Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 2593/2024
VERBALE D'UDIENZA del 15 aprile 2025
Il giorno 15 aprile 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
2593/2024 R.G.
Sono presenti :
Per parte ricorrente, l'avv. Rocco Mazza per delega dell'Avv. Giovanni
Taccone;
Per parte resistente, l'avv .Clelia Condello per delega degli Avv.ti Massimo
Autieri e Dario Cosimo Adornato;
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa Parte 1 (C.F.: C.F. 1
), giusta C.F. 2dall'Avv. Giovanni Taccone (C.F.: procura in atti;
ricorrente
E
Controparte 1 sede centrale in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv.ti Massimo Autieri ( C.F. 3
), in forza di procuraDario Cosimo Adornato ( Codice Fiscale_4 generale alle liti a rogito Notaio Dott. Per 1 in Fiumicino - Roma del
22.03.2024, rep. 37875, in atti.
resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato intimazione di pagamento N. 094 2024 9010446 76/000, limitatamente agli avvisi di addebito n.n. 394 2015 0002643176 000; 394 2016
0002757890 000 e 394 2017 0004057449 000 relativamente all'omesso versamento di contributi IVS Coltivatori Pt 2 e somme aggiuntive per gli anni 2012-2013 - 2014 - 2015 - 2016, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Pertanto concludeva chiedendo di:" Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024
9010446 76/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per Contributi IVS Coltivatori Pt 2
e somme aggiuntive per gli anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario".
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' P_
eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva. Nel merito eccepiva la tardività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 24, comma
5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e il consolidamento del credito.
Relativamente alla eccepita prescrizione evidenziava che la stessa era infondata riguardo all'attività posta in capo all' P_ Pertanto, relativamente alle prescrizioni maturate successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, gli stessi erano da ritenersi nella competenza e disponibilità del Concessionario, quindi, formulava istanza ex art. 210
c.p.c. affinché fosse ordinato al medesimo il deposito e/o l'esibizione di ogni atto interruttivo della prescrizione dal medesimo assunto per il titolo per cui è causa. Pertanto, concludeva chiedendo di:" -ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di P_ e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e le relative domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite"
In data 11.03.2025, veniva ordinata l'esibizione della documentazione ex art.210 c.p.c., su conforme tempestiva richiesta dell P_ degli atti successivi all'affidamento dei carichi all' CP_2
Giova premettere che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall' P_ la legittimazione passiva spetta unicamente
, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria. all' Controparte 1 L'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass. 12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984).
Diversamente, il concessionario è legittimato passivo, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n.
24154). Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il concessionario per la riscossione, sia l'Ente impositore. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dall' P_ è quindi infondata e va rigettata.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, veniva decisa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
L'opposizione è fondata e va accolta.
E' utile precisare, che, considerato che la ricorrente lamenta, in via esclusiva, la prescrizione del credito P_ sopravvenuta alla asserita comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, si verte, in ogni caso, nell'ipotesi di cui all'art. 615
c.p.c. (opposizione all'esecuzione), con le forme del rito del lavoro (art. 618-bis c.p.c.), non soggetta a termini per la sua proposizione.
L'opposizione, quindi, non è soggetta ai termini di decadenza di cui agli artt.
24 e 27 del d.lgs. 46/1999 a norma dei quali, tutte le doglianze sul merito della pretesa creditoria e/o la prescrizione antecedente alla formazione del ruolo, devono essere fatti valere entro 40 giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo (che si identifica nella cartella), mentre quelle sui vizi formali
(compresa l'omessa notifica), devono essere fatte valere entro 20 giorni sempre a decorrete dalla data di notifica della cartella medesima.
Ed infatti, è pacifico, nella giurisprudenza di merito e legittimità, che anche dopo la notifica dei titoli, il debitore può sempre disporre del rimedio dell'opposizione all'esecuzione qualora viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo.
Peraltro, la S.C. di Cassazione afferma che, se nel giudizio di opposizione, ancorché tardivamente introdotto, viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, tale fatto deve essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Ex multis Cass. Sez. L, N. 6340/2005: "Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio".
E', quindi, evidente che la ricorrente ha validamente proposto azione al fine di far accertare la sopravvenuta insussistenza del diritto dell' P_ di agire esecutivamente.
Venendo, quindi al merito del ricorso, si evidenzia che l' P_ stante la
mancata costituzione del concessionario per la riscossione, chiedeva nel corpo dell'atto e alla prima utile, riportandosi agli atti difensivi, emettersi ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente a oggetto i documenti relativi alla notifica delle cartelle e degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
La richiesta veniva accolta, in quanto l' P_ , con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione adottati dal concessionario per la riscossione successivamente alla notifica delle cartelle opposte, nella memoria difensiva deduceva la presenza di tali atti, in maniera specifica. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere "la specifica indicazione dei documenti e la precisazione del contenuto degli stessi" e ciò per dimostrare la loro utilità a provare il fatto controverso. Inoltre, l'ordine di esibizione deve essere "utile in via diretta ed immediata" all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini “meramente esplorativi", ossia tesi a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva attorea. Sussistevano, a parere di questo giudicante, in specie, i presupposti di cui all'art. 421 c.p.c. per disporre d'ufficio l'acquisizione degli atti relativi alla notifica delle cartelle opposte, in quanto dagli estratti del ruolo ritualmente acquisiti al processo, risulta indicata la data della presunta notifica delle stesse.
Non avendo l'Istituto né dato prova della notifica degli avvisi in contestazione, né dato seguito all'ordine ex art.210 c.p.c. ne consegue che, dal momento in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dei crediti P_ sono trascorsi più di 5
anni, pertanto.
Ed infatti, in proposito, l'art. 3, co. 9 e 10, della legge 335/1995 dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".
Né è condivisibile l'impostazione secondo cui, nei casi di prescrizione maturata successivamente alla notifica di cartella non opposta nel termine di
40 giorni, opera il diverso termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953
c.c., come sostenuto da una parte, invero minoritaria, della giurisprudenza di legittimità e di merito, che applica, per analogia, i principi valevoli in materia di actio iudicati senza tenere conto della diversa natura dei "titoli" che vengono in considerazione: uno di formazione giudiziale, l'altro formato direttamente e unilateralmente dall'ente previdenziale/creditore. Sul punto, infatti, sono intervenute da ultimo le S.U. della Cassazione (sentenza n. 23397/2016)
affermando che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della
Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell' CP 3
[...] produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina "anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve [...] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.". La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del "titolo giudiziale divenuto definitivo" (sentenza o decreto ingiuntivo); per esempio, la cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell' P_ e l'avviso di accertamento
- per propria natura dell'Amministrazione finanziaria costituiscono incontrovertibile - semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. In definitiva, non rilevando dalla documentazione allegata in atti dall' P_ a quali cartelle si faccia riferimento e non avendo l'Istituto, né dato prova della notifica degli avvisi in contestazione, né dato seguito all'ordine ex art.210 c.p.c. ne consegue che, dal momento in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dei crediti CP 1 sono trascorsi più di 5 anni, pertanto, i crediti P_ vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
L'opposizione è, quindi, sotto tale profilo, fondata e merita accoglimento.
Lespese di lite seguonola soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n.
2593/2024 R.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-Accoglie il ricorso, ritenendo prescritto il debito portato dagli avvisi di addebito n.n. 394 2015 0002643176 000; 394 2016 0002757890 000; e 394
2017 0004057449 000, per intervenuta prescrizione e, conseguentemente illegittima l'intimazione di pagamento n. 094 2024 9010446 76/000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n.n. 394 2015 0002643176 000;
394 2016 0002757890 000 e 394 2017 0004057449 000 dichiarati prescritti;
- Condanna l' P_ parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in € 1700,00, oltre IVA e CPA, come per legge e spese forfettarie, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Palmi 15 aprile 2025
II GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo