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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4146/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati: dott. ssa Maria Casaregola Presidente dott. ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Pierfrancesco Cupido, c.f. Parte_1 P.IVA_1
e dall'avv.to Massimiliano Cupido, c.f. , presso il cui studio C.F._1 C.F._2 elettivamente domicilia, in Napoli, alla piazza Dante, 89, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Brusciano, c.f. , CP_1 P.IVA_2 C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Aversa (CE), alla via A. Nobel n. 281, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, rep. n. 4460/2021 pubblicata il
14.09.2021, resa nel procedimento n. 1315/2021 R.G..
Conclusioni per l'appellante: “1) Preliminarmente ed in rito dichiarare la sentenza resa “inutiliter data” annullandola e rimettendo gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. ai fini dell'integrazione del contraddittorio;
2) annullare comunque la sentenza per i motivi innanzi esposti;
3) In accoglimento della riconvenzionale spiegata in I grado condannare alla restituzione di euro 21.720 per le causali innanzi CP_1 indicate maggiorati degli interessi legali;
4) porre le spese del I grado a carico di parte avversa o, in subordine, compensarle tra le parti ordinando la restituzione dell'importo di euro 3.132,73 versati in favore dell'avv. Brusciano Procuratore antistatario;
5) Porre le spese della fase di appello a carico di controparte con arttribuzione ai Procuratori che se ne dichiarano antistatari.”.
Conclusioni per l'appellante: “Voglia l'On.le Giudice adito ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente l'atto di appello. Condannare l'appellante al pagamento delle competenze legali e spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
1 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso depositato il 5.02.2021 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, espose che il CP_1
16.10.2018 aveva venduto alla società la piena proprietà dell'unità immobiliare, in corso di Parte_1 costruzione, sita in Lusciano (CE), alla Via Alberto Sordi snc, posta al piano terra ed identificata al catasto al fg. 2, p.lla 5772 sub. 1, piano T, cat. C;
che il prezzo della vendita veniva pattuito in complessivi euro
124.200,00, da corrispondere con le seguenti modalità: a) euro 16.000,00 mediante due assegni bancari non trasferibili, ciascuno di euro 8.000,00; b) euro 3.000,00 mediante bonifico bancario;
c) euro 8.700,00 mediante assegno bancario di pari importo, non trasferibile;
d) euro 96.500,00 entro e non oltre il 30 maggio 2020 mediante il rilascio di effetti cambiari.
La difesa della società ricorrente lamentò che la società acquirente, non aveva corrisposto Parte_1
l'importo di euro 96.500,00, a saldo del pagamento del prezzo, e che, inoltre, l'assegno di euro 8.700,00, per accordo tra le parti, era stato restituito alla società per mancanza di provvista e non era stato Parte_1 pagato;
che la diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., notificata a mezzo ufficiale giudiziario in data
12.01.2020 - con l'avvertimento che l'infruttuoso decorso del termine di venti giorni concesso per l'adempimento, il contratto si sarebbe risolto di diritto con obbligo per l'acquirente di restituire l'immobile oggetto della compravendita - non aveva avuto esito positivo.
Pertanto, sul rilievo che, stante il grave inadempimento della società il contratto di Parte_1 compravendita si era risolto di diritto, la ricorrente concluse chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, la condanna della società acquirente al rilascio dell'unità immobiliare sita in Lusciano
(CE), alla via Alberto Sordi snc, posta al piano terra ed identificata al catasto al fg. 2, p.lla 5772 sub. 1, piano
T, cat. C, e di ordinare al competente Conservatore dei Registri MMobiliari di trascrivere l'emananda sentenza a favore della società CP_1
Si costituì ed eccepì l'avvenuto pagamento del saldo del prezzo, a mezzo assegni, bonifici e Parte_1 cambiali.
Il Tribunale di Napoli Nord, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di compravendita, statuì: “- accoglie il ricorso, e per l'effetto ordina il rilascio e la restituzione degli immobili di cui al ricorso alla società - ordina al competente Conservatore dei Registri MMobiliari la CP_1 trascrizione della sentenza a favore della società in persona del lrpt - condanna la società CP_1 [...] al pagamento, in favore dell'avv. Flavio Brusciano delle spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 si liquidano in euro 379,50 per esborsi ed euro 2000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.”
La decisione del primo giudice si fonda sulla ragione che la società non ha assolto l'onere di Parte_1 provare il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile, circostanza che impone l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita.
§ 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, indicata in epigrafe, ha proposto Parte_1 appello, cui ha resistito, costituendosi, la società CP_1
2 Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed il successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato: “Violazione del contraddittorio per non essere stato evocato in giudizio il terzo beneficiario della transazione immobiliare”.
L'appellante deduce che, come pacificamente risulta dall'atto notarile, “la compravendita fu conclusa tra
[...] NT (/stipulante) la (alienante) e O MM.re RL (beneficiario)”; che la società LU.DO. Parte_1 CP_1
MMobiliare S.r.l. partecipò al rogito “accettando la proprietà del bene oggetto della compravendita che fu trascritta, pertanto, in suo favore”; che “Di tanto non risulta menzione alcuna sia nel ricorso introduttivo sia nella memoria di costituzione sia nell'ordinanza impugnata.”; che, ai sensi dell'art. 1411, 2° comma, c.c., la NT NT ha acquisito un diritto nei confronti della venditrice, che la NTroparte_3 CP_1
[...]
- che riveste la qualità di litisconsorte necessario nel processo ex art. 102 c.p.c. - è stata NTroparte_3 pretermessa dal processo, “con l'aberrante conseguenza che quest'ultima si vedrebbe oggi sottratto del diritto di proprietà in virtù di una sentenza scaturita da un processo ad essa del tutto estraneo”; che, peraltro, “anche
l'ordine del Giudice contenuto nel “
PQM
” risulta incomprensibile! infatti il Tribunale ha ordinato alla la restituzione di un bene non suo perché nell'esclusiva disponibilità di fatto e di diritto di Parte_1 Con e ordina al conservatore la trascrizione dell'ordinanza senza specificare contro chi ( CP_3 Parte_1
o tale formalità vada compiuta.”. CP_4
L'appellante conclude chiedendo, in via preliminare, la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della LU.DO. MMobiliare
S.r.l..
§ 3. La fondatezza del primo motivo di gravame rende superfluo l'esame delle doglianze articolate negli altri motivi di appello.
Va premesso che l'appellante/resistente in primo grado, ha stipulato in data 16.10.2018, dinanzi al notaio in Santa Maria Capua Vetere, il contratto di compravendita immobiliare, rep. n. 8691, racc. n. Persona_1
7012, registrato presso l'agenzia delle Entrate di Caserta il 30.10.2018, avente ad oggetto l'unità immobiliare, in corso di costruzione, sita in Lusciano (CE), alla Via Alberto Sordi snc, posta al piano terra ed identificata in catasto al fg. 2, p.lla 5772 sub. 1, piano T, cat. C.
Dall'esame del contratto si evince che la stipulazione del contratto è avvenuta tra la la CP_1 Parte_1
e la LU.DO. MMobiliare S.r.l.; che, in particolare, la vende la proprietà del suddetto immobile
[...] CP_1 alla che accetta, “derivandone gli effetti ai sensi dell'art. 1411 c.c., a favore della società Parte_1
LU.DO. MMobiliare S.r.l.”. Nel contratto si legge: “La presente stipulazione si intende fatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., a favore della società LU.DO. MMobiliare S.R.L., che a mezzo del suo legale rappresentante dichiara altresì di voler profittare della stipulazione fatta a suo favore. La stipulazione è fatta allo scopo di regolare rapporti tra le società.”. Il contratto, sottoscritto dalle tre suindicate società, risulta
3 trascritto presso la Conservatoria dei Registri MMobiliari di Caserta, in data 31.10.2018, ai nn. 3477/28589, a favore della LU.DO. MMobiliare S.r.l..
Tanto premesso non vi è dubbio che, sin dall'introduzione del processo in primo grado, parti necessarie erano non solo le società e ma anche la LU.DO. MMobiliare S.r.l., che incontestatamente CP_1 Parte_1
(e del resto ciò si rileva anche dall'esame del fascicolo telematico del giudizio di primo grado) non è stata mai citata in giudizio, pur essendo il soggetto destinatario degli effetti del contratto di compravendita immobiliare, ai sensi dell'art. 1411 c.c., in favore del quale ha stipulato il contratto di compravendita e del Parte_1 quale ha chiesto la risoluzione per inadempimento. CP_1
Trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. - atteso che la decisione non può pronunciarsi che nei confronti anche della pretermessa LU.DO. MMobiliare S.r.l., mai citata in giudizio
- la causa va rimessa dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, 1° comma c.p.c., atteso che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti della LU.DO. MMobiliare
S.r.l..
La resistenza della società appellata al fondato motivo di gravame con il quale la società Parte_1 invoca la rimessione al primo giudice e, quindi, la soccombenza della comporta la condanna di CP_1 quest'ultima al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellante.
Le spese vanno liquidate in base al DM n. 147/22 - scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00
- come da dispositivo, con quantificazione dei compensi nella misura prossima ai minimi di tariffa, atteso che la decisione si fonda sull'unica questione processuale della necessità di integrazione del contraddittorio.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rimette la causa dinanzi al giudice di primo grado, Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 354, 1° comma, c.p.c.;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore della CP_1 società spese che si liquidano in euro 1.138,50 per esborsi ed euro 7.200,00 per compensi, Parte_1 oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori anticipatari.
Napoli, 5 febbraio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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