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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alan Andreoletti e dall'avv. Elisa Mancini con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Varese, Via Orrigoni n. 15, giusta procura in calce al ricorso
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. in persona del Direttore Generale e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Varese, V.le Borri n. 57, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò, presso il cui studio in Milano, Via Alfonso
Lamarmora 40/A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente (come da fogli depositati in data 25 ottobre 2024)
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: Nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione delle lesioni Controparte_1 subite dal Sig. , a causa della inadeguata condotta dei sanitari che l'ebbero in Parte_1 cura presso il nosocomio varesino consistita nel rilevante ritardo diagnostico in occasione dell'evento dell'1.2.20 e, per l'effetto,
- condannare la parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. siccome accertati, che si quantificano in € 102.167,00 per le ragioni di Parte_1 cui in narrativa, ovvero la diversa somma maggiore o minore, che il Giudice adito riterrà di
1 giustizia in applicazione delle Tabelle Milanesi edizione 2024, oltre interessi compensativi dal dovuto al saldo;
- condannare la parte resistente alla rifusione delle spese sostenute dal Sig. per Pt_1 l'espletamento dalla CTU medico legale ex art. 696 bis c.p.c. per l'importo di € 6.275,24, nonché delle spese relative ai compensi dei CTP Dott.ssa e Dott. per € 4.270,00; Per_1 Per_2
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio e del prodromico procedimento ex art. 696 bis c.p.c (RG n. 2463/2022)”.
per parte convenuta - Controparte_1
(come da memoria di costituzione
[...]
depositata in data 5 settembre 2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
NEL MERITO
In via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, limitare il risarcimento dovuto al ricorrente a quanto ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria. IN VIA ISTRUTTORIA
• Disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., promosso dal sig. , unitamente a , e avanti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 al Tribunale di Varese, dott.ssa Donelli, rubricato con r.g. 2463/22.
• Ordinarsi al ricorrente e/o all' ex art. 210-213 c.p.c., di produrre la documentazione CP_3 attestante l'entità delle somme riconosciute al sig. per invalidità civile e/o Parte_1 indennità d'accompagnamento”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari operanti Controparte_1 presso l'Ospedale convenuto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni tutti patiti a seguito degli errori commessi dai sanitari che l'avevano avuta in cura, meglio descritti in ricorso e accertati nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svolto prima dell'instaurazione del presente giudizio, del quale chiedeva l'acquisizione del fascicolo.
In particolare, l'attore allegava:
2 - che in data 1 febbraio 2020 alle ore 00.24 aveva fatto accesso al Pronto Soccorso dell'
[...]
di Varese lamentando stato confusionale e difficoltà motorie e di Controparte_1
coordinazione della parte sinistra del corpo;
- che al momento dell'accesso in PS aveva rappresentato la patologia congenita da cui è affetto sin dalla nascita, ovvero l'eritrocitosi – policitemia secondaria congenita, mutazione del gene
HIF2A, che comporta l'incremento del rischio trombotico e quindi ischemico;
- che nonostante la dichiarata patologia di base, la sintomatologia lamentata e l'obiettività clinica apprezzata sin dal primo accesso in Pronto soccorso (stato pseudocatatonico e mano ostetrica), non veniva svolto alcun accertamento mirato a escludere una patologia organica, ma sospettata una patologia psichiatrica;
- che alle ore 16.31 veniva effettuato il consulto psichiatrico che escludeva la sussistenza di qualsivoglia patologia psichiatrica e veniva data indicazione di eseguire con urgenza una TAC encefalo “per escludere interessamento organico”;
- che la TAC encefalo, eseguita alle ore 17.53 e validata alle ore 19.14 del giorno successivo all'ingresso in PS, evidenziava un quadro lesionale compatibile con ictus acuto;
- che alle ore 00.20 del 2 febbraio 2020 veniva trasferito presso il reparto di Neurologia con diagnosi all'ingresso di “trombosi cerebrale e infarto cerebrale”;
- che aveva dovuto effettuare un lungo periodo di riabilitazione neuromotoria assistita;
- che il ritardo diagnostico e conseguentemente terapeutico era stato accertato in sede di istruzione preventiva dal collegio peritale nominato, il quale aveva accertato la responsabilità dei medici dell' convenuto, quantificando in misura pari al 27/28% i postumi subiti, di cui CP_1
un terzo/un quarto imputabile alla condotta dei sanitari.
1.2 Si costituiva l' con comparsa di costituzione e risposta, depositata Controparte_1
in data 5 settembre 2024, chiedendo il rigetto delle domande articolate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Allegava, in particolare, la struttura convenuta che l'operato dei propri medici era scevro di errori, considerata l'innegabile difficoltà diagnostica che presentava il caso dovuta dall'età anagrafica del paziente, dall'obiettività clinica fuorviante, nonché dalla compatibilità della sintomatologia con l'incidente stradale in cui il paziente era stato coinvolto intorno alle 18.00 del
31 gennaio 2020. Evidenziava inoltre parte convenuta che i consulenti d'ufficio non avevano accertato la sussistenza del nesso di causa tra la condotta dei medici e l'aggravamento dei
3 postumi subiti dal paziente, nonché la circostanza che, ai fini della quantificazione dei danni, dovevano essere considerate eventuali somme percepite dal ricorrente, dichiarato invalido all'80%.
1.3 Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva svolto ante causam, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 29 ottobre 2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 7 novembre 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti ai ctu nominati in sede di istruzione preventiva.
Ottenuti i chiarimenti richiesti, in data 14 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Le istanze istruttorie delle parti
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte convenuta, deve evidenziarsi che l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva è stata disposta con provvedimento a verbale dell'udienza del 18 settembre 2024 e che all'ordine di esibizione parte convenuta aveva rinunciato all'udienza citata, alla luce della documentazione esibita dalla difesa del ricorrente in udienza.
3. La domanda di risarcimento dei danni formulata da (an debeatur) Parte_1
3.1 L'attore ha chiesto di condannare l' convenuto al risarcimento dei danni subiti a CP_1 causa degli errori commessi dai sanitari che lo hanno avuto in cura successivamente all'accesso in Pronto Soccorso dell'1 febbraio 2020.
In particolare, l'attore, anche sulla scorta della ctu espletata in corso di istruzione preventiva, ha individuato quale condotta negligente addebitabile ai sanitari che l'hanno avuto in cura il ritardo diagnostico dell'ictus in atto, atteso che il non aver sospettato la presenza di tale patologia aveva condizionato le tempistiche e le modalità di gestione del caso, causando un aggravamento dei postumi da lui subiti. Nel dettaglio, l'anamnesi in triage era stata errata con conseguente assegnazione del codice verde e il medico del PS che lo aveva visitato 4 ore dopo l'accesso, pur avendo abbondati dati per sospettare un ictus in atto, lo aveva trattato come un paziente psichiatrico.
4 La struttura convenuta, sul punto, ha sostenuto la correttezza dell'operato dei suoi medici, contestando l'espletata ctu, atteso che i consulenti non avevano considerato la particolare complessità del caso clinico e non avevano accertato la sussistenza del nesso causale tra condotta dei medici e aggravamento delle lesioni subite.
3.2 Preliminarmente pare opportuno procedere alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria convenuta in giudizio. I fatti sono avvenuti dopo l'entrata in vigore della
L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) e, pertanto, trova applicazione l'art. 7 il quale prevede espressamente che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del c.c., delle loro condotte dolose o colpose”.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria quale responsabilità contrattuale, ne consegue, in punto di onere probatorio, che è onere del paziente provare il contratto e l'aggravamento della situazione patologica/l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, secondo il criterio della normalità causale del “più probabile che non”, restando, invece, a carico della struttura la prova del corretto adempimento o dell'impossibilità ad adempiere correttamente, ossia che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente o che gli esiti dannosi sono stati determinati da un fatto imprevisto e imprevedibile (Cass. n.
975/2009).
3.3 Tanto premesso, nel caso in esame, deve innanzitutto rilevarsi che l'attività istruttoria è consistita nell'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva (n.
2463/2022 RG) e nell'integrazione della consulenza svolta in tale sede, come disposto con l'ordinanza del 7 novembre 2024.
Le conclusioni contenute nella relazione depositata dai ctu dott. (medico legale) e Persona_3
dott.ssa (specialista in neurologia), così come integrate a seguito dell'ordinanza Persona_4
sopra citata, meritano di essere condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta.
Quanto al profilo relativo all'art. 2236 c.c. e, quindi, alla speciale difficoltà del caso giustificante la sussistenza della responsabilità dei sanitari solo per colpa grave o dolo, deve osservarsi che l' convenuto non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, spettando ai CP_1
medici e/o alla struttura convenuta dimostrare di aver adempiuto diligentemente e quindi offrire
5 dimostrazione dell'eventuale speciale difficoltà del caso, non essendo tenuto il paziente a provare la gravità della colpa (Cass. n. 24791/2008).
Sul punto, l' si è limitato a dedurre il ricorrere di tale circostanza, senza in alcun modo CP_1
specificarla.
3.4 Ritenuto, quindi, di dover aderire alle conclusioni dei consulenti con riguardo all'accertamento del non corretto adempimento della propria prestazione da parte della struttura sanitaria convenuta, si riportano di seguito sinteticamente le stesse, non essendo, invece, in contestazione lo sviluppo temporale della vicenda clinica, come descritto nel ricorso introduttivo e sopra riportato.
All'esito delle indagini peritali svolte, i ctu hanno riferito:
- che il medico del PS non aveva riconosciuto la patologia che affliggeva il paziente e aveva conseguentemente gestito in maniera errata il caso, precludendo all'attore la possibilità di essere sottoposto a una trombectomia in tempi utili;
- che, in particolare, l'attore soffre di eritrocitosi secondaria ad isolata mutazione del gene
EPAS1, che codifica per il fattore HIF1a, ovvero di una patologia che espone il malato a un rischio trombotico doppio rispetto a quello della popolazione generale;
- che il medico del PS, pur reso edotto dal paziente della patologia di cui lo stesso soffriva e in presenza di altri dati fattuali significativi, ovvero che il NO fosse “un soggetto Pt_1
senza precedenti anamnestici di patologia psichiatrica, giovane, con un deficit sensitivo focale all'arto superiore, incapace di descrivere come mai avesse fatto un tamponamento, ad auto quasi ferma, e avesse avuto un successivo, persistente stato di malessere”, non aveva avuto il minimo sospetto dell'esistenza di qualsivoglia patologia organica e aveva concluso con una diagnosi da disturbo ansioso, prescrivendo una visita psichiatrica;
- che “La buona pratica clinica comporta l'esecuzione di esami urgenti, mirati ad escludere una patologia organica acuta da trattare con sollecitudine, perché quella psichiatrica, più di altre, è una diagnosi di esclusione”;
- che, anzi, il medico aveva prescritto “ben due benzodiazepine in vena (Diazepam EV 5 Mg+En
5 Mg EV) che certamente non favorivano lo stato di veglia del paziente e la sua valutazione neurologica”;
- che il medico del PS aveva “a disposizione i seguenti elementi: il paziente era affetto da una patologia trombofilica tale da richiedere salassi mensili, aveva fatto un tamponamento “da
6 fermo” non sapendone spiegare la dinamica, seguito da uno stato di malessere persistente che lo aveva costretto ad andare a riposare (motivo del ritardo con cui accedeva al PS); riferiva al triage “parestesie arto superiore sx” quindi un disturbo focale sensitivo, […] indicava che il paziente non era asintomatico. Vi erano abbondanti dati per sospettare un ictus in atto”;
- che il medico urgentista, nonostante tutti gli elementi fattuali di cui sopra, “si limitava a sedare pesantemente il soggetto con benzodiazepine per via endovenosa trattandolo, de facto, come un paziente psichiatrico. Nessun medico visitava il NO “barellato” nelle successive 12 Pt_1
ore. In un ospedale accreditato per la terapia dell'ictus acuto, in cui si suppone ci sia un'expertise multidisciplinare in questa patologia, il cui trattamento è strettamente tempo correlato, si auspica che l'emergentista sia “sensibilizzato” all'ipotesi di un ictus acuto in atto o quantomeno che in presenza di un soggetto che presenta dei sintomi e segni ascrivibili all'ambito neurologico, si ponga il problema di capire la patologia del paziente e di verificare la propria ipotesi diagnostica, se riesce a farne una, chiami lo specialista in urgenza, in questo caso il neurologo e si consulti su come proseguire l'iter diagnostico.
Il neurologo avrebbe potuto dare indicazione ad eseguire non una RM, bensì una TC encefalo + angio-TC (un esame che viene eseguito contestualmente, della durata di 20' circa) che avrebbero mostrato l'occlusione del grosso vaso intracerebrale, (tratto M1-M2 dell'a. cerebrale media destra) consentendo di completare gli accertamenti con la TC perfusion per valutare l'esecuzione di una trombectomia”;
- che “la terapia dell'ictus acuto si avvale di alcuni trattamenti strettamente tempo-correlati, che mirano a preservare l'area cerebrale in sofferenza, ma non ancora del tutto compromessa, chiamata penumbra ischemica, adiacente al core ischemico, con lo scopo di ridimensionare sensibilmente o di azzerare gli esiti neurologici permanenti. Il primo è la trombolisi EV, che secondo le linee guida SPREAD coeve, andava fatta entro le 4,5 ore dall'esordio dei sintomi. Da sola, la trombolisi, in presenza di occlusione di grossi vasi arteriosi, come nel caso del NO
, non è sufficiente a disostruire il vaso occluso, viene quindi associata alla trombectomia Pt_1 nel cosiddetto “bridging”. La trombectomia da sola è comunque indicata nel caso di occlusione Cont di un grosso vaso arterioso, com'è il tratto M2 dell' . […] L'arrivo tardivo del NO Pt_1 al PS, ad oltre sei ore dall'esordio dei sintomi correlati all'ictus, ha purtroppo compromesso in maniera completa ogni possibile trattamento nei tempi più efficaci indicati nelle linee guida. La terapia più corretta sarebbe stata l'associazione di trombolisi EV e trombectomia, entro le sei
7 ore dall'esordio dell'ictus. La diagnosi tardiva del suo ictus ha precluso completamente la possibilità di eseguire la sola trombectomia oltre le sei ore, unica possibilità terapeutica ancora disponibile, ma possibile solo dopo uno studio mirato con esami neuroradiologici che ne dimostrassero un reale beneficio per il paziente e che non risultano effettuati stante il mancato inquadramento del caso di specie da parte dei sanitari”;
- che “Il trattamento con trombectomia meccanica (EVT) sarebbe avvenuto con elevata probabilità (più probabile che non) sulla base dei seguenti elementi: il punteggio NHISS: 7 che il paziente presentava;
per la sua giovane età; per la più che probabile presenza di buoni circoli collaterali arteriosiintracranici;
per la previsione di un severo esito di esteso ictus cortico- sottocorticale in atto nel territorio dell'arteria cerebrale media;
per l'assenza di controindicazioni alla procedura;
per la presenza di due dei criteri dello studio DEFUSE 3
((Diffusion and Perfusion Imaging Evaluation for Understanding Stroke Evolution) è uno studio multicentrico randomizzato che ha confrontato la trombectomia con la terapia medica per il trattamento dell'ictus ischemico dovuto a occlusione arteriosa della circolazione anteriore in pazienti che risultavano normali da 6 a 16 ore prima dell'arruolamento; i risultati dello studio sono stati pubblicati nel maggio 2019): età <80 anni;
NHISS>6 (gli altri due sono: core < 70 ml, penombra > 15 ml, e rapporto penombra/core ≥1.8. Questi ultimi si evincono solo dallo studio TC di perfusione, che il paziente non eseguiva)”;
- che la trombectomia non sarebbe stata effettuata solo in caso di rifiuto del paziente di sottoporsi alla procedura e in assenza della penombra ischemica alla TC di perfusione, entrambe circostanze ritenute alquanto improbabili dai consulenti d'ufficio;
- che il risultato della trombectomia poteva essere 0=nessuna disabilità o 2=disabilità lieve, mentre il paziente ha avuto mRS=3;
- che “alla valutazione fisiatrica del 24/11/2021 si riscontrava al NO un punteggio Pt_1
mRS =3 che corrisponde a disabilità moderata, che con la trombectomia endovascolare, con elevatissima probabilità, avrebbe potuto ridursi a 0= nessuna disabilità o a 2= disabilità lieve, con basso rischio di complicanze, mentre gli ictus non trattati, dovuti a occlusioni arteriose intracraniche prossimali della circolazione anteriore, hanno esiti peggiori e tassi di mortalità più elevati rispetto agli ictus trattati”;
3.5 Alla luce delle risultanze della espletata ctu, la condotta dei medici della struttura ospedaliera convenuta deve ritenersi colposa, in quanto posta in essere senza il rispetto delle leges artis
8 esistenti, e l'Ospedale deve ritenersi responsabile dei danni subiti dall'attore, essendo tali danni conseguenza immediata e diretta della condotta dei medici, secondo il criterio del “più probabile che non”.
E infatti, pare potersi affermare con certezza che se i medici avessero correttamente e tempestivamente valutato la situazione del NO , lo stesso sarebbe stato sottoposto alla Pt_1
necessaria trombectomia e avrebbe avuto esiti invalidanti inferiori a quelli effettivamente subiti.
4. I danni risarcibili
4.1 Passando ora alla quantificazione dei danni subiti, la domanda dell'attore merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Nel dettaglio, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale aumentato del 35% a titolo di personalizzazione, oltre ai danni patrimoniali da identificarsi nelle spese mediche sostenute e nei costi di acquisto di un'autovettura adeguata alle condizioni fisiche dello stesso.
4.2 Il danno non patrimoniale
4.2.1 Con riguardo al danno non patrimoniale, i ctu hanno evidenziato che “gli esiti neurologici stabilizzati post-ictali del NO , consistono in: deficit campimetrico sinistro, lieve Pt_1
emisindrome sensitiva sinistra, associati a quelli cognitivi di lieve deficit di memoria a breve termine verbale e visuo-spaziale e deficit di attenzione selettiva”.
Alla luce di quanto sopra enunciato i consulenti d'ufficio hanno ritenuto di “poter identificare lo stato menomativo attuale del Signor identificandolo […] in una misura Parte_1 percentualistica pari al 27-28%” e che un terzo/un quarto di tale percentuale può “attribuirsi a componente iatrogenica da collocarsi come danno incrementativo rispetto a quello che ne sarebbe comunque derivato stante l'evento occorso”.
Rispondendo poi a quanto chiesto dai consulenti di parte convenuta in sede di chiarimenti, i ctu hanno confermato “la traduzione medico-legale del danno così come indicata in questo passaggio”: “… I CTU avevano a suo tempo quantificato la menomazione – non il danno – in una percentuale pari al 27-28%; ne discende, secondo quanto più sopra richiamato, che la quota iatrogena dovrà stimarsi in un 8% (1/4 di 28% è pari al 7% e 1/3 di 27% è pari al 9%, con una media dunque del 8%) da computarsi in forma differenziale dal 19,5% al 27,5%”.
Quanto all'invalidità temporanea i consulenti hanno ritenuto di riconoscere per tre mesi un'ITP al
50%.
9 Come detto, le conclusioni alle quali sono giunti i consulenti d'ufficio meritano di essere condivise e, pertanto, dovrà essere liquidato il danno come accertato in corso di consulenza e sopra riportato.
4.2.2 Prima di passare alla liquidazione del danno riscontrato, devono essere svolte alcune osservazioni in punto di diritto.
Il danno in esame rientra nella categoria del danno c.d. iatrogeno e, in particolare, si ritiene possa essere ricondotto nella categoria del danno da aggravata guarigione, ovvero quella relativa alle ipotesi in cui la condotta colposa del medico determina postumi permanenti più gravi di quelli che sarebbero altrimenti residuati dalla malattia se correttamente curata.
In tali casi il medico è responsabile dei maggiori postumi permanenti subiti dal paziente tutte le volte che la condotta alternativa corretta avrebbe certamente o con ragionevole probabilità (come nel caso di specie) evitato i maggiori postumi.
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno deve procedersi, come di recente indicato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 26117/2021), monetizzando sia il grado di invalidità che sarebbe in ogni caso residuato in capo al paziente (A), sia quello che effettivamente è residuato (B) per poi operare la sottrazione tra tali valori (B - A). Così si è espressa la Cassazione nella pronuncia citata: “Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e
l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure” e ciò in quanto il valore monetario del punto d'invalidità cresce in modo esponenziale rispetto al crescere dell'invalidità ed è, quindi, diverso liquidare un'invalidità del
10% e due del 5%.
4.2.3 Sempre in via preliminare con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, si evidenzia che le Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., sono quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di
Milano (e infatti la Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o
10 sociosanitaria, pubblica o privata di cui al DPR 12/2025, entrata in vigore in data 5 marzo 2025, non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 5 del DPR citato).
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Quanto, infine, al possibile aumento per la personalizzazione, deve evidenziarsi che lo stesso va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale
(Cass. n. 25164/2020).
4.2.4 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attore, occorre tener conto della circostanza che, al momento dei fatti, lo stesso aveva 23 anni, che i consulenti d'ufficio hanno quantificato nel 27,5% il danno permanente effettivamente subito e nel 19,5% il danno che sarebbe in ogni caso residuato in capo al paziente a causa dell'ictus che lo ha colpito e che i consulenti hanno poi riconosciuto per tre mesi un'invalidità temporanea parziale in misura pari al
50%.
11 In applicazione dei criteri sopra richiamati e tenuto conto delle circostanze indicate, il danno che avrebbe in ogni caso subito (voce A) è pari a euro 88.236,5 (media tra il danno al Parte_1
19% e il danno al 20%); il danno che ha effettivamente subito (voce B) è pari a Parte_1
euro 165.407,5 (media tra il danno al 27% e il danno al 28%). Operando, quindi, la sottrazione tra la voce B e la voce A il danno patito è da liquidarsi in una somma pari a euro 77.171 (165.407,5-
88.236,5) a titolo di danno non patrimoniale iatrogeno. A tale somma va aggiunta quella spettante a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per mesi 3, pari a euro 5.175.
Con riguardo, poi, alla richiesta personalizzazione del danno deve osservarsi quanto segue.
L'attore, come anticipato, ha chiesto di riconoscere in proprio favore la personalizzazione del danno nella misura del 35%.
Tale richiesta non può essere accolta, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso.
E infatti, con riguardo alla possibilità riconosciuta al Giudice di personalizzare il danno biologico subito da un soggetto, la Suprema Corte (Cass. n. 28988/2019) ha avuto modo di evidenziare che
“in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Tornando alla fattispecie in esame, l'attore non ha né allegato, né documentato in modo puntuale circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, avendo giustificato tale richiesta evidenziando circostanze che paiono caratterizzare “ordinariamente” casi simili a quelli in esame. Si aggiunga che, nel caso di specie, considerato che l'attore avrebbe subito in ogni caso dei danni, non è dato
12 comprendere quali delle circostanze allegate sarebbero conseguenza immediata e diretta dell'aggravamento dei postumi addebitabile alla condotta dei sanitari.
In conclusione, a spetta a titolo di danno non patrimoniale la somma pari a euro Parte_1
82.346 (euro 77.171 + euro 5.175).
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4.3 I danni patrimoniali
4.3.1 Come anticipato, l'attore ha chiesto poi il risarcimento delle spese mediche sostenute e dei costi dell'autovettura acquistata compatibile con le proprie condizioni fisiche.
Quanto alle spese mediche i ctu hanno affermato che l'attore avrebbe dovuto sostenere le stesse in ogni caso, a prescindere dalla condotta colposa dei medici, atteso che sono correlate all'evento neurologico in sé. Ne consegue che tali spese non potranno essere rimborsate.
Parimenti i costi di acquisto dell'autovettura non possono essere ristorati, atteso che gli stessi sono contestati e non adeguatamente documentati, essendo stata prodotta agli atti unicamente una fattura e nessuna prova dell'intervenuto pagamento da parte dell'attore.
5. Le spese di lite
5.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva devono essere poste a carico di parte convenuta.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ridotti del 30% per il giudizio di merito, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto all'attore e dell'attività difensiva
13 effettivamente prestata, mentre, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media, senza alcuna riduzione degli importi.
5.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico dell'attore (già liquidate nel procedimento di istruzione preventiva con separato decreto del 8 agosto 2024), nonché quelle per il richiesto supplemento di ctu nel corso del presente procedimento, liquidate con separato decreto, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico di parte convenuta.
5.3 Devono, infine, porsi a carico della convenuta anche le spese della CTP di parte attrice, atteso che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare “che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-
1980 n. 3716)” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10173 del 18.5.2015) e che, nel caso di specie, le stesse, pari a euro 1.830, risultano documentate e adeguate (doc. 9 fascicolo attore).
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità della struttura convenuta, nella Controparte_1 causazione dei danni subiti dall'attore ; Parte_1
2. CONDANNA la struttura convenuta, al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dall'attore, e, quindi, a corrispondere allo stesso euro 82.346 a Parte_1
titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA la struttura convenuta, a rifondere in favore Controparte_1 dell'attore, , le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 13.700 Parte_1
per compensi (di cui euro 9.873 per il giudizio di merito ed euro 3.827 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico della struttura, le spese per la Controparte_1
CTU svolta nel procedimento di istruzione preventiva, già liquidate con separato decreto
14 dell'8 agosto 2024, nonché quelle per il supplemento di ctu richiesto nel presente procedimento, liquidate con separato decreto;
5. CONDANNA la struttura convenuta, a corrispondere all'attore, Controparte_1
le spese per la consulenza di parte pari a euro 1.830;
Così deciso in Varese il 19 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alan Andreoletti e dall'avv. Elisa Mancini con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Varese, Via Orrigoni n. 15, giusta procura in calce al ricorso
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. in persona del Direttore Generale e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Varese, V.le Borri n. 57, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò, presso il cui studio in Milano, Via Alfonso
Lamarmora 40/A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente (come da fogli depositati in data 25 ottobre 2024)
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: Nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione delle lesioni Controparte_1 subite dal Sig. , a causa della inadeguata condotta dei sanitari che l'ebbero in Parte_1 cura presso il nosocomio varesino consistita nel rilevante ritardo diagnostico in occasione dell'evento dell'1.2.20 e, per l'effetto,
- condannare la parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. siccome accertati, che si quantificano in € 102.167,00 per le ragioni di Parte_1 cui in narrativa, ovvero la diversa somma maggiore o minore, che il Giudice adito riterrà di
1 giustizia in applicazione delle Tabelle Milanesi edizione 2024, oltre interessi compensativi dal dovuto al saldo;
- condannare la parte resistente alla rifusione delle spese sostenute dal Sig. per Pt_1 l'espletamento dalla CTU medico legale ex art. 696 bis c.p.c. per l'importo di € 6.275,24, nonché delle spese relative ai compensi dei CTP Dott.ssa e Dott. per € 4.270,00; Per_1 Per_2
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio e del prodromico procedimento ex art. 696 bis c.p.c (RG n. 2463/2022)”.
per parte convenuta - Controparte_1
(come da memoria di costituzione
[...]
depositata in data 5 settembre 2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
NEL MERITO
In via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, limitare il risarcimento dovuto al ricorrente a quanto ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria. IN VIA ISTRUTTORIA
• Disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., promosso dal sig. , unitamente a , e avanti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 al Tribunale di Varese, dott.ssa Donelli, rubricato con r.g. 2463/22.
• Ordinarsi al ricorrente e/o all' ex art. 210-213 c.p.c., di produrre la documentazione CP_3 attestante l'entità delle somme riconosciute al sig. per invalidità civile e/o Parte_1 indennità d'accompagnamento”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari operanti Controparte_1 presso l'Ospedale convenuto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni tutti patiti a seguito degli errori commessi dai sanitari che l'avevano avuta in cura, meglio descritti in ricorso e accertati nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svolto prima dell'instaurazione del presente giudizio, del quale chiedeva l'acquisizione del fascicolo.
In particolare, l'attore allegava:
2 - che in data 1 febbraio 2020 alle ore 00.24 aveva fatto accesso al Pronto Soccorso dell'
[...]
di Varese lamentando stato confusionale e difficoltà motorie e di Controparte_1
coordinazione della parte sinistra del corpo;
- che al momento dell'accesso in PS aveva rappresentato la patologia congenita da cui è affetto sin dalla nascita, ovvero l'eritrocitosi – policitemia secondaria congenita, mutazione del gene
HIF2A, che comporta l'incremento del rischio trombotico e quindi ischemico;
- che nonostante la dichiarata patologia di base, la sintomatologia lamentata e l'obiettività clinica apprezzata sin dal primo accesso in Pronto soccorso (stato pseudocatatonico e mano ostetrica), non veniva svolto alcun accertamento mirato a escludere una patologia organica, ma sospettata una patologia psichiatrica;
- che alle ore 16.31 veniva effettuato il consulto psichiatrico che escludeva la sussistenza di qualsivoglia patologia psichiatrica e veniva data indicazione di eseguire con urgenza una TAC encefalo “per escludere interessamento organico”;
- che la TAC encefalo, eseguita alle ore 17.53 e validata alle ore 19.14 del giorno successivo all'ingresso in PS, evidenziava un quadro lesionale compatibile con ictus acuto;
- che alle ore 00.20 del 2 febbraio 2020 veniva trasferito presso il reparto di Neurologia con diagnosi all'ingresso di “trombosi cerebrale e infarto cerebrale”;
- che aveva dovuto effettuare un lungo periodo di riabilitazione neuromotoria assistita;
- che il ritardo diagnostico e conseguentemente terapeutico era stato accertato in sede di istruzione preventiva dal collegio peritale nominato, il quale aveva accertato la responsabilità dei medici dell' convenuto, quantificando in misura pari al 27/28% i postumi subiti, di cui CP_1
un terzo/un quarto imputabile alla condotta dei sanitari.
1.2 Si costituiva l' con comparsa di costituzione e risposta, depositata Controparte_1
in data 5 settembre 2024, chiedendo il rigetto delle domande articolate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Allegava, in particolare, la struttura convenuta che l'operato dei propri medici era scevro di errori, considerata l'innegabile difficoltà diagnostica che presentava il caso dovuta dall'età anagrafica del paziente, dall'obiettività clinica fuorviante, nonché dalla compatibilità della sintomatologia con l'incidente stradale in cui il paziente era stato coinvolto intorno alle 18.00 del
31 gennaio 2020. Evidenziava inoltre parte convenuta che i consulenti d'ufficio non avevano accertato la sussistenza del nesso di causa tra la condotta dei medici e l'aggravamento dei
3 postumi subiti dal paziente, nonché la circostanza che, ai fini della quantificazione dei danni, dovevano essere considerate eventuali somme percepite dal ricorrente, dichiarato invalido all'80%.
1.3 Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva svolto ante causam, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 29 ottobre 2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 7 novembre 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti ai ctu nominati in sede di istruzione preventiva.
Ottenuti i chiarimenti richiesti, in data 14 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Le istanze istruttorie delle parti
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte convenuta, deve evidenziarsi che l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva è stata disposta con provvedimento a verbale dell'udienza del 18 settembre 2024 e che all'ordine di esibizione parte convenuta aveva rinunciato all'udienza citata, alla luce della documentazione esibita dalla difesa del ricorrente in udienza.
3. La domanda di risarcimento dei danni formulata da (an debeatur) Parte_1
3.1 L'attore ha chiesto di condannare l' convenuto al risarcimento dei danni subiti a CP_1 causa degli errori commessi dai sanitari che lo hanno avuto in cura successivamente all'accesso in Pronto Soccorso dell'1 febbraio 2020.
In particolare, l'attore, anche sulla scorta della ctu espletata in corso di istruzione preventiva, ha individuato quale condotta negligente addebitabile ai sanitari che l'hanno avuto in cura il ritardo diagnostico dell'ictus in atto, atteso che il non aver sospettato la presenza di tale patologia aveva condizionato le tempistiche e le modalità di gestione del caso, causando un aggravamento dei postumi da lui subiti. Nel dettaglio, l'anamnesi in triage era stata errata con conseguente assegnazione del codice verde e il medico del PS che lo aveva visitato 4 ore dopo l'accesso, pur avendo abbondati dati per sospettare un ictus in atto, lo aveva trattato come un paziente psichiatrico.
4 La struttura convenuta, sul punto, ha sostenuto la correttezza dell'operato dei suoi medici, contestando l'espletata ctu, atteso che i consulenti non avevano considerato la particolare complessità del caso clinico e non avevano accertato la sussistenza del nesso causale tra condotta dei medici e aggravamento delle lesioni subite.
3.2 Preliminarmente pare opportuno procedere alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria convenuta in giudizio. I fatti sono avvenuti dopo l'entrata in vigore della
L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) e, pertanto, trova applicazione l'art. 7 il quale prevede espressamente che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del c.c., delle loro condotte dolose o colpose”.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria quale responsabilità contrattuale, ne consegue, in punto di onere probatorio, che è onere del paziente provare il contratto e l'aggravamento della situazione patologica/l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, secondo il criterio della normalità causale del “più probabile che non”, restando, invece, a carico della struttura la prova del corretto adempimento o dell'impossibilità ad adempiere correttamente, ossia che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente o che gli esiti dannosi sono stati determinati da un fatto imprevisto e imprevedibile (Cass. n.
975/2009).
3.3 Tanto premesso, nel caso in esame, deve innanzitutto rilevarsi che l'attività istruttoria è consistita nell'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva (n.
2463/2022 RG) e nell'integrazione della consulenza svolta in tale sede, come disposto con l'ordinanza del 7 novembre 2024.
Le conclusioni contenute nella relazione depositata dai ctu dott. (medico legale) e Persona_3
dott.ssa (specialista in neurologia), così come integrate a seguito dell'ordinanza Persona_4
sopra citata, meritano di essere condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta.
Quanto al profilo relativo all'art. 2236 c.c. e, quindi, alla speciale difficoltà del caso giustificante la sussistenza della responsabilità dei sanitari solo per colpa grave o dolo, deve osservarsi che l' convenuto non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, spettando ai CP_1
medici e/o alla struttura convenuta dimostrare di aver adempiuto diligentemente e quindi offrire
5 dimostrazione dell'eventuale speciale difficoltà del caso, non essendo tenuto il paziente a provare la gravità della colpa (Cass. n. 24791/2008).
Sul punto, l' si è limitato a dedurre il ricorrere di tale circostanza, senza in alcun modo CP_1
specificarla.
3.4 Ritenuto, quindi, di dover aderire alle conclusioni dei consulenti con riguardo all'accertamento del non corretto adempimento della propria prestazione da parte della struttura sanitaria convenuta, si riportano di seguito sinteticamente le stesse, non essendo, invece, in contestazione lo sviluppo temporale della vicenda clinica, come descritto nel ricorso introduttivo e sopra riportato.
All'esito delle indagini peritali svolte, i ctu hanno riferito:
- che il medico del PS non aveva riconosciuto la patologia che affliggeva il paziente e aveva conseguentemente gestito in maniera errata il caso, precludendo all'attore la possibilità di essere sottoposto a una trombectomia in tempi utili;
- che, in particolare, l'attore soffre di eritrocitosi secondaria ad isolata mutazione del gene
EPAS1, che codifica per il fattore HIF1a, ovvero di una patologia che espone il malato a un rischio trombotico doppio rispetto a quello della popolazione generale;
- che il medico del PS, pur reso edotto dal paziente della patologia di cui lo stesso soffriva e in presenza di altri dati fattuali significativi, ovvero che il NO fosse “un soggetto Pt_1
senza precedenti anamnestici di patologia psichiatrica, giovane, con un deficit sensitivo focale all'arto superiore, incapace di descrivere come mai avesse fatto un tamponamento, ad auto quasi ferma, e avesse avuto un successivo, persistente stato di malessere”, non aveva avuto il minimo sospetto dell'esistenza di qualsivoglia patologia organica e aveva concluso con una diagnosi da disturbo ansioso, prescrivendo una visita psichiatrica;
- che “La buona pratica clinica comporta l'esecuzione di esami urgenti, mirati ad escludere una patologia organica acuta da trattare con sollecitudine, perché quella psichiatrica, più di altre, è una diagnosi di esclusione”;
- che, anzi, il medico aveva prescritto “ben due benzodiazepine in vena (Diazepam EV 5 Mg+En
5 Mg EV) che certamente non favorivano lo stato di veglia del paziente e la sua valutazione neurologica”;
- che il medico del PS aveva “a disposizione i seguenti elementi: il paziente era affetto da una patologia trombofilica tale da richiedere salassi mensili, aveva fatto un tamponamento “da
6 fermo” non sapendone spiegare la dinamica, seguito da uno stato di malessere persistente che lo aveva costretto ad andare a riposare (motivo del ritardo con cui accedeva al PS); riferiva al triage “parestesie arto superiore sx” quindi un disturbo focale sensitivo, […] indicava che il paziente non era asintomatico. Vi erano abbondanti dati per sospettare un ictus in atto”;
- che il medico urgentista, nonostante tutti gli elementi fattuali di cui sopra, “si limitava a sedare pesantemente il soggetto con benzodiazepine per via endovenosa trattandolo, de facto, come un paziente psichiatrico. Nessun medico visitava il NO “barellato” nelle successive 12 Pt_1
ore. In un ospedale accreditato per la terapia dell'ictus acuto, in cui si suppone ci sia un'expertise multidisciplinare in questa patologia, il cui trattamento è strettamente tempo correlato, si auspica che l'emergentista sia “sensibilizzato” all'ipotesi di un ictus acuto in atto o quantomeno che in presenza di un soggetto che presenta dei sintomi e segni ascrivibili all'ambito neurologico, si ponga il problema di capire la patologia del paziente e di verificare la propria ipotesi diagnostica, se riesce a farne una, chiami lo specialista in urgenza, in questo caso il neurologo e si consulti su come proseguire l'iter diagnostico.
Il neurologo avrebbe potuto dare indicazione ad eseguire non una RM, bensì una TC encefalo + angio-TC (un esame che viene eseguito contestualmente, della durata di 20' circa) che avrebbero mostrato l'occlusione del grosso vaso intracerebrale, (tratto M1-M2 dell'a. cerebrale media destra) consentendo di completare gli accertamenti con la TC perfusion per valutare l'esecuzione di una trombectomia”;
- che “la terapia dell'ictus acuto si avvale di alcuni trattamenti strettamente tempo-correlati, che mirano a preservare l'area cerebrale in sofferenza, ma non ancora del tutto compromessa, chiamata penumbra ischemica, adiacente al core ischemico, con lo scopo di ridimensionare sensibilmente o di azzerare gli esiti neurologici permanenti. Il primo è la trombolisi EV, che secondo le linee guida SPREAD coeve, andava fatta entro le 4,5 ore dall'esordio dei sintomi. Da sola, la trombolisi, in presenza di occlusione di grossi vasi arteriosi, come nel caso del NO
, non è sufficiente a disostruire il vaso occluso, viene quindi associata alla trombectomia Pt_1 nel cosiddetto “bridging”. La trombectomia da sola è comunque indicata nel caso di occlusione Cont di un grosso vaso arterioso, com'è il tratto M2 dell' . […] L'arrivo tardivo del NO Pt_1 al PS, ad oltre sei ore dall'esordio dei sintomi correlati all'ictus, ha purtroppo compromesso in maniera completa ogni possibile trattamento nei tempi più efficaci indicati nelle linee guida. La terapia più corretta sarebbe stata l'associazione di trombolisi EV e trombectomia, entro le sei
7 ore dall'esordio dell'ictus. La diagnosi tardiva del suo ictus ha precluso completamente la possibilità di eseguire la sola trombectomia oltre le sei ore, unica possibilità terapeutica ancora disponibile, ma possibile solo dopo uno studio mirato con esami neuroradiologici che ne dimostrassero un reale beneficio per il paziente e che non risultano effettuati stante il mancato inquadramento del caso di specie da parte dei sanitari”;
- che “Il trattamento con trombectomia meccanica (EVT) sarebbe avvenuto con elevata probabilità (più probabile che non) sulla base dei seguenti elementi: il punteggio NHISS: 7 che il paziente presentava;
per la sua giovane età; per la più che probabile presenza di buoni circoli collaterali arteriosiintracranici;
per la previsione di un severo esito di esteso ictus cortico- sottocorticale in atto nel territorio dell'arteria cerebrale media;
per l'assenza di controindicazioni alla procedura;
per la presenza di due dei criteri dello studio DEFUSE 3
((Diffusion and Perfusion Imaging Evaluation for Understanding Stroke Evolution) è uno studio multicentrico randomizzato che ha confrontato la trombectomia con la terapia medica per il trattamento dell'ictus ischemico dovuto a occlusione arteriosa della circolazione anteriore in pazienti che risultavano normali da 6 a 16 ore prima dell'arruolamento; i risultati dello studio sono stati pubblicati nel maggio 2019): età <80 anni;
NHISS>6 (gli altri due sono: core < 70 ml, penombra > 15 ml, e rapporto penombra/core ≥1.8. Questi ultimi si evincono solo dallo studio TC di perfusione, che il paziente non eseguiva)”;
- che la trombectomia non sarebbe stata effettuata solo in caso di rifiuto del paziente di sottoporsi alla procedura e in assenza della penombra ischemica alla TC di perfusione, entrambe circostanze ritenute alquanto improbabili dai consulenti d'ufficio;
- che il risultato della trombectomia poteva essere 0=nessuna disabilità o 2=disabilità lieve, mentre il paziente ha avuto mRS=3;
- che “alla valutazione fisiatrica del 24/11/2021 si riscontrava al NO un punteggio Pt_1
mRS =3 che corrisponde a disabilità moderata, che con la trombectomia endovascolare, con elevatissima probabilità, avrebbe potuto ridursi a 0= nessuna disabilità o a 2= disabilità lieve, con basso rischio di complicanze, mentre gli ictus non trattati, dovuti a occlusioni arteriose intracraniche prossimali della circolazione anteriore, hanno esiti peggiori e tassi di mortalità più elevati rispetto agli ictus trattati”;
3.5 Alla luce delle risultanze della espletata ctu, la condotta dei medici della struttura ospedaliera convenuta deve ritenersi colposa, in quanto posta in essere senza il rispetto delle leges artis
8 esistenti, e l'Ospedale deve ritenersi responsabile dei danni subiti dall'attore, essendo tali danni conseguenza immediata e diretta della condotta dei medici, secondo il criterio del “più probabile che non”.
E infatti, pare potersi affermare con certezza che se i medici avessero correttamente e tempestivamente valutato la situazione del NO , lo stesso sarebbe stato sottoposto alla Pt_1
necessaria trombectomia e avrebbe avuto esiti invalidanti inferiori a quelli effettivamente subiti.
4. I danni risarcibili
4.1 Passando ora alla quantificazione dei danni subiti, la domanda dell'attore merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Nel dettaglio, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale aumentato del 35% a titolo di personalizzazione, oltre ai danni patrimoniali da identificarsi nelle spese mediche sostenute e nei costi di acquisto di un'autovettura adeguata alle condizioni fisiche dello stesso.
4.2 Il danno non patrimoniale
4.2.1 Con riguardo al danno non patrimoniale, i ctu hanno evidenziato che “gli esiti neurologici stabilizzati post-ictali del NO , consistono in: deficit campimetrico sinistro, lieve Pt_1
emisindrome sensitiva sinistra, associati a quelli cognitivi di lieve deficit di memoria a breve termine verbale e visuo-spaziale e deficit di attenzione selettiva”.
Alla luce di quanto sopra enunciato i consulenti d'ufficio hanno ritenuto di “poter identificare lo stato menomativo attuale del Signor identificandolo […] in una misura Parte_1 percentualistica pari al 27-28%” e che un terzo/un quarto di tale percentuale può “attribuirsi a componente iatrogenica da collocarsi come danno incrementativo rispetto a quello che ne sarebbe comunque derivato stante l'evento occorso”.
Rispondendo poi a quanto chiesto dai consulenti di parte convenuta in sede di chiarimenti, i ctu hanno confermato “la traduzione medico-legale del danno così come indicata in questo passaggio”: “… I CTU avevano a suo tempo quantificato la menomazione – non il danno – in una percentuale pari al 27-28%; ne discende, secondo quanto più sopra richiamato, che la quota iatrogena dovrà stimarsi in un 8% (1/4 di 28% è pari al 7% e 1/3 di 27% è pari al 9%, con una media dunque del 8%) da computarsi in forma differenziale dal 19,5% al 27,5%”.
Quanto all'invalidità temporanea i consulenti hanno ritenuto di riconoscere per tre mesi un'ITP al
50%.
9 Come detto, le conclusioni alle quali sono giunti i consulenti d'ufficio meritano di essere condivise e, pertanto, dovrà essere liquidato il danno come accertato in corso di consulenza e sopra riportato.
4.2.2 Prima di passare alla liquidazione del danno riscontrato, devono essere svolte alcune osservazioni in punto di diritto.
Il danno in esame rientra nella categoria del danno c.d. iatrogeno e, in particolare, si ritiene possa essere ricondotto nella categoria del danno da aggravata guarigione, ovvero quella relativa alle ipotesi in cui la condotta colposa del medico determina postumi permanenti più gravi di quelli che sarebbero altrimenti residuati dalla malattia se correttamente curata.
In tali casi il medico è responsabile dei maggiori postumi permanenti subiti dal paziente tutte le volte che la condotta alternativa corretta avrebbe certamente o con ragionevole probabilità (come nel caso di specie) evitato i maggiori postumi.
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno deve procedersi, come di recente indicato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 26117/2021), monetizzando sia il grado di invalidità che sarebbe in ogni caso residuato in capo al paziente (A), sia quello che effettivamente è residuato (B) per poi operare la sottrazione tra tali valori (B - A). Così si è espressa la Cassazione nella pronuncia citata: “Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e
l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure” e ciò in quanto il valore monetario del punto d'invalidità cresce in modo esponenziale rispetto al crescere dell'invalidità ed è, quindi, diverso liquidare un'invalidità del
10% e due del 5%.
4.2.3 Sempre in via preliminare con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, si evidenzia che le Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., sono quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di
Milano (e infatti la Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o
10 sociosanitaria, pubblica o privata di cui al DPR 12/2025, entrata in vigore in data 5 marzo 2025, non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 5 del DPR citato).
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Quanto, infine, al possibile aumento per la personalizzazione, deve evidenziarsi che lo stesso va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale
(Cass. n. 25164/2020).
4.2.4 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attore, occorre tener conto della circostanza che, al momento dei fatti, lo stesso aveva 23 anni, che i consulenti d'ufficio hanno quantificato nel 27,5% il danno permanente effettivamente subito e nel 19,5% il danno che sarebbe in ogni caso residuato in capo al paziente a causa dell'ictus che lo ha colpito e che i consulenti hanno poi riconosciuto per tre mesi un'invalidità temporanea parziale in misura pari al
50%.
11 In applicazione dei criteri sopra richiamati e tenuto conto delle circostanze indicate, il danno che avrebbe in ogni caso subito (voce A) è pari a euro 88.236,5 (media tra il danno al Parte_1
19% e il danno al 20%); il danno che ha effettivamente subito (voce B) è pari a Parte_1
euro 165.407,5 (media tra il danno al 27% e il danno al 28%). Operando, quindi, la sottrazione tra la voce B e la voce A il danno patito è da liquidarsi in una somma pari a euro 77.171 (165.407,5-
88.236,5) a titolo di danno non patrimoniale iatrogeno. A tale somma va aggiunta quella spettante a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per mesi 3, pari a euro 5.175.
Con riguardo, poi, alla richiesta personalizzazione del danno deve osservarsi quanto segue.
L'attore, come anticipato, ha chiesto di riconoscere in proprio favore la personalizzazione del danno nella misura del 35%.
Tale richiesta non può essere accolta, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso.
E infatti, con riguardo alla possibilità riconosciuta al Giudice di personalizzare il danno biologico subito da un soggetto, la Suprema Corte (Cass. n. 28988/2019) ha avuto modo di evidenziare che
“in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Tornando alla fattispecie in esame, l'attore non ha né allegato, né documentato in modo puntuale circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, avendo giustificato tale richiesta evidenziando circostanze che paiono caratterizzare “ordinariamente” casi simili a quelli in esame. Si aggiunga che, nel caso di specie, considerato che l'attore avrebbe subito in ogni caso dei danni, non è dato
12 comprendere quali delle circostanze allegate sarebbero conseguenza immediata e diretta dell'aggravamento dei postumi addebitabile alla condotta dei sanitari.
In conclusione, a spetta a titolo di danno non patrimoniale la somma pari a euro Parte_1
82.346 (euro 77.171 + euro 5.175).
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4.3 I danni patrimoniali
4.3.1 Come anticipato, l'attore ha chiesto poi il risarcimento delle spese mediche sostenute e dei costi dell'autovettura acquistata compatibile con le proprie condizioni fisiche.
Quanto alle spese mediche i ctu hanno affermato che l'attore avrebbe dovuto sostenere le stesse in ogni caso, a prescindere dalla condotta colposa dei medici, atteso che sono correlate all'evento neurologico in sé. Ne consegue che tali spese non potranno essere rimborsate.
Parimenti i costi di acquisto dell'autovettura non possono essere ristorati, atteso che gli stessi sono contestati e non adeguatamente documentati, essendo stata prodotta agli atti unicamente una fattura e nessuna prova dell'intervenuto pagamento da parte dell'attore.
5. Le spese di lite
5.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva devono essere poste a carico di parte convenuta.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ridotti del 30% per il giudizio di merito, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto all'attore e dell'attività difensiva
13 effettivamente prestata, mentre, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media, senza alcuna riduzione degli importi.
5.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico dell'attore (già liquidate nel procedimento di istruzione preventiva con separato decreto del 8 agosto 2024), nonché quelle per il richiesto supplemento di ctu nel corso del presente procedimento, liquidate con separato decreto, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico di parte convenuta.
5.3 Devono, infine, porsi a carico della convenuta anche le spese della CTP di parte attrice, atteso che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare “che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-
1980 n. 3716)” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10173 del 18.5.2015) e che, nel caso di specie, le stesse, pari a euro 1.830, risultano documentate e adeguate (doc. 9 fascicolo attore).
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità della struttura convenuta, nella Controparte_1 causazione dei danni subiti dall'attore ; Parte_1
2. CONDANNA la struttura convenuta, al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dall'attore, e, quindi, a corrispondere allo stesso euro 82.346 a Parte_1
titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA la struttura convenuta, a rifondere in favore Controparte_1 dell'attore, , le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 13.700 Parte_1
per compensi (di cui euro 9.873 per il giudizio di merito ed euro 3.827 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico della struttura, le spese per la Controparte_1
CTU svolta nel procedimento di istruzione preventiva, già liquidate con separato decreto
14 dell'8 agosto 2024, nonché quelle per il supplemento di ctu richiesto nel presente procedimento, liquidate con separato decreto;
5. CONDANNA la struttura convenuta, a corrispondere all'attore, Controparte_1
le spese per la consulenza di parte pari a euro 1.830;
Così deciso in Varese il 19 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati
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