Articolo 55 bis del Codice della nautica da diporto
Articolo 55Articolo 57 ter
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13 febbraio 2018
Art. 55-bis. ((Sanzioni per danno ambientale)) (( 1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui dalle violazioni ivi previste e' derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto. ))
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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