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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G 1086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1 iciliato st'ultimo in Rocca di Neto (KR), alla via C.so Umberto I°;
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Mariagrazia Carnovale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Crotone, via G. Deledda n. 1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 12.05.2023, il ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario previsto per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge
222/1984, avendo ricevuto il riconoscimento del requisito de quo con decorrenza dalla data della visita peritale (27.10.2022), ha introdotto il presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla revoca intervenuta in data 23.07.2021 o, in subordine, da altra data successiva ritenuta congrua, e conseguentemente condannare l' , all'erogazione dei ratei maturati CP_1 oltre interessi con vittoria di spese, diritti e onorari. A fondamento della domanda, il ricorrente sosteneva l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP, per aver il consulente omesso la valutazione di numerose patologie documentate (bulging discale C4-C5 e C5-C6, lombosciatalgia dx da spondilosi rachide dorso-lombare con ernie del disco L3-L4+L4-L5+L5-S1 nonché, astralgia polso sn da esiti di frattura polso sn, gonalgia bilaterale, esiti di frattura gamba dx, eczema atrofico, paradontopatia diffusa), ritenute ingiustificatamente non rilevanti, e per aver individuato una decorrenza del requisito sanitario del tutto arbitraria e priva di motivazione, non ancorata ad alcun evento clinico oggettivo. Ha inoltre contestato la mancata applicazione dei criteri medico-legali propri dell'invalidità ordinaria, che impongono una valutazione globale e sinergica del pagina 1 di 3 quadro morboso e della sua incidenza sulla capacità lavorativa residua, con particolare riferimento alla natura usurante delle mansioni svolte, deducendo pertanto l'incompletezza e inattendibilità delle risultanze peritali.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, per la mancata prova, da parte del ricorrente, del possesso del requisito contributivo e sanitario previsto dagli artt. 1 e 4 della Legge n. 222/1984 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Quanto al profilo sanitario, l' ribadiva la piena correttezza della consulenza tecnica d'ufficio CP_1 espletata nel corso del procedimento ex art. 445-bis c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 1 della
Legge 222/1984. Le contestazioni mosse dal ricorrente nella dichiarazione di dissenso, invece, apparirebbero generiche, non suffragate da elementi clinici nuovi o da documentazione idonea a contraddire quanto affermato dal consulente tecnico. Infine, deduceva l'inammissibilità e infondatezza del capo di domanda finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione integrativa al CTU nominato in sede di ATP per specificare le ragioni per cui, alla luce dei sintomi riscontrati, sussiste la riduzione della capacità lavorativa in misura maggiore di due terzi nonché le ragioni per cui ha ritenuto di ancorare la decorrenza del requisito de quo alla data della visita peritale, e discussa all'udienza odierna, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte, lette le note depositate dalle parti, è così decisa.
In via preliminare, è inammissibile la domanda di accertamento del diritto e condanna al pagamento dei relativi ratei, riguardando il presente giudizio, espletato in seguito all'accertamento tecnico preventivo, esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario ex art. 445. comma 6 c.p.c.
Nel merito, ai sensi dell'art.1 L. 222/1984 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Come è noto, ai fini della prestazione previdenziale richiesta rileva non la diminuzione della capacità lavorativa generica, bensì quella semi-specifica, ovvero la capacità di lavoro con riferimento all'attività svolta oppure ad altra sostanzialmente identica, nonché con riferimento anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente,
“in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017).
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato in sede di ATP, mediante deposito di relazione integrativa, con conclusioni supportate dalla documentazione sanitaria in atti, dall'esame obiettivo ed immuni da vizi logici, peraltro non contestate dal resistente e che, pertanto, si ritiene di condividere e da intendersi, dunque, qui integralmente richiamate, ha confermato le risultanze cui è pervenuto nella fase di accertamento tecnico preventivo, ritenendo sussistenti le condizioni cliniche per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n. 222, in quanto la capacità lavorativa del ricorrente è ridotta in modo permanente a causa di infermità fisica in misura superiore a 2/3,
pagina 2 di 3 trattandosi di lavoratore ex boscaiolo;
ha ribadito la decorrenza del beneficio a partire dal 27.10.2022
(data della visita medica in sede di CTU).
In particolare, il consulente tecnico ha ritenuto il ricorrente affetta da plurime patologie quali alterazioni disco artrosiche diffuse con evidenti fenomeni degenerati, ipoacusia percettiva bilaterale con grave disabilità, in paziente portatore di protesi acustiche, sindrome ansiosa depressiva in trattamento terapeutico, frattura scomposta testa omero destro, depressione maggiore ricorrente grave con ansia attacchi di panico, alterazione del ritmo sonno veglia con turbe della memoria di fissazione e rievocazione e diabete mellito tipo II. Ha specificato di aver riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla visita peritale in ragione della sintomatologia ivi riscontrata, quale: “riduzione dell'autonomia posturale, difficoltà al mantenimento della stazione eretta protratta e della deambulazione prolungata, limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro e difficoltà nel salire e scendere le scale. (..)”. Ebbene, come ritenuto dal consulente tecnico, tale sintomatologia si ritiene idonea ad integrare il requisito sanitario de quo avuto riguardo all'attività lavorativa indicata del CP_ ricorrente di “segantino”, come dedotto in ricorso e non contestato dall propria di chi per mestiere sega, a mano o a macchina, i fusti legnosi o produce, a mano o a macchina, sagomature e modanature prestabilite per lavorazioni in serie di qualsiasi manufatto di legno, dunque di natura manuale ed idonea, come altre mansioni equivalenti, ad essere incisa dalla sintomatologia rilevata in sede di visita peritale.
Quanto al riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario a far data dalla visita peritale, le conclusioni in tal modo raggiunte dal CTU vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono inoltre sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si compensano le spese di lite per la reciproca soccombenza.
CP_ Devono essere, altresì, poste definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u, liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente e per intero a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto in atti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1 iciliato st'ultimo in Rocca di Neto (KR), alla via C.so Umberto I°;
RICORRENTE
contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Mariagrazia Carnovale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Crotone, via G. Deledda n. 1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 12.05.2023, il ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario previsto per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge
222/1984, avendo ricevuto il riconoscimento del requisito de quo con decorrenza dalla data della visita peritale (27.10.2022), ha introdotto il presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla revoca intervenuta in data 23.07.2021 o, in subordine, da altra data successiva ritenuta congrua, e conseguentemente condannare l' , all'erogazione dei ratei maturati CP_1 oltre interessi con vittoria di spese, diritti e onorari. A fondamento della domanda, il ricorrente sosteneva l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP, per aver il consulente omesso la valutazione di numerose patologie documentate (bulging discale C4-C5 e C5-C6, lombosciatalgia dx da spondilosi rachide dorso-lombare con ernie del disco L3-L4+L4-L5+L5-S1 nonché, astralgia polso sn da esiti di frattura polso sn, gonalgia bilaterale, esiti di frattura gamba dx, eczema atrofico, paradontopatia diffusa), ritenute ingiustificatamente non rilevanti, e per aver individuato una decorrenza del requisito sanitario del tutto arbitraria e priva di motivazione, non ancorata ad alcun evento clinico oggettivo. Ha inoltre contestato la mancata applicazione dei criteri medico-legali propri dell'invalidità ordinaria, che impongono una valutazione globale e sinergica del pagina 1 di 3 quadro morboso e della sua incidenza sulla capacità lavorativa residua, con particolare riferimento alla natura usurante delle mansioni svolte, deducendo pertanto l'incompletezza e inattendibilità delle risultanze peritali.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, per la mancata prova, da parte del ricorrente, del possesso del requisito contributivo e sanitario previsto dagli artt. 1 e 4 della Legge n. 222/1984 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Quanto al profilo sanitario, l' ribadiva la piena correttezza della consulenza tecnica d'ufficio CP_1 espletata nel corso del procedimento ex art. 445-bis c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 1 della
Legge 222/1984. Le contestazioni mosse dal ricorrente nella dichiarazione di dissenso, invece, apparirebbero generiche, non suffragate da elementi clinici nuovi o da documentazione idonea a contraddire quanto affermato dal consulente tecnico. Infine, deduceva l'inammissibilità e infondatezza del capo di domanda finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione integrativa al CTU nominato in sede di ATP per specificare le ragioni per cui, alla luce dei sintomi riscontrati, sussiste la riduzione della capacità lavorativa in misura maggiore di due terzi nonché le ragioni per cui ha ritenuto di ancorare la decorrenza del requisito de quo alla data della visita peritale, e discussa all'udienza odierna, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte, lette le note depositate dalle parti, è così decisa.
In via preliminare, è inammissibile la domanda di accertamento del diritto e condanna al pagamento dei relativi ratei, riguardando il presente giudizio, espletato in seguito all'accertamento tecnico preventivo, esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario ex art. 445. comma 6 c.p.c.
Nel merito, ai sensi dell'art.1 L. 222/1984 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Come è noto, ai fini della prestazione previdenziale richiesta rileva non la diminuzione della capacità lavorativa generica, bensì quella semi-specifica, ovvero la capacità di lavoro con riferimento all'attività svolta oppure ad altra sostanzialmente identica, nonché con riferimento anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente,
“in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017).
Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato in sede di ATP, mediante deposito di relazione integrativa, con conclusioni supportate dalla documentazione sanitaria in atti, dall'esame obiettivo ed immuni da vizi logici, peraltro non contestate dal resistente e che, pertanto, si ritiene di condividere e da intendersi, dunque, qui integralmente richiamate, ha confermato le risultanze cui è pervenuto nella fase di accertamento tecnico preventivo, ritenendo sussistenti le condizioni cliniche per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n. 222, in quanto la capacità lavorativa del ricorrente è ridotta in modo permanente a causa di infermità fisica in misura superiore a 2/3,
pagina 2 di 3 trattandosi di lavoratore ex boscaiolo;
ha ribadito la decorrenza del beneficio a partire dal 27.10.2022
(data della visita medica in sede di CTU).
In particolare, il consulente tecnico ha ritenuto il ricorrente affetta da plurime patologie quali alterazioni disco artrosiche diffuse con evidenti fenomeni degenerati, ipoacusia percettiva bilaterale con grave disabilità, in paziente portatore di protesi acustiche, sindrome ansiosa depressiva in trattamento terapeutico, frattura scomposta testa omero destro, depressione maggiore ricorrente grave con ansia attacchi di panico, alterazione del ritmo sonno veglia con turbe della memoria di fissazione e rievocazione e diabete mellito tipo II. Ha specificato di aver riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a far data dalla visita peritale in ragione della sintomatologia ivi riscontrata, quale: “riduzione dell'autonomia posturale, difficoltà al mantenimento della stazione eretta protratta e della deambulazione prolungata, limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro e difficoltà nel salire e scendere le scale. (..)”. Ebbene, come ritenuto dal consulente tecnico, tale sintomatologia si ritiene idonea ad integrare il requisito sanitario de quo avuto riguardo all'attività lavorativa indicata del CP_ ricorrente di “segantino”, come dedotto in ricorso e non contestato dall propria di chi per mestiere sega, a mano o a macchina, i fusti legnosi o produce, a mano o a macchina, sagomature e modanature prestabilite per lavorazioni in serie di qualsiasi manufatto di legno, dunque di natura manuale ed idonea, come altre mansioni equivalenti, ad essere incisa dalla sintomatologia rilevata in sede di visita peritale.
Quanto al riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario a far data dalla visita peritale, le conclusioni in tal modo raggiunte dal CTU vanno condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono inoltre sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si compensano le spese di lite per la reciproca soccombenza.
CP_ Devono essere, altresì, poste definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u, liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente e per intero a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto in atti.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri pagina 3 di 3