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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), resi- Parte_1 C.F._1 dente in VIA UMBERTO I, 2 09070 SAN VERO MILIS
[...]
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
MARTIGNANO, 6 09170 ORISTANO Pt_2
(c.f. Parte_3 C.F._3 Difesi dall'avv. MANCA ANTONIO CARMINE (c.f.
) con studio in VIA CANALIS, 16 09170 C.F._4
ORISTANO
Ruolo: n. 1019/2024 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Ragioni della decisione
La causa ha a oggetto un appartamento a San Vero Milis in piazza
Santa Sofia 18 (Catasto Oristano-San Vero Milis, foglio 18, particella
3599).
— 1 — ha acquistato l'appartamento nel 1987 da Parte_1 [...] con scrittura privata. Ha quindi convenuto i suoi figli, CP_1
e per l'accertamento dell'avvenuta usucapione. Pt_2 Pt_3
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno riconosciuto la sotto- scrizione del padre. Stando così le cose, le parti hanno chiesto di co- mune accordo l'accertamento giudiziale della scrittura. Visto l'art. 215 n. 2 c.p.c., la scrittura può senz'altro dirsi ricono- sciuta.
Le spese devono essere compensate, in ragione della natura so- stanzialmente volontaria del procedimento.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. dichiara che la scrittura privata agli atti come allegato 7 Pt_1
è stata sottoscritta da il 5 febbraio 1987 CP_2
2. compensa le spese
Si comunichi.
17 marzo 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 2 —