Art. 55-bis. ((Sanzioni per danno ambientale)) (( 1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui dalle violazioni ivi previste e' derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto. ))
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto. ))