Sentenza breve 24 maggio 2013
Ordinanza collegiale 24 aprile 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, ordinanza collegiale 24/04/2014, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00432/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2013, proposto da:
Associazione Vittime della Caccia, Lac - Lega per l'Abolizione della Caccia, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Mariapaola Cereda in Brescia, Via Gramsci 24;
contro
Comune di Castelvisconti, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
NO Furgada, non costituitosi in giudizio;
per la liquidazione
DELLE COMPETENZE AFFERENTI AL GRATUITO PATROCINIO NEL RICORSO PRESENTATO CONTRO L’ORDINANZA COMUNALE DEL 31/12/2012, DI ABBATTIMENTO DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO DI CASTELVISCONTI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con decisione n. 16/2013 del 16/4/2013 la Commissione istituita presso questo T.A.R. ha accolto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dell’Associazione Vittime della Caccia, che ha promosso il ricorso r.g. 286/2013;
- che con la pronuncia di questo Tribunale n. 506/2013, il gravame è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (in quanto l’amministrazione aveva tempestivamente revocato il provvedimento impugnato), con la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa;
- che è a questo punto necessario liquidare il compenso al legale della parte beneficiaria del gratuito patrocinio;
- che l’avv.to Massimo Rizzato ha rassegnato parcella e nota spese in data 19/3/2014;
- che il Collegio ritiene di liquidare l’onorario riconosciuto nelle ultime sentenze di questo Tribunale sulla questione (cfr. in particolare pronuncia 4/4/2014 n. 350), tenuto conto del carattere seriale del contenzioso che ha visto coinvolte numerose amministrazioni della Provincia di Cremona, le quali hanno emanato provvedimenti del tutto analoghi;
Visto il D.M. 20/7/2012 n. 140;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) liquida al difensore avv.to Massimo Rizzato del Foro di Vicenza la somma di 1.000,00 € per competenze ed onorari; alla cifra come sopra determinata vanno aggiunti gli oneri di CPA ed IVA ai sensi di legge.
Dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo di pagamento della spesa ex art. 171 del D.P.R. 115/2002.
Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia del presente provvedimento all’ufficio finanziario competente per le verifiche sulla permanenza delle condizioni di ammissione al patrocinio, ai sensi dell’art. 127 comma 4 del D. Lgs. 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2014
IL SEGRETARIO