
del presente ricorso ad effettuare tutti i necessari lavori di riparazione e manutenzione del vano garage attinto da infiltrazioni.
2 Il trasferimento immobiliare di cui sopra, in favore dei figli, deve considerarsi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione del presente procedimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ripe (AN) il
23.09.1990.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 1983 del 12.02.2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 7.02.2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ripe (oggi
EL, AN) il 23.09.1990 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ripe (oggi
EL, AN) al n. 17, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1990.
Le condizioni di divorzio prospettate dalle parti, le quali hanno altresì previsto un trasferimento immobiliare da formalizzarsi dinnanzi al notaio, non presentano profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite sono compensate come da accordo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Ripe (AN) il 23/09/1990 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune
[...]
(oggi EL) al n. 17, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1990; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5008/2024 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LORIS CASAGRANDE MONTESI;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE Parte_2
MUZI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) Fermo quanto previsto al successivo articolo 7, l'abitazione coniugale, sita in EL (AN) alla via San Pellegrino n. 17, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà Parte_1 nell'esclusiva disponibilità del medesimo, con l'annesso mobilio, ad eccezione della lavatrice
INDESIT, di proprietà del sig. che viene assegnata in proprietà a quest'ultima. Parte_1
2) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti (esonerandosi reciprocamente al deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi) e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro.
1 3) L'auto Citroen C4 Cactus di proprietà della signora rimarrà nella disponibilità Parte_2
della stessa.
4) L'auto Citroen C3 targata CR348EW di proprietà del sig. viene dallo stesso Parte_1
concessa in uso alla RA . Parte_2
5) I ricorrenti dichiarano altresì di aver già risolto tra loro ogni altra questione riguardante i loro rapporti economici non prevista nel presente accordo, e pertanto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per i motivi di cui al presente ricorso, né per qualsiasi altri titolo, ragione o causa.
6) Le spese legali sostenute da ciascun coniuge per il presente procedimento si intenderanno compensate.
PRENDERE ATTO della seguente attribuzione patrimoniale:
7) Il signor assegna e trasferisce ai figli Parte_1 Controparte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_2
( , nato a [...] in data [...], nella misura del 50% cadauno, la nuda C.F._2 proprietà, riservandosi per sé l'usufrutto sull'intero, del bene immobile già adibito a casa familiare, ubicato in EL, Via San Pellegrino n. 17 e precisamente
- appartamento destinato a civile abitazione posto ai piani 1-2, di mq 177, Categoria A/3, classe 3, consistenza vani n. 7,5, rendita catastale 406,71, al catasto Urbano di detto comune contraddistinto al foglio 6, particella 107, subalterno 5;
- garage posto al piano terra, di mq 45, categoria C/6, Classe 1, rendita catastale Euro 42,35, al catasto Urbano di detto comune contraddistinto al foglio 6, particella 107, subalterno 4.
Il tutto come da visura catastale allegata (doc. 5)
Il trasferimento di cui al punto che precede sarà formalizzato con atto notarile da rogitarsi presso il
Notaio entro e non oltre 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza Persona_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il trasferimento avviene con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati.
Le competenze notarili così come tasse ed imposte relative al suddetto atto saranno a totale carico del Sig. . Parte_1
Il Sig. , infine, si impegna e si obbliga, entro gg. 30 (trenta) dalla sottoscrizione Parte_1
del presente ricorso ad effettuare tutti i necessari lavori di riparazione e manutenzione del vano garage attinto da infiltrazioni.
2 Il trasferimento immobiliare di cui sopra, in favore dei figli, deve considerarsi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione del presente procedimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ripe (AN) il
23.09.1990.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 1983 del 12.02.2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 7.02.2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ripe (oggi
EL, AN) il 23.09.1990 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ripe (oggi
EL, AN) al n. 17, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1990.
Le condizioni di divorzio prospettate dalle parti, le quali hanno altresì previsto un trasferimento immobiliare da formalizzarsi dinnanzi al notaio, non presentano profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite sono compensate come da accordo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Ripe (AN) il 23/09/1990 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune
[...]
(oggi EL) al n. 17, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 1990; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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