TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15347/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
OV LA, nel procedimento civile iscritto al n. 15347 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 NE De Melo Vidoreto GE PP EL
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12 Controparte_11
13 Controparte_12
14 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. OV LA 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2023
1. nata a [...] il [...], Controparte_15 ed ivi residente in [...]2473;
2. (minore rappresentata dai genitori Controparte_16 Controparte_15
e , nata a [...] il 14 dicembre
[...] Persona_1 2017, ed ivi residente in [...]2473; 3. (minore rappresentata dai genitori Controparte_17 Controparte_15
e , nata a [...] il 6 dicembre
[...] Persona_1 2020, ed ivi residente in [...]2473;
4. , nato a [...] il [...], e residente ad Controparte_3 Araucaria (Brasile) in Rua Capitao Aristoteles Moreira 101;
5. (minore rappresentato dai genitori Parte_1 CP_3
e ), nato a [...] il 21
[...] Persona_2 maggio 2015, e residente ad Araucaria (Brasile) in Rua Capitao Aristoteles Moreira 101;
6. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_5 residente in [...]5237;
7. (minore rappresentato dai genitori Controparte_18 CP_5
e ), nato a [...] l'11 settembre
[...] Persona_3 2017, ed ivi residente in [...]5237;
8. , nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_7 residente in [...]da Silva 152;
9. (minore rappresentato dai genitori Controparte_19 Controparte_7
e ), nato a [...] l'[...],
[...] Persona_4 ed ivi residente in [...]da Silva 152;
10. , nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_9 residente in [...]152;
11. (minore rappresentato dai genitori Controparte_20 Controparte_9
e ), nato a [...] il [...], ed
[...] Persona_5 ivi residente in [...]152; 12. (minore rappresentato dai genitori Controparte_21 Controparte_9
e ), nato a [...] il [...], ed
[...] Persona_5 ivi residente in [...]152;
13. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_12 residente in [...]1140;
14. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_13 residente in [...]152;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_14
Dott. OV LA 2
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_14
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di (o o Persona_6 Persona_7 Per_7
o o – cfr. doc. 29 fascicolo ricorrenti),
[...] Persona_6 Persona_7 cittadino italiano, nato il [...], nel Comune di Pieve di Soligo (Treviso), figlio di e , emigrato in Brasile ove contraeva matrimonio, Persona_8 Parte_2 il 12.12.1908, con senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza Parte_3 mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal predetto matrimonio nasceva:
• a Villa di Igarassù (Brasile), in data 15 luglio 1922, il quale Parte_4 contraeva un primo matrimonio in Brasile con da , dalla Pt_2 Persona_9 cui unione nasceva:
➢ 1. a AN (Brasile), in data 22 gennaio 1951, , Controparte_12 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio in Brasile con;
Persona_10
Successivamente, contraeva un secondo matrimonio in Parte_4 Brasile, con e dalla loro unione nascevano;
Persona_11
➢ 2. , a Cerqueira Cesar il 26 febbraio 1957, Controparte_13 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio in Brasile con
[...]
e dalla loro unione nascevano: Per_12
✓ , a Curitiba (Brasile) il 2 maggio 1978, Controparte_5 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione nasceva: Persona_3
❖ a Curitiba (Brasile), l'11 settembre 2017, CP_18
, odierno ricorrente;
[...]
✓ , nata a [...] il 30 Controparte_9 gennaio 1983, odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro Persona_5 unione nascevano:
❖ , a Curitiba (Brasile) il 19 Controparte_20
Dott. OV LA 3
ottobre 2015, odierno ricorrente;
❖ , a Curitiba (Brasile) il 4 Controparte_21 settembre 2019, odierno ricorrente;
✓ , a Curitiba (Brasile) il 4 febbraio 1994, Controparte_7 odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione nasceva: Persona_4
❖ a Curitiba (Brasile), l'11 settembre 2021,
[...]
, odierno ricorrente;
CP_19
➢ 3. , a Cerqueira Cesar l'8 gennaio 1960, il quale Persona_13 contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione Persona_14 nasceva:
✓ a Ibaiti (Brasile) il 25 giugno 1981, , odierno Controparte_3 ricorrente. Dall'unione fra e Controparte_3 Per_2 [...]
nasceva: Persona_2
❖ a Curitiba (Brasile) il 21 maggio 2015, CP_4
, odierno ricorrente;
Parte_1
➢ 4. , a Cerqueira Cesar il 7 gennaio 1962, il quale Persona_15 contraeva matrimonio in Brasile con Persona_16
, e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ a Curitiba (Brasile) il 4 maggio 1995, Controparte_15
odierna ricorrente, la quale contraeva
[...] matrimonio in Brasile con e dalla loro unione Persona_1 nascevano:
❖ a Curitiba (Brasile) il 14 Controparte_16 dicembre 2017, odierna ricorrente;
❖ a Curitiba (Brasile) il 6 dicembre Controparte_17
2020, odierna ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. OV LA 4
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_14 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_6 nato il [...], nel Comune di Pieve di Soligo (Treviso).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_14 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento,
Dott. OV LA 5
priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_14 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_14 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_14 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. OV LA
Dott. OV LA 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
OV LA, nel procedimento civile iscritto al n. 15347 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 NE De Melo Vidoreto GE PP EL
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12 Controparte_11
13 Controparte_12
14 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. OV LA 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2023
1. nata a [...] il [...], Controparte_15 ed ivi residente in [...]2473;
2. (minore rappresentata dai genitori Controparte_16 Controparte_15
e , nata a [...] il 14 dicembre
[...] Persona_1 2017, ed ivi residente in [...]2473; 3. (minore rappresentata dai genitori Controparte_17 Controparte_15
e , nata a [...] il 6 dicembre
[...] Persona_1 2020, ed ivi residente in [...]2473;
4. , nato a [...] il [...], e residente ad Controparte_3 Araucaria (Brasile) in Rua Capitao Aristoteles Moreira 101;
5. (minore rappresentato dai genitori Parte_1 CP_3
e ), nato a [...] il 21
[...] Persona_2 maggio 2015, e residente ad Araucaria (Brasile) in Rua Capitao Aristoteles Moreira 101;
6. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_5 residente in [...]5237;
7. (minore rappresentato dai genitori Controparte_18 CP_5
e ), nato a [...] l'11 settembre
[...] Persona_3 2017, ed ivi residente in [...]5237;
8. , nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_7 residente in [...]da Silva 152;
9. (minore rappresentato dai genitori Controparte_19 Controparte_7
e ), nato a [...] l'[...],
[...] Persona_4 ed ivi residente in [...]da Silva 152;
10. , nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_9 residente in [...]152;
11. (minore rappresentato dai genitori Controparte_20 Controparte_9
e ), nato a [...] il [...], ed
[...] Persona_5 ivi residente in [...]152; 12. (minore rappresentato dai genitori Controparte_21 Controparte_9
e ), nato a [...] il [...], ed
[...] Persona_5 ivi residente in [...]152;
13. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_12 residente in [...]1140;
14. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_13 residente in [...]152;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_14
Dott. OV LA 2
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_14
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti di (o o Persona_6 Persona_7 Per_7
o o – cfr. doc. 29 fascicolo ricorrenti),
[...] Persona_6 Persona_7 cittadino italiano, nato il [...], nel Comune di Pieve di Soligo (Treviso), figlio di e , emigrato in Brasile ove contraeva matrimonio, Persona_8 Parte_2 il 12.12.1908, con senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza Parte_3 mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal predetto matrimonio nasceva:
• a Villa di Igarassù (Brasile), in data 15 luglio 1922, il quale Parte_4 contraeva un primo matrimonio in Brasile con da , dalla Pt_2 Persona_9 cui unione nasceva:
➢ 1. a AN (Brasile), in data 22 gennaio 1951, , Controparte_12 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio in Brasile con;
Persona_10
Successivamente, contraeva un secondo matrimonio in Parte_4 Brasile, con e dalla loro unione nascevano;
Persona_11
➢ 2. , a Cerqueira Cesar il 26 febbraio 1957, Controparte_13 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio in Brasile con
[...]
e dalla loro unione nascevano: Per_12
✓ , a Curitiba (Brasile) il 2 maggio 1978, Controparte_5 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione nasceva: Persona_3
❖ a Curitiba (Brasile), l'11 settembre 2017, CP_18
, odierno ricorrente;
[...]
✓ , nata a [...] il 30 Controparte_9 gennaio 1983, odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro Persona_5 unione nascevano:
❖ , a Curitiba (Brasile) il 19 Controparte_20
Dott. OV LA 3
ottobre 2015, odierno ricorrente;
❖ , a Curitiba (Brasile) il 4 Controparte_21 settembre 2019, odierno ricorrente;
✓ , a Curitiba (Brasile) il 4 febbraio 1994, Controparte_7 odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione nasceva: Persona_4
❖ a Curitiba (Brasile), l'11 settembre 2021,
[...]
, odierno ricorrente;
CP_19
➢ 3. , a Cerqueira Cesar l'8 gennaio 1960, il quale Persona_13 contraeva matrimonio in Brasile con e dalla loro unione Persona_14 nasceva:
✓ a Ibaiti (Brasile) il 25 giugno 1981, , odierno Controparte_3 ricorrente. Dall'unione fra e Controparte_3 Per_2 [...]
nasceva: Persona_2
❖ a Curitiba (Brasile) il 21 maggio 2015, CP_4
, odierno ricorrente;
Parte_1
➢ 4. , a Cerqueira Cesar il 7 gennaio 1962, il quale Persona_15 contraeva matrimonio in Brasile con Persona_16
, e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ a Curitiba (Brasile) il 4 maggio 1995, Controparte_15
odierna ricorrente, la quale contraeva
[...] matrimonio in Brasile con e dalla loro unione Persona_1 nascevano:
❖ a Curitiba (Brasile) il 14 Controparte_16 dicembre 2017, odierna ricorrente;
❖ a Curitiba (Brasile) il 6 dicembre Controparte_17
2020, odierna ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. OV LA 4
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_14 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_6 nato il [...], nel Comune di Pieve di Soligo (Treviso).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_14 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento,
Dott. OV LA 5
priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_14 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_14 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_14 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. OV LA
Dott. OV LA 6