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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato, in nome del Popolo italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 43068/2023, promossa da: rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Massimo Nicolini e dall'avv. Cristina Cantù ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Boschetti n. 1.
ATTORE
CONTRO
e rappresentati e difesi, giusta procura Controparte_1 Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabrizio Ferrari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Paullo (MI), via Milano n. 185.
CONVENUTI
E
Controparte_3
1
[...] CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
➢ NEL MERITO: previ gli accertamenti e le declaratorie anche incidentali all'uopo necessari, accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di scioglimento della
ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della società (doc. 4), CP_3 Controparte_3 ti dell'art. 2484, comma 1 nn. 2) e 3), cod. civ., con conseguente messa in liquidazione della Società e nomina di un liquidatore;
per gli effetti, accertare e dichiarare che il godimento dell'immobile da parte dei signori e è contrario all'interesse della società Controparte_1 Controparte_2 [...]
con condanna degli stessi all'immediato rilascio di predetto immobile Controparte_3 ocietà medesima e al pagamento di una indennità annua non inferiore ad €. 30.000,00 o dell'indennità che risulterà dovuta in corso di causa a far tempo dal 2018. Con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
PER I CONVENUTI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In via pregiudiziale di rito
Dichiarare la propria incompetenza, per la presenza nell'art. 56) dello Statuto della società “ della clausola arbitrale;
Controparte_3
In subordine: in via preliminare
Rigettare, per difetto di legittimazione attiva, la domanda con la quale parte attrice chiede la condanna dei convenuti all'immediato rilascio dell'immobile in favore della Società e quella di condanna degli stessi al pagamento di una indennità annua non inferiore ad € 30.000,00 a far tempo dal 2018; nel merito
2 Rigettare tutte le domande svolte da parte attrice per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, in quanto improponibili in rito e comunque infondate in fatto e in diritto.
-In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per la difesa di più parti con la medesima posizione processuale.
In via istruttoria
Si chiede ammissione di prova testimoniale su seguenti capitoli, premessa la locuzione
“Vero che”:
1). La famiglia del sig. composta da Parte_2 Parte_2 Controparte_4 ed i figli , ha Pt_3 Pt_1 Parte_4 primo piano della villa sita in Paullo, Via Cascina Bentivoglio n. 7, dall'anno 1978 al 2009;
2). L'appartamento posto al primo piano della villa sita in Paullo, Via Cascina Bentivoglio n. 7, ha ingresso separato rispetto all'appartamento occupato dai fratelli
CP_1
3). Le chiavi dell'appartamento posto al primo piano della villa sita in Paullo, Via Cascina Bentivoglio n. 7, sono in possesso solo del signori ed Pt_1 [...]
Pt_5
Si indicano a testi: Sul capitolo n. 1), la sig.ra la sig.ra Parte_4 Tes_1
il sig. , il sig.
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Sui capitoli di prova n. 2) e n. 3) la sig.ra il sig. il Testimone_1 Testimone_3 sig. il sig. ” Testimone_3 Testimone_4
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28 novembre 2024 (di seguito: Parte_1
“ ) conveniva in giudizio e al fine di Pt_2 Controparte_5 Controparte_1 accertare la sussistenza della causa di scioglimento di Controparte_3
(di seguito anche: “la Società”) e di dichiarare la contrarietà all'interesse sociale
[...] del godimento dell'immobile della Società da parte dei convenuti con conseguente condanna all'immediato rilascio dello stesso e al pagamento di una indennità annua non inferiore ad € 30.000,00 a far tempo dal 2018.
A fondamento della propria domanda deduceva quanto segue.
3 - La Società era stata costituita in data 21 gennaio 1977 a rogito del Notaio Per_1
n. di rep. 173586 e di Racc. 17100 (doc. 1 att.) dal Signor
[...] Parte_2
(padre di e (padre di e Parte_1 Persona_2 CP_1 CP_2
.
[...]
- era socio e titolare di una quota pari al 50% della Società, insieme a Pt_2
e i quali detenevano una quota pari al 25% Controparte_1 Controparte_2 ciascuno e godevano a titolo gratuito dell'immobile di proprietà della Società. era inoltre Amministratore Unico della Società legittimato, ai Controparte_1 sensi dell'art. 45 dello Statuto, a compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quegli atti che secondo l'atto costitutivo rientravano nella competenza dei soci.
- La Società era titolare di un immobile sito nel comune di Paullo presso Cascina
Bentivoglio n. 7, di superficie totale (fabbricato e area di pertinenza) di 20.472,91 mq comprensivo di piano terra, piano primo e piano secondo abitativi, piano interrato e cortile, come da mappa catastale (cfr. doc. 3 att.)
- In data 10 marzo 2023, in presenza di divergenti pareri in merito all'utilizzazione dell'immobile, convocava un'assemblea ordinaria al fine di giungere ad un Pt_2 accordo finalizzato o alla “divisione dell'usufrutto dell'intera proprietà ai soci” o alla scissione della Società e ripartizione della proprietà ai soci (doc. 5 att.)
- Una prima proposta di accordo, formulata dai fratelli e poi revocata, prevedeva CP_1 la cessione della quota del ai due fratelli. e Pt_2 CP_5 Controparte_1 proponevano poi una permuta della quota di a fronte della cessione di tre Pt_2 appartamenti di proprietà della Edil Legno, di cui i fratelli erano soci, CP_1 riservandosi di fornire la relativa documentazione “entro dieci giorni” (doc. 6 att.).
- Nell'atto di convocazione di assemblea del 12 maggio 2023 (doc. 7 att.) si faceva presente che la famiglia “dovrà corrispondere un canone d'affitto per CP_1
l'usufrutto (rectius uso) della casa, congruo ai prezzi di mercato e alla valutazione effettuata”. In occasione della relativa assemblea i non muovevano alcuna CP_1
4 contestazione in merito e riconoscevano la sussistenza del godimento “gratuito” da parte degli stessi dell'intero immobile di proprietà della Società.
- In data 7 giugno 2023, in sede assembleare (doc. 8 att.) concedeva un Pt_2 ulteriore termine ai Galli, e cioè il 12 giugno 2023, al fine di addivenire ad un accordo definitivo. Le opzioni considerate a tal fine consistevano, alternativamente, nella vendita delle quote di spettanza di alla famiglia mediante Pt_2 CP_1 permuta di appartamenti, nella scissione della Società e susseguente divisione in base ad una mappa condivisa da perfezionare e, infine, nella messa in vendita della
Società o della proprietà completa e trasformazione della Società in s.s. (vedi doc. 8 att.).
- si rendeva disponibile a giungere ad una soluzione ritenuta conforme alle Pt_2 esigenze di e i quali, al contrario, ponevano in essere CP_1 Controparte_5 condotte ostruzionistiche dimostrando poca chiarezza nella rappresentazione delle effettive esigenze di utilizzo dell'immobile.
- In particolare, gli stessi proponevano soluzioni tra loro contraddittorie in modo da ritardare la risoluzione definitiva della situazione di inoperatività societaria al fine unico di continuare ad occupare senza alcun onere l'intero l'immobile.
- Le condotte contestate ai convenuti consistevano:
a) nella sussistenza di un conflitto di interessi;
b) nel mancato perseguimento dell'oggetto sociale;
c) nella violazione del dovere di diligenza.
- In merito alla condotta sub a), l'amministratore unico, godendo dell'immobile, esercitava di fatto un potere su un bene societario servente ad un interesse esterno a quello sociale in quanto costituiva un interesse individuale e particolare del socio lesivo dell'interesse della Società. ricavava dunque un utile a Controparte_1 proprio favore, a discapito del patrimonio sociale.
- Inoltre, i fratelli avevano chiuso deliberatamente l'acqua potabile a servizio di CP_1 una porzione del fabbricato e avevano provveduto ad installare un impianto di videosorveglianza dotato di sensori di rilevazione del movimento in varie aree
5 dell'immobile societario la cui manutenzione costituiva un ulteriore costo a discapito della Società. Per di più, i convenuti avevano impedito alla Società di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio del 29 dicembre
2022, n. 1871 di cui all'art. 1, commi 100-106.
- In merito alla condotta sub b), l'amministratore unico in carica non realizzava le attività necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale che, come stabilito dallo
Statuto, consisteva nella “compravendita, costruzione, ricostruzione e gestione di beni immobili in genere, urbani e rustici e operazioni inerenti all'attività immobiliare”.
- In relazione alla condotta sub c), nonostante fosse tenuto ad Controparte_1 uniformarsi al dovere di diligenza anche ai sensi dell'art. 3 dello Statuto (doc. 4), non risultava che lo stesso avesse posto in essere alcun atto di gestione del bene immobile a favore dell'interesse societario.
- Era oltretutto chiaramente ravvisabile l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale oltre che di impossibilità di funzionamento dell'assemblea. Si trattava di condizioni che, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 2484 c.c., costituivano cause di scioglimento della s.r.l. con relativa liquidazione.
- La domanda proposta dall'attore era sottoposta alla condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Tale condizione era stata assolta in quanto lo stesso attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 dello Statuto societario, proponeva domanda di mediazione avanti al competente Organismo di Mediazione presso la
Camera Arbitrale di Milano manifestando la sussistenza di gravi dissidi societari
(doc. 10). Tale procedura si concludeva con esito negativo (doc. 11).
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 gennaio 2024 si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, Controparte_1 Controparte_2 deducendo quanto segue.
- In via preliminare, veniva eccepita l'incompetenza del Tribunale di Milano in virtù della clausola arbitrale contenuta nell'art. 56 dello Statuto. Tale clausola prevedeva che tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali dovessero essere oggetto
6 di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento della Camera di conciliazione della Camera di Commercio. Era inoltre stabilito che la controversia non risolta tramite conciliazione dovesse essere devoluta alla cognizione di arbitri rituali secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 5/03. Nel caso di specie, controparte aveva proposto domanda di mediazione presso la Camera Arbitrale di Milano
(doc.10 att.) ma, a seguito dell'esito negativo, non aveva proposto domanda di arbitrato.
- In fatto, veniva evidenziato che la Società era stata costituita il 21 gennaio 1977 dai padri rispettivamente del e dei fratelli (doc. 2 e 2 bis) al fine di Pt_2 CP_1 acquistare un terreno su cui sorgeva un bene immobile. In particolare, essa era stata fondata con il solo scopo di godere di un risparmio di imposte e per evitare che eventuali problemi legati alla attività imprenditoriale dei soci potessero coinvolgere l'immobile. Ciò si rifletteva nell'oggetto sociale come identificato dai soci in quanto l'art. 3 comma a) dello Statuto prevedeva la possibilità di “tenere in proprietà o in possesso beni immobili”.
- Ultimato l'edificio, i soci fondatori si accordavano affinché l'appartamento posto al piano terra fosse destinato alla famiglia mentre l'appartamento al primo piano CP_1 alla famiglia Tale accordo era rimasto pervasivo anche per i figli. Infatti, il Pt_2 primo piano (identificato nella visura al Foglio 3, Particella 334, Subalterno 703) era sempre rimasto nella disponibilità esclusiva del come dimostrava anche la Pt_2 separazione delle utenze domestiche (doc. 3 conv.), mentre l'appartamento al piano terra era occupato da e (identificato nella visura al Controparte_1 Controparte_2
Foglio 3, Particella 334, Subalterno 702). Completavano il compendio immobiliare l'ampio giardino comune ai due appartamenti ed alcuni box.
- Nel mese di settembre 2022, il si rivolgeva ad un'agenzia immobiliare di Pt_2
Paullo, la Intermed s.a.s. di PE CO & C., conferendole l'incarico di vendita dell'immobile posto al primo piano della villa. Tale iniziativa veniva assunta dall'attore senza informare gli altri soci.
7 - Il dopo aver ricevuto richiesta di consegna delle chiavi da parte Pt_2 dell'amministratore della Società in data 16 gennaio 2024, disattivava l'annuncio di vendita (doc. 6 ter conv.).
- Era inoltre ravvisabile una forte contraddittorietà nelle proposte avanzate dal in ordine alle possibili opzioni volte alla risoluzione del contrasto. Ciò era Pt_2 deducibile da vari elementi come la mancata redazione del verbale di assemblea convocata in data 10 marzo 2023 (doc. 5 conv.), in quanto essa era stata interamente dedicata alla comprensione delle intenzioni di Pt_2
Successivamente, nella successiva assemblea del 24 maggio 2023, Pt_2 sviluppava il punto all'ordine del giorno “divisione dell'usufrutto dell'intera Società” nel senso di procedere alla vendita della Società e alla scissione della stessa.
- I soci avevano riconosciuto come preliminare ad ogni decisione sul punto,
l'attribuzione di un valore di mercato al patrimonio della Società, da cui sarebbe scaturito poi il valore della quota di ciascun socio. Per tale motivo, nel giugno 2023, veniva affidato al Geometra l'incarico di predisporre un progetto Controparte_6 di divisione del compendio immobiliare affinché le due porzioni avessero lo stesso valore di mercato e venisse rispettato l'eguale valore delle quote, ciascuna del 50%.
- Dal prospetto di divisione preparato dal Geometra risultava una maggiore superficie commerciale al pari a 56.44 mq, rispetto a quella assegnata ai fratelli Pt_2 CP_1
(doc. 8). Il lotto da assegnare a avrebbe così avuto una superficie Pt_2 commerciale comparata di mq. 697,46 mentre quello da assegnare ai fratelli di CP_1 mq. 641,02.
- Sebbene non fosse possibile attribuire maggiore superficie fisica del fabbricato ai due fratelli, tale differenza poteva essere compensata aumentando la superficie da giardino loro assegnata di 564 mq. Dunque, per eseguire l'equivalenza tra superficie fisica e superficie da giardino, veniva utilizzato un coefficiente di conversione di 0,10
(56,44 x 0,10).
- Al fine di evitare l'interruzione delle trattative, i fratelli decidevano di CP_1 accontentarsi di una minore superficie di giardino (mq. 373 e non mq. 564,40) in
8 modo da ottenere la suddivisione fisica degli immobili come rappresentata dal
Geometra (doc. 9 conv.). Tale prospetto non era nuovo in quanto la divisione, come operata dall'esperto, era già stata abbozzata dal (doc. 10 conv.). Pt_2
- Tuttavia, le trattative si interrompevano a causa della contrarietà del alla Pt_2 soluzione sopra esposta. Egli sosteneva che il giardino doveva essere esattamente diviso a metà, come risulta da mail del 15.07.2023 (doc. 11 conv.). Tuttavia, tale circostanza non era mai stata concordata.
- Al termine dell'assemblea del 10 marzo 2023, incontro di cui il verbale risultava mancante, nessun accordo di cessione della quota dal ai era stato Pt_2 CP_1 raggiunto. Tantomeno i Galli avevano mai chiesto, di propria iniziativa, di addivenire ad una permuta della quota del Parapini con conguaglio in denaro. Essi avevano proposto la permuta ex art. 1552 c.c. del diritto di proprietà di tre loro appartamenti con la quota del Pt_2
- Il pretendeva invece un conguaglio in denaro, riservandosi di accettare o Pt_2 meno la permuta pura e semplice. Di conseguenza, i fratelli non avevano CP_1 revocato alcuna proposta nel senso ipotizzato da controparte, mentre il Pt_2 rifiutava la vendita ritenendo a priori il valore di mercato degli appartamenti offerti inferiore a quello della quota della Società.
- Per quanto concerne la mancata contestazione da parte dei in ordine alla CP_1 corresponsione di un canone d'affitto per “l'usufrutto della casa”, tale proposta non era contenuta nel verbale dell'assemblea né era stata discussa nel corso della stessa, di conseguenza non incombeva sui soci alcun onere di contestazione.
- Si ribadiva inoltre che e risiedevano in uno dei due CP_1 Controparte_2 appartamenti di cui si compone l'edificio di proprietà della Società dal 1978. Era dunque illegittimo pretendere sic et simpliciter che gli stessi liberassero l'appartamento per volontà di un altro socio senza una preventiva deliberazione assembleare sul punto.
- Si contestava inoltre la presunta condotta ostruzionistica lamentata dal Pt_2
Infatti, tale contraddittorietà poteva invece essere attribuita all'attore. L'obiettivo
9 primario del era sempre stato quello di recedere dalla Società con la Pt_2 vendita della quota e, solo in subordine, aveva formulato la proposta di addivenire alla scissione o all'assegnazione dei beni ai soci della stessa. Per di più, come già detto, i soci avevano ritenuto necessario affidare ad un tecnico la stima dell'immobile al fine di giungere all'assegnazione dei beni ai soci e non si poteva ritenere che l'assegnazione proposta dal Geometra fosse penalizzante per CP_6 il Pt_2
- Per quanto concerne la condotta sub a), in data 22 luglio 2023 Controparte_1 stipulava un contratto di locazione con la sig.ra avente ad oggetto Parte_6
l'appartamento situato al piano terra dell'immobile – censito catastalmente al Foglio
3, particella 334, Subalterno 702 che consentiva alla Società di percepire un canone annuo pari a euro 18.240,00 (doc. 13 conv.). Tale canone di locazione veniva determinato in riferimento ai valori O.M.I. (Osservatorio mercato Immobiliare) anche in considerazione della scarsità dei servizi della zona, della mancanza di strade asfaltate di collegamento con il centro abitato, della mancanza di allacciamento della fognatura e all'acquedotto pubblico e allo stato di manutenzione dell'immobile
(doc. 13 bis conv.). Peraltro, l'amministratore unico si era sempre occupato, con il consenso di tutti i soci e sovente a proprie spese, di operare la manutenzione del giardino e di curare le scritture contabili minime e i necessari adempimenti fiscali.
- Era infondata altresì l'affermazione secondo cui i fratelli avrebbero causato un CP_1 danno alla Società impedendone la trasformazione in società semplice entro il 30 settembre 2023. Tale ipotesi di trasformazione si era palesata solo nel corso dell'assemblea del 7 giugno 2023. Al termine di tale assemblea, i Galli si impegnavano a comunicare entro il 12 giugno 2023 la scelta tra le tre opzioni presenti nel verbale e cioè: “
1. Vendita di Parapini alla famiglia galli mediante permuta di appartamenti e la restante parte in denaro con pagamento dilazionato;
2.
Scissione della società e divisione sulla base della mappa condivisa da perfezionare;
3. Messa in vendita della società o della proprietà completa, e trasformazione della società in s.s. stabilendo dei termini precisi da concordare, perizia da parte di un terzo
10 da nominare, liberare la proprietà entro il 31 dicembre 2023. Fermo restando che sarà necessario anche definire lo sconto che si è disposti ad accettare.”
- Con comunicazione dell'11 giugno 2023 (doc. 12) veniva rappresentato al Sig.
[...]
e all'odierno attore nonché al Dott. (commercialista della Società) che Pt_2 Per_3
e avevano scelto l'opzione due e cioè la scissione della CP_1 Controparte_2
Società. Tuttavia, non veniva poi trovato un accordo.
- Inoltre, l'amministratore chiedeva, a mezzo pec, in data 10 gennaio 2024 la riconsegna delle chiavi al al solo fine di verificare lo stato di manutenzione Pt_2 dell'appartamento del primo piano, posto che nell'anno precedente si erano verificate delle infiltrazioni che avevano interessato il piano sottostante. A fronte del disinteressamento del e al fine di evitare ulteriori danni all'immobile, Pt_2 chiudeva il rubinetto d'arresto. Controparte_1
- Con riferimento alla condotta sub b), si sottolineava che Immobiliare la CP_3 era sempre stata una società senza impresa, creata al solo fine di utilizzare direttamente beni immobili che costituivano il patrimonio sociale. Dai bilanci della
Società del 2020, 2021 e 2022, e in particolare dal conto economico, si poteva evincere che non sussisteva alcun ricavo delle vendite.
- Veniva anche evidenziata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2884 c.c. in quanto nessuna delle ipotesi ivi prevista si era verificata. L'oggetto sociale perseguito dai soci era sempre stato di mero godimento dei rispettivi appartamenti che componevano la villa e la Società aveva sempre operato nei limiti di una società di comodo.
- Neppure era ravvisabile l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea in quanto nel corso del 2023 l'assemblea aveva approvato il bilancio chiuso al 31.12.2022 e aveva inoltre visto una partecipazione attiva di tutti i soci.
- Erano contestate le domande attoree volte ad ottenere il pagamento di un'indennità annua non inferiore ad € 30.000,00 e il rilascio dell'intero immobile. In primo luogo, non risultava chiara la modalità di determinazione dell'importo richiesto. Inoltre,
e occupavano solo l'appartamento al piano terra mentre CP_2 Controparte_1
11 quello al primo piano, disabitato da anni, era sempre rimasto nella disponibilità esclusiva del Ne conseguiva che, se i soci e fossero Pt_2 CP_2 CP_1 stati condannati al pagamento di una indennità per il godimento dell'appartamento sito al piano terra, allora anche il socio avrebbe dovuto corrispondere il Pt_2 medesimo importo in ragione della disponibilità esclusiva vantata sul primo piano dell'immobile.
* Dopo rinvii volti a verificare la possibilità che le parti addivenissero ad accordi stragiudiziali di definizione della controversia, il giudizio perveniva alla fase decisoria senza l'assunzione di prove costituende.
* Ritiene il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata da parti convenute, che la domanda attorea di accertamento delle cause di scioglimento della Società (“…accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di scioglimento della ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della società Controparte_3
(doc. 4), nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484, comma 1 nn. 2) e 3), cod. civ.
…”), in base alle disposizioni statutarie, è di competenza dell'arbitro.
Invero l'art. 56 dello statuto sociale prevede:
“Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali […] sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui oltre, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio […]”.
Orbene, non vi è dubbio che la domanda di cui si discute configura una controversia tra soci e tra soci e società.
Parte attrice ha eccepito che la controversia in questione avrebbe ad oggetto diritti indisponibili e, come tale, sarebbe sottratta alla competenza arbitrale ai sensi della suddetta clausola, oltre che degli artt. 806 e 838 bis c.c. A sostegno ha citato la sentenza della Corte di cassazione, n. 12412 del 19 settembre 2000, secondo cui:
“Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con
12 esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della Società o che concernano la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi;
pertanto, non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di Arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della Società” (1).
Ritiene il Tribunale di dover dissentire da tale, pur autorevole ma risalente, indirizzo giurisprudenziale - risolventesi nell'affermazione apoditticamente astratta secondo cui si tratterebbe pur sempre di controversie "nelle quali viene in gioco non già e non solo il personale interesse dei soci, di per sè disponibile, ma quello generale al mantenimento in vita della società per la rilevanza esterna che esso presenta" -per motivi che sono da collegare ad altrettanto autorevole ma più recente giurisprudenza di legittimità e paiono dirimenti.
Anzitutto quando la suddetta norma statutaria e gli artt. 806 e 838-bis c.p.c.
(nonché già l'art. 34 comma 1 D.Lgs. n. 5 del 2003) stabiliscono il limite all'arbitrabilità delle controversie lo fanno con riferimento al loro oggetto, cioè alla natura – indisponibile - della situazione giuridica attiva – il diritto – che l'attore assume violato e di cui chiede tutela.
Orbene, nel quadro di un contratto associativo con comunione di scopo fondante la costituzione di un ente terzo organizzato in modo corporativo, quale quello sociale, pare evidente, per un verso, che al tradizionale criterio definitorio relativo alla trasferibilità del diritto può riconoscersi efficacia euristica piuttosto limitata e non certo esaustiva e, per altro verso, doversi riconoscere natura disponibile a tutte quelle situazioni giuridiche suscettibili di essere legittimamente regolate oppure no mediante delibera dei soci. Non si può convenire, cioè, con l'affermazione che non siano disponibili i diritti nascenti da “norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci”, né che non lo siano gli interessi della società, in particolare anche quando la collettività dei soci può disporne. In tal senso depone la pacifica arbitrabilità sia delle controversie in materia di annullabilità delle deliberazioni assembleari, sia delle controversie tra soci e società (2).
Ed allora va notato che la società può essere sciolta con deliberazione dei soci (art.
n. 2484 n. 6 c.c.), il ché già di per sé solo ne dimostra la piena disponibilità. Ma tale disponibilità è confermata dalle disposizioni di cui ai nn. 2) e 4) dell'art. 2484 c.c., ben potendo i soci per un verso – quando la causa di scioglimento consiste nel conseguimento dell'oggetto sociale o nell'impossibilità di conseguirlo – evitare lo scioglimento deliberando le opportune modifiche statutarie e, per altro verso – quando la causa di scioglimento consiste nella perdita del capitale sociale (artt. 2447
e 2482 ter c.c.) – evitare lo scioglimento deliberando il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale almeno al minimo legale.
E parimenti, la durata della società (art. 2484 n. 1 c.c.) può essere prolungata (salvo, nelle s.p.a., il diritto di recesso ex art. 2437, comma 2, let. a), c.c.), e l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea suppongono comportamenti dei soci suscettibili di modificazione nel tempo, tanto che lo scioglimento si determina solo in caso di situazioni irreversibili.
E viceversa, tutte le cause di scioglimento sono eliminabili dai soci che in tal caso possono deliberare la revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter c.c.). Così è anche nell'ambito della procedura officiosa di cui al d.l. n. 76 del 2020 conv. L.n.
120 del 2020, secondo le disposizioni di cui all'art. 40, comma 5.
Si tratta di atti negoziali tutti di carattere patrimoniale che dipendono dalla volontà dei soci e determinano direttamente lo scioglimento o no della società. È appena il caso di aggiungere che, quando siano necessarie delibere, nemmeno è richiesta l'unanimità dei voti, ben potendo tali delibere essere assunte a maggioranza, sebbene quella qualificata prevista per le modificazioni statutarie.
Non solo: l'art. 2484 comma 1 n. 7 e ult. comma c.c. stabilise che l'atto costitutivo o lo statuto ben possono prevedere altre cause di scioglimento, ed in tal caso devono anche “determinare la competenza a deciderle od accertarle”, dove “competenza” è riferita all'organo sociale preposto.
Si può concludere che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società sta tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell'abuso
(3). E se poi si dovesse ritenere che le ipotesi di scioglimento di cui ai nn.
1-6 dell'art. 2484 c.c. siano inderogabili – cioè non possano non essere previste nello statuto -, allora si dovrebbe ammette trattarsi di nome che inderogabilmente prevedono diritti disponibili, con ciò rafforzandoli come tali.
In questo contesto di piena disponibilità dello scioglimento in capo ai soci non paiono profilarsi interessi diversi, giuridicamente tutelati, capaci di smentire la conclusione appena raggiunta.
Anzitutto nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e che versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi.
Trova allora senz'altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime interesse proprio in conflitto con quello dei soci (4). Né ha rilievo qui la posizione dei creditori – pur essendo la procedura di liquidazione organizzata anche a tutela delle loro ragioni (v. postea) – tanto che costoro, in quanto terzi, non sono legittimati (5) né hanno interesse a chiedere l'accertamento dello stato di scioglimento, potendo utilizzare ben altri e ben più efficaci strumenti di tutela del credito. Lo stesso si deve dire con riferimento ad altri qualificati stakeholders, quali i lavoratori.
Affermata la disponibilità, in capo ai soci, dello scioglimento o no della società, tantomeno si può affermare, per converso, che esso costituisca posizione giuridica soggettiva indisponibile (si veda, in proposito, la diversa declinazione degli artt. 806
e 838-bis c.p.c.).
Anzitutto non si può sostenere, per quel che si è detto in premessa sull'indisponibilità come connotato dell'oggetto della controversia, che essa andrebbe riferita non già allo stato di scioglimento quanto invece suo accertamento, cioè
originarie - in ogni tempo per decisione della maggioranza dei soci. Non può dunque configurarsi un interesse della società alla propria sopravvivenza produttiva suscettibile di entrare in conflitto con l'interesse della maggioranza dei soci allo scioglimento della società e al conseguente disinvestimento patrimoniale, dacché la stessa esistenza di un interesse sociale risulta, nel sistema normativo, subordinata alla volontà della maggioranza di porre fine alla società. D'altronde, opinando diversamente, cioè qualora non si desse rilevanza sociale all'interesse allo scioglimento della società, la relativa delibera risulterebbe essere sempre in conflitto con gli altri interessi sociali, tra i quali - come detto sopra - l'interesse ad accrescere il patrimonio sociale e la produttività delle quote del patrimonio detenuto dai soci, con la conseguenza che la delibera di scioglimento, causando di per se stessa un contrasto insanabile tra interesse a uscire dalla società e interesse a incrementarne la patrimonialità, risulterebbe sempre annullabile per conflitto di interessi da parte di ogni socio che magari abbia opportunità di investimento con rendimento (atteso) superiore a quello delle azioni sociali. A tale conclusione non può ammettersi, giacché l'ipotesi di scioglimento anticipato volontario della società è espressamente presa in considerazione dal legislatore nell'art. 2448 c.c., n. 5 (adesso art. 2484 c.c., n. 6); accettando la tesi contraria, si giungerebbe alla conclusione che una delibera tipica prevista dal legislatore sarebbe sempre annullabile. Pertanto, per dare senso logico alla disposizione dianzi evocata deve necessariamente ritenersi che, in quanto ipotesi tipica prevista dal legislatore, lo scioglimento anticipato volontario sia sempre conforme all'interesse sociale. In conclusione, va affermato il principio che non può ritenersi impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2448 c.c., n. 5 (ora art. 2484 c.c., n. 6) in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a contrastanti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza del soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione”.
“Non è impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2448 n. 5 cod. civ. (ora art. 2484 n.6 cod. civ.) in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 cod. civ. deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione”: Cass., n.
27387 del 2005. 5) Nei procedimenti di volontaria giurisdizione cfr. artt. 2485 comma 2, 2487 comma 2 c.c.
16 all'azione e non al diritto (6). Al contrario, la disponibilità o meno dell'accertamento in capo a chi si prospetta titolare del diritto è, a questi fini, irrilevante, salvo quanto tra poco si dirà. Invero l'azione, come potere di chiedere tutela al giudice, è sempre disponibile in capo al legittimato attivo, anche quando si tratti di diritti indisponibili, sicché che il legittimato possa non esercitare l'azione è irrilevante a fini di qualificazione del diritto.
Al riguardo – in particolare in materia di arbitrabilità delle impugnazioni delle delibere di approvazione di un bilancio irrispettoso dei canoni di verità, chiarezza e correttezza -, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che l'area della indisponibilità del diritto non coincide né con quella delle posizioni giuridiche protette da norme inderogabili, né con quella della indisponibilità del diritto di azione, individuando un criterio di identificazione del diritto indisponibile nella titolarità anche in capo a e nella tutela anche di interessi di soggetti terzi ulteriori e diversi dalle parti del processo, ciò giustificando una reazione ordinamentale svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, cioè una reazione officiosa del giudice (7).
Orbene, con riferimento allo scioglimento delle società di capitali, per un verso, come si è detto, non paiono emergere sul piano positivo disposizioni a tutela del “diritto ad esistere” della società se non appunto nel caso di insussistenza di ipotesi di scioglimento ed anzi la possibilità dei soci di ampliarle si pone in senso contrario, per altro verso pare apodittico ed arbitrario affermare un interesse pubblico generale all'esistenza della singola società di capitali, per altro verso ancora non si rinviene nell'ordinamento alcuna forma di reazione ordinamentale a tutela del “diritto all'esistenza” della società svincolata dall'iniziativa di parte né alcuna autorizzazione alla reazione officiosa del giudice ad uno scioglimento illegittimo, essendo l'intervento giudiziale in questa materia condizionato pur sempre all'impugnativa delle relative delibere per motivi che non differiscono da quelli generalmente previsti 6) Contra: Trib. Catania, ord. 4.02.2014, annullata da Cass., n. 20674 del 2016. 7) Tra le tante: Cass., n. 20674 del 2016; Cass., n. 18600 del 2011 (pur con affermazioni contraddittorie in obiter); Cass., n.
14665 del 2019; Cass., n. 20462 del 2020; Cass., n. 9434 del 2023.
17 o all'impugnativa dell'accertamento operato dall'amministratore ex art. 2485, comma
2, c.c.
In conclusione, la controversia il cui petitum sia costituito dall' accertamento dello stato di scioglimento della società non ha ad oggetto diritti indisponibili ed è suscettibile di essere decisa dagli arbitri.
Ne consegue, quanto a questa domanda verso i soci convenuti costituiti, la declaratoria di incompetenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 54 dello statuto sociale.
* Ad identiche conclusioni, ma per motivi diversi, deve addivenirsi con riferimento alla stessa domanda attorea rivolta verso la Società convenuta che, essendo rimasta contumace, non ha sollevato l'eccezione di incompetenza.
Anzitutto va riconosciuta la legittimazione processuale passiva della società rispetto alla domanda del socio di accertamento dello stato di scioglimento. Invero, alla società stessa è richiesto di valutare continuamente, a mezzo dei suoi amministratori (art. 2485 comma 1 c.c.), la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la propria “esistenza”, cioè per la continuazione della sua attività “a scopo di lucro” (art. 2247 c.c.). Si tratta di una posizione giuridica passiva di carattere processuale (dovere/obbligo di accertamento) non sostanziale attiva del tutto coerente con l'affermata insussistenza di un “diritto di esistere” in contrapposto alle determinazioni dei soci, tanto che l'ordinamento non considera la società in conflitto di interessi con se stessa nel momento in cui le demanda – in persona dei suoi amministratori – l'accertamento del proprio scioglimento. La società, dunque, non è titolare di un “diritto di esistere”, ma è titolare di un dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. In quel dovere di accertamento è naturalmente incluso il diritto di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci.
Di qui appunto, per un verso, la legittimazione passiva rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in questa azione di cognizione quale
18 parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell'ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza o no delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività di attuazione dell'oggetto sociale.
In particolare, ciò vale nel processo di cognizione in cui l'accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione (art. 2485 c.c.) in cui il giudice, su richiesta di parte, soltanto si sostituisce nell'accertamento agli amministratori inadempienti.
Si può aggiungere che la superiore ricostruzione è circoscritta rigidamente all'interpretazione delle norme in materia di scioglimento della società, mentre con riferimento alla società in crisi od insolvente – situazioni del tutto distinte - i parametri normativi, e quindi interpretativi, mutano completamente e sono dettati dalla disciplina prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (cfr., ad es., artt. 120-bis e ss. c.c.i.).
Ciò posto, si deve considerare se, quando la società è litisconsorte necessaria in controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria, ma non abbia eccepito l'incompetenza nel processo iniziato avanti il giudice ordinario,
l'accoglimento dell'eccezione di arbitrato proposta da altra parte determini la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società.
Ritiene questo Tribunale che al quesito deve darsi risposta positiva, ex art. 102, comma 1, c.p.c. (“… debbono … convenute nello stesso processo”), non solo e semplicemente perché la società litisconsorte necessaria è vincolata dalla clausola compromissoria stabilita nel suo stesso statuto, sicché non pare potersi riconoscere in questa sede un diritto al dissenso rispetto all'opzione del socio conforme alla clausola compromissoria statutaria, ma soprattutto perché: - nell'arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma 1, c.p.c., l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 816-quater c.p.c., sicché l'arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario, sicché è ipotizzabile l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; - l'intervento del litisconsorte necessario è sempre ammesso ex art. 19 816-quinquies comma 2 c.p.c.; - l'irrilevanza di litispendenza e connessione (art. 819-ter c.p.c.) è a sua volta irrilevante, trattandosi qui della diversa fattispecie di litisconsorzio necessario;
- il lodo non potrebbe essere pronunciato in assenza della società litisconsorte necessaria e, se pronunciato, sarebbe nullo ex artt. 829 nn. 4 e
9 e 816-quinqiues c.p.c.
Dalle superiori considerazioni consegue l'incompetenza di questo Tribunale a conoscere anche la domanda attorea proposta nei confronti della società.
* La domanda proposta dall'attore in via consequenziale rispetto a quella di cui sopra (“[…], con conseguente messa in liquidazione della Società e nomina di un liquidatore”) è invece insuscettibile di essere conosciuta dagli arbitri.
Va premesso che la domanda di “messa in liquidazione” non ha alcuna autonoma rilevanza rispetto alla domanda di nomina del liquidatore. Invero la società è in liquidazione dal momento e nel momento stesso della iscrizione della nomina del liquidatore nel registro delle imprese (art. 2487 bis c.c.).
Ciò posto si deve rilevare che l'ordinamento, per le società di capitali, considera la fase di liquidazione e quindi la nomina del liquidatore come elementi necessari ed imprescindibili per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'esito naturale della fase stessa, cioè la cancellazione della società.
Anzitutto ed in generale, la fase di liquidazione, essendo i soci “residual claimant”
(art. 2491 c.c.), è predisposta in primis a tutela dei creditori e dunque di interessi che trascendono quelli dei soci. Gli stessi amministratori possono proseguire nella gestione ma solo interinalmente (“… fino al momento della consegna di cui all'art. 2487-bis …”) e con modalità tali da non ledere la garanzia generica di cui godono i creditori sul patrimonio sociale (artt. 2486 comma 2, 2740 c.c.), oltre che dei diritti di società, soci e terzi. Sussiste altresì un interesse generale residuale a che non rimangano iscritte nel registro delle imprese – e dunque esistenti – società del tutto inattive e ridotte a mero simulacro digitale.
20 In secondo luogo, accertato lo stato scioglimento, la convocazione dell'assemblea e la nomina sono doverose (“Salvo che … non abbia già provveduto l'assemblea … gli amministratori debbono convocare l'assemblea …”: art. 2487 comma 1 c.c.). Nello stesso senso sembra deporre il disposto dell'art. 54, comma 1, dello statuto sociale laddove dispone: “Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto”.
Per altro verso, la cancellazione della società dal registro delle imprese può essere chiesta solo dal liquidatore dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione (art. 2495 comma 1 c.c.).
Infine, sebbene in casi limitati e circoscritti, l'ordinamento appresta rimedi officiosi sostitutivi laddove prevede presupposti e modalità della cancellazione senza liquidazione (art. 40 d.l. n. 76 del 2020 cit.).
L'indisponibilità della situazione giuridica oggetto di controversia è dunque da riferire alla necessità della fase liquidatoria ed alla nomina del liquidatore piuttosto che all'accertamento dello stato di scioglimento.
Ne consegue che la controversia che abbia ad oggetto la nomina del liquidatore non
è compromettibile in arbitri.
Tanto considerato, è tuttavia immediatamente da aggiungere che la domanda di nomina del liquidatore è inammissibile in questa sede contenziosa.
Invero, con tale domanda è richiesta l'emissione di sentenza creativa di un rapporto giuridico – quello tra società di capitali e liquidatore giudizialmente nominato - e tuttavia una sentenza siffatta non è contemplata da alcuna norma sicché risulta preclusa dalla disposizione che prevede la tassatività delle sentenze costitutive (art. 2908 c.c.).
E' appena il caso di aggiungere che si tratta di preclusione quanto mai opportuna, poiché alla nomina di un organo sociale mal si attaglia la stessa configurazione del giudizio ordinario di cognizione, l'emissione di sentenza suscettibile di giudicato, la
21 subordinazione dell'esecutività della sentenza costitutiva alla formazione del giudicato.
La conferma si rinviene, per converso, nella circostanza che la nomina giudiziale del liquidatore è invece prevista come provvedimento di volontaria giurisdizione e quindi nell'ambito di procedimento avente natura ed effetti del tutto diversi (cfr. art. 2487 comma 2 c.c.).
* L' ulteriore domanda proposta dall'attore in via consequenziale rispetto a quella di cui sopra (“[…], per gli effetti, accertare e dichiarare che il godimento dell'immobile da parte dei signori e è contrario all'interesse della società Controparte_1 Controparte_2
con condanna degli stessi all'immediato rilascio di Controparte_3 predetto immobile in favore della Società medesima e al pagamento di una indennità annua non inferiore ad €. 30.000,00 o dell'indennità che risulterà dovuta in corso di causa a far tempo dal 2018…”) è infondata.
Invero il socio attore è palesemente privo della titolarità dei diritti che ha fatto valere, che sono invece in capo alla società proprietaria Controparte_3 dell'immobile in tesi illegittimamente goduto dai convenuti CP_1
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Il regime delle spese processuali.
Il regime delle spese è regolato dal principio della soccombenza ex art. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte attrice, soccombente con riferimento a tutte le domande proposte, deve essere condannata a pagare a parti convenute e CP_1 CP_2
a titolo di rifusione di spese legali – considerato il valore indeterminato delle
[...] domande e la difesa di più parti -, la somma di € 22.000,00, oltre spese forfettarie
(15%), CPA ed IVA se dovuta. Nulla va disposto con riferimento al rapporto processuale con parte convenuta rimasta Controparte_3 contumace (tra le tante: Cass. n. 7361 del 2023).
22
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile - Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la propria incompetenza a decidere la domanda proposta da parte attrice nei confronti di parti convenute Parte_1 CP_1
e di
[...] Controparte_2 Controparte_3 accertamento delle cause di scioglimento della società
[...]
per essere competenti gli arbitri. Controparte_3
II. DICHIARA inammissibile la domanda di nomina del liquidatore della società proposta da parte attrice Controparte_3 Parte_1
[...]
III. RIGETTA tutte le altre domande proposte da parte attrice Parte_1
[...]
IV. CONDANNA parte attrice a rifondere a parti convenute Parte_1
e le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
22.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA ed IVA se dovuta.
Milano, 3 aprile 2025
Il Presidente estensore
Angelo Mambriani
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) V. anche Trib. Modena 12.05.2004, in Soc, 2004, 1270; Trib. Milano 06.03.2003, in Giur. It. 2003, 1211.
13 2) “… ai fini dell'esclusione della deferibilità al giudizio degli arbitri, non è di per sé sufficiente la natura sociale o collettiva dell'interesse, la quale comporta soltanto la sottrazione alla volontà individuale dei singoli soci, ma non ne implica l'indisponibilità da parte della volontà collettiva espressa dalla società, secondo le norme della propria organizzazione interna, occorrendo invece che la sua protezione sia affidata a norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione da parte dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass., sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772; 12 settembre 2011, n. 18600). Tali caratteristiche sono state riconosciute, in particolare, alle norme che disciplinano la contabilità sociale con la finalità di assicurare la chiarezza e la precisione dei bilanci, osservandosi che le stesse non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela … anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto …”: Cass., n. 20674 del 2016
14 3) Cass., n. 27387 del 2005. 4) Trib. Milano, 28 gennaio 1998, Pres. Tarantola, est. Riva Crugnola, in Soc., 1998, 947. "... la ricorrenza del conflitto di interessi in senso proprio con la società in capo al socio esprimente voto favorevole allo scioglimento dell'ente non pare situazione di per sè neppure astrattamente configurabile, difettando per tal genere di deliberazione la possibilità di individuare un interesse sociale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, laddove la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione (art. 2448 c.c., n. 5 c.c., ora art. 2484 c.c., n. 6). Sostenere, come i ricorrenti, che il conflitto di interessi tra soci e società sia ravvisabile ogniqualvolta l'obiettiva situazione dell'ente di per sè non imponga un oggettivo giudizio negativo circa le potenzialità economiche dell'ente e il socio abbia quindi espresso voto favorevole allo scioglimento in dipendenza di propria valutazioni distinte dall'interesse della società, rappresenta una operazione ermeneutica che estende oltre il dato normativo espresso il vincolo costituito per il socio dal conferimento al patrimonio sociale. Secondo la disciplina legale, tale vincolo può infatti venir meno - anticipatamente rispetto alle previsioni negoziali
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato, in nome del Popolo italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 43068/2023, promossa da: rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Massimo Nicolini e dall'avv. Cristina Cantù ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Boschetti n. 1.
ATTORE
CONTRO
e rappresentati e difesi, giusta procura Controparte_1 Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabrizio Ferrari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Paullo (MI), via Milano n. 185.
CONVENUTI
E
Controparte_3
1
[...] CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
➢ NEL MERITO: previ gli accertamenti e le declaratorie anche incidentali all'uopo necessari, accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di scioglimento della
ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della società (doc. 4), CP_3 Controparte_3 ti dell'art. 2484, comma 1 nn. 2) e 3), cod. civ., con conseguente messa in liquidazione della Società e nomina di un liquidatore;
per gli effetti, accertare e dichiarare che il godimento dell'immobile da parte dei signori e è contrario all'interesse della società Controparte_1 Controparte_2 [...]
con condanna degli stessi all'immediato rilascio di predetto immobile Controparte_3 ocietà medesima e al pagamento di una indennità annua non inferiore ad €. 30.000,00 o dell'indennità che risulterà dovuta in corso di causa a far tempo dal 2018. Con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
PER I CONVENUTI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In via pregiudiziale di rito
Dichiarare la propria incompetenza, per la presenza nell'art. 56) dello Statuto della società “ della clausola arbitrale;
Controparte_3
In subordine: in via preliminare
Rigettare, per difetto di legittimazione attiva, la domanda con la quale parte attrice chiede la condanna dei convenuti all'immediato rilascio dell'immobile in favore della Società e quella di condanna degli stessi al pagamento di una indennità annua non inferiore ad € 30.000,00 a far tempo dal 2018; nel merito
2 Rigettare tutte le domande svolte da parte attrice per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, in quanto improponibili in rito e comunque infondate in fatto e in diritto.
-In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per la difesa di più parti con la medesima posizione processuale.
In via istruttoria
Si chiede ammissione di prova testimoniale su seguenti capitoli, premessa la locuzione
“Vero che”:
1). La famiglia del sig. composta da Parte_2 Parte_2 Controparte_4 ed i figli , ha Pt_3 Pt_1 Parte_4 primo piano della villa sita in Paullo, Via Cascina Bentivoglio n. 7, dall'anno 1978 al 2009;
2). L'appartamento posto al primo piano della villa sita in Paullo, Via Cascina Bentivoglio n. 7, ha ingresso separato rispetto all'appartamento occupato dai fratelli
CP_1
3). Le chiavi dell'appartamento posto al primo piano della villa sita in Paullo, Via Cascina Bentivoglio n. 7, sono in possesso solo del signori ed Pt_1 [...]
Pt_5
Si indicano a testi: Sul capitolo n. 1), la sig.ra la sig.ra Parte_4 Tes_1
il sig. , il sig.
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Sui capitoli di prova n. 2) e n. 3) la sig.ra il sig. il Testimone_1 Testimone_3 sig. il sig. ” Testimone_3 Testimone_4
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28 novembre 2024 (di seguito: Parte_1
“ ) conveniva in giudizio e al fine di Pt_2 Controparte_5 Controparte_1 accertare la sussistenza della causa di scioglimento di Controparte_3
(di seguito anche: “la Società”) e di dichiarare la contrarietà all'interesse sociale
[...] del godimento dell'immobile della Società da parte dei convenuti con conseguente condanna all'immediato rilascio dello stesso e al pagamento di una indennità annua non inferiore ad € 30.000,00 a far tempo dal 2018.
A fondamento della propria domanda deduceva quanto segue.
3 - La Società era stata costituita in data 21 gennaio 1977 a rogito del Notaio Per_1
n. di rep. 173586 e di Racc. 17100 (doc. 1 att.) dal Signor
[...] Parte_2
(padre di e (padre di e Parte_1 Persona_2 CP_1 CP_2
.
[...]
- era socio e titolare di una quota pari al 50% della Società, insieme a Pt_2
e i quali detenevano una quota pari al 25% Controparte_1 Controparte_2 ciascuno e godevano a titolo gratuito dell'immobile di proprietà della Società. era inoltre Amministratore Unico della Società legittimato, ai Controparte_1 sensi dell'art. 45 dello Statuto, a compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quegli atti che secondo l'atto costitutivo rientravano nella competenza dei soci.
- La Società era titolare di un immobile sito nel comune di Paullo presso Cascina
Bentivoglio n. 7, di superficie totale (fabbricato e area di pertinenza) di 20.472,91 mq comprensivo di piano terra, piano primo e piano secondo abitativi, piano interrato e cortile, come da mappa catastale (cfr. doc. 3 att.)
- In data 10 marzo 2023, in presenza di divergenti pareri in merito all'utilizzazione dell'immobile, convocava un'assemblea ordinaria al fine di giungere ad un Pt_2 accordo finalizzato o alla “divisione dell'usufrutto dell'intera proprietà ai soci” o alla scissione della Società e ripartizione della proprietà ai soci (doc. 5 att.)
- Una prima proposta di accordo, formulata dai fratelli e poi revocata, prevedeva CP_1 la cessione della quota del ai due fratelli. e Pt_2 CP_5 Controparte_1 proponevano poi una permuta della quota di a fronte della cessione di tre Pt_2 appartamenti di proprietà della Edil Legno, di cui i fratelli erano soci, CP_1 riservandosi di fornire la relativa documentazione “entro dieci giorni” (doc. 6 att.).
- Nell'atto di convocazione di assemblea del 12 maggio 2023 (doc. 7 att.) si faceva presente che la famiglia “dovrà corrispondere un canone d'affitto per CP_1
l'usufrutto (rectius uso) della casa, congruo ai prezzi di mercato e alla valutazione effettuata”. In occasione della relativa assemblea i non muovevano alcuna CP_1
4 contestazione in merito e riconoscevano la sussistenza del godimento “gratuito” da parte degli stessi dell'intero immobile di proprietà della Società.
- In data 7 giugno 2023, in sede assembleare (doc. 8 att.) concedeva un Pt_2 ulteriore termine ai Galli, e cioè il 12 giugno 2023, al fine di addivenire ad un accordo definitivo. Le opzioni considerate a tal fine consistevano, alternativamente, nella vendita delle quote di spettanza di alla famiglia mediante Pt_2 CP_1 permuta di appartamenti, nella scissione della Società e susseguente divisione in base ad una mappa condivisa da perfezionare e, infine, nella messa in vendita della
Società o della proprietà completa e trasformazione della Società in s.s. (vedi doc. 8 att.).
- si rendeva disponibile a giungere ad una soluzione ritenuta conforme alle Pt_2 esigenze di e i quali, al contrario, ponevano in essere CP_1 Controparte_5 condotte ostruzionistiche dimostrando poca chiarezza nella rappresentazione delle effettive esigenze di utilizzo dell'immobile.
- In particolare, gli stessi proponevano soluzioni tra loro contraddittorie in modo da ritardare la risoluzione definitiva della situazione di inoperatività societaria al fine unico di continuare ad occupare senza alcun onere l'intero l'immobile.
- Le condotte contestate ai convenuti consistevano:
a) nella sussistenza di un conflitto di interessi;
b) nel mancato perseguimento dell'oggetto sociale;
c) nella violazione del dovere di diligenza.
- In merito alla condotta sub a), l'amministratore unico, godendo dell'immobile, esercitava di fatto un potere su un bene societario servente ad un interesse esterno a quello sociale in quanto costituiva un interesse individuale e particolare del socio lesivo dell'interesse della Società. ricavava dunque un utile a Controparte_1 proprio favore, a discapito del patrimonio sociale.
- Inoltre, i fratelli avevano chiuso deliberatamente l'acqua potabile a servizio di CP_1 una porzione del fabbricato e avevano provveduto ad installare un impianto di videosorveglianza dotato di sensori di rilevazione del movimento in varie aree
5 dell'immobile societario la cui manutenzione costituiva un ulteriore costo a discapito della Società. Per di più, i convenuti avevano impedito alla Società di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio del 29 dicembre
2022, n. 1871 di cui all'art. 1, commi 100-106.
- In merito alla condotta sub b), l'amministratore unico in carica non realizzava le attività necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale che, come stabilito dallo
Statuto, consisteva nella “compravendita, costruzione, ricostruzione e gestione di beni immobili in genere, urbani e rustici e operazioni inerenti all'attività immobiliare”.
- In relazione alla condotta sub c), nonostante fosse tenuto ad Controparte_1 uniformarsi al dovere di diligenza anche ai sensi dell'art. 3 dello Statuto (doc. 4), non risultava che lo stesso avesse posto in essere alcun atto di gestione del bene immobile a favore dell'interesse societario.
- Era oltretutto chiaramente ravvisabile l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale oltre che di impossibilità di funzionamento dell'assemblea. Si trattava di condizioni che, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art. 2484 c.c., costituivano cause di scioglimento della s.r.l. con relativa liquidazione.
- La domanda proposta dall'attore era sottoposta alla condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Tale condizione era stata assolta in quanto lo stesso attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 dello Statuto societario, proponeva domanda di mediazione avanti al competente Organismo di Mediazione presso la
Camera Arbitrale di Milano manifestando la sussistenza di gravi dissidi societari
(doc. 10). Tale procedura si concludeva con esito negativo (doc. 11).
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 gennaio 2024 si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, Controparte_1 Controparte_2 deducendo quanto segue.
- In via preliminare, veniva eccepita l'incompetenza del Tribunale di Milano in virtù della clausola arbitrale contenuta nell'art. 56 dello Statuto. Tale clausola prevedeva che tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali dovessero essere oggetto
6 di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento della Camera di conciliazione della Camera di Commercio. Era inoltre stabilito che la controversia non risolta tramite conciliazione dovesse essere devoluta alla cognizione di arbitri rituali secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 5/03. Nel caso di specie, controparte aveva proposto domanda di mediazione presso la Camera Arbitrale di Milano
(doc.10 att.) ma, a seguito dell'esito negativo, non aveva proposto domanda di arbitrato.
- In fatto, veniva evidenziato che la Società era stata costituita il 21 gennaio 1977 dai padri rispettivamente del e dei fratelli (doc. 2 e 2 bis) al fine di Pt_2 CP_1 acquistare un terreno su cui sorgeva un bene immobile. In particolare, essa era stata fondata con il solo scopo di godere di un risparmio di imposte e per evitare che eventuali problemi legati alla attività imprenditoriale dei soci potessero coinvolgere l'immobile. Ciò si rifletteva nell'oggetto sociale come identificato dai soci in quanto l'art. 3 comma a) dello Statuto prevedeva la possibilità di “tenere in proprietà o in possesso beni immobili”.
- Ultimato l'edificio, i soci fondatori si accordavano affinché l'appartamento posto al piano terra fosse destinato alla famiglia mentre l'appartamento al primo piano CP_1 alla famiglia Tale accordo era rimasto pervasivo anche per i figli. Infatti, il Pt_2 primo piano (identificato nella visura al Foglio 3, Particella 334, Subalterno 703) era sempre rimasto nella disponibilità esclusiva del come dimostrava anche la Pt_2 separazione delle utenze domestiche (doc. 3 conv.), mentre l'appartamento al piano terra era occupato da e (identificato nella visura al Controparte_1 Controparte_2
Foglio 3, Particella 334, Subalterno 702). Completavano il compendio immobiliare l'ampio giardino comune ai due appartamenti ed alcuni box.
- Nel mese di settembre 2022, il si rivolgeva ad un'agenzia immobiliare di Pt_2
Paullo, la Intermed s.a.s. di PE CO & C., conferendole l'incarico di vendita dell'immobile posto al primo piano della villa. Tale iniziativa veniva assunta dall'attore senza informare gli altri soci.
7 - Il dopo aver ricevuto richiesta di consegna delle chiavi da parte Pt_2 dell'amministratore della Società in data 16 gennaio 2024, disattivava l'annuncio di vendita (doc. 6 ter conv.).
- Era inoltre ravvisabile una forte contraddittorietà nelle proposte avanzate dal in ordine alle possibili opzioni volte alla risoluzione del contrasto. Ciò era Pt_2 deducibile da vari elementi come la mancata redazione del verbale di assemblea convocata in data 10 marzo 2023 (doc. 5 conv.), in quanto essa era stata interamente dedicata alla comprensione delle intenzioni di Pt_2
Successivamente, nella successiva assemblea del 24 maggio 2023, Pt_2 sviluppava il punto all'ordine del giorno “divisione dell'usufrutto dell'intera Società” nel senso di procedere alla vendita della Società e alla scissione della stessa.
- I soci avevano riconosciuto come preliminare ad ogni decisione sul punto,
l'attribuzione di un valore di mercato al patrimonio della Società, da cui sarebbe scaturito poi il valore della quota di ciascun socio. Per tale motivo, nel giugno 2023, veniva affidato al Geometra l'incarico di predisporre un progetto Controparte_6 di divisione del compendio immobiliare affinché le due porzioni avessero lo stesso valore di mercato e venisse rispettato l'eguale valore delle quote, ciascuna del 50%.
- Dal prospetto di divisione preparato dal Geometra risultava una maggiore superficie commerciale al pari a 56.44 mq, rispetto a quella assegnata ai fratelli Pt_2 CP_1
(doc. 8). Il lotto da assegnare a avrebbe così avuto una superficie Pt_2 commerciale comparata di mq. 697,46 mentre quello da assegnare ai fratelli di CP_1 mq. 641,02.
- Sebbene non fosse possibile attribuire maggiore superficie fisica del fabbricato ai due fratelli, tale differenza poteva essere compensata aumentando la superficie da giardino loro assegnata di 564 mq. Dunque, per eseguire l'equivalenza tra superficie fisica e superficie da giardino, veniva utilizzato un coefficiente di conversione di 0,10
(56,44 x 0,10).
- Al fine di evitare l'interruzione delle trattative, i fratelli decidevano di CP_1 accontentarsi di una minore superficie di giardino (mq. 373 e non mq. 564,40) in
8 modo da ottenere la suddivisione fisica degli immobili come rappresentata dal
Geometra (doc. 9 conv.). Tale prospetto non era nuovo in quanto la divisione, come operata dall'esperto, era già stata abbozzata dal (doc. 10 conv.). Pt_2
- Tuttavia, le trattative si interrompevano a causa della contrarietà del alla Pt_2 soluzione sopra esposta. Egli sosteneva che il giardino doveva essere esattamente diviso a metà, come risulta da mail del 15.07.2023 (doc. 11 conv.). Tuttavia, tale circostanza non era mai stata concordata.
- Al termine dell'assemblea del 10 marzo 2023, incontro di cui il verbale risultava mancante, nessun accordo di cessione della quota dal ai era stato Pt_2 CP_1 raggiunto. Tantomeno i Galli avevano mai chiesto, di propria iniziativa, di addivenire ad una permuta della quota del Parapini con conguaglio in denaro. Essi avevano proposto la permuta ex art. 1552 c.c. del diritto di proprietà di tre loro appartamenti con la quota del Pt_2
- Il pretendeva invece un conguaglio in denaro, riservandosi di accettare o Pt_2 meno la permuta pura e semplice. Di conseguenza, i fratelli non avevano CP_1 revocato alcuna proposta nel senso ipotizzato da controparte, mentre il Pt_2 rifiutava la vendita ritenendo a priori il valore di mercato degli appartamenti offerti inferiore a quello della quota della Società.
- Per quanto concerne la mancata contestazione da parte dei in ordine alla CP_1 corresponsione di un canone d'affitto per “l'usufrutto della casa”, tale proposta non era contenuta nel verbale dell'assemblea né era stata discussa nel corso della stessa, di conseguenza non incombeva sui soci alcun onere di contestazione.
- Si ribadiva inoltre che e risiedevano in uno dei due CP_1 Controparte_2 appartamenti di cui si compone l'edificio di proprietà della Società dal 1978. Era dunque illegittimo pretendere sic et simpliciter che gli stessi liberassero l'appartamento per volontà di un altro socio senza una preventiva deliberazione assembleare sul punto.
- Si contestava inoltre la presunta condotta ostruzionistica lamentata dal Pt_2
Infatti, tale contraddittorietà poteva invece essere attribuita all'attore. L'obiettivo
9 primario del era sempre stato quello di recedere dalla Società con la Pt_2 vendita della quota e, solo in subordine, aveva formulato la proposta di addivenire alla scissione o all'assegnazione dei beni ai soci della stessa. Per di più, come già detto, i soci avevano ritenuto necessario affidare ad un tecnico la stima dell'immobile al fine di giungere all'assegnazione dei beni ai soci e non si poteva ritenere che l'assegnazione proposta dal Geometra fosse penalizzante per CP_6 il Pt_2
- Per quanto concerne la condotta sub a), in data 22 luglio 2023 Controparte_1 stipulava un contratto di locazione con la sig.ra avente ad oggetto Parte_6
l'appartamento situato al piano terra dell'immobile – censito catastalmente al Foglio
3, particella 334, Subalterno 702 che consentiva alla Società di percepire un canone annuo pari a euro 18.240,00 (doc. 13 conv.). Tale canone di locazione veniva determinato in riferimento ai valori O.M.I. (Osservatorio mercato Immobiliare) anche in considerazione della scarsità dei servizi della zona, della mancanza di strade asfaltate di collegamento con il centro abitato, della mancanza di allacciamento della fognatura e all'acquedotto pubblico e allo stato di manutenzione dell'immobile
(doc. 13 bis conv.). Peraltro, l'amministratore unico si era sempre occupato, con il consenso di tutti i soci e sovente a proprie spese, di operare la manutenzione del giardino e di curare le scritture contabili minime e i necessari adempimenti fiscali.
- Era infondata altresì l'affermazione secondo cui i fratelli avrebbero causato un CP_1 danno alla Società impedendone la trasformazione in società semplice entro il 30 settembre 2023. Tale ipotesi di trasformazione si era palesata solo nel corso dell'assemblea del 7 giugno 2023. Al termine di tale assemblea, i Galli si impegnavano a comunicare entro il 12 giugno 2023 la scelta tra le tre opzioni presenti nel verbale e cioè: “
1. Vendita di Parapini alla famiglia galli mediante permuta di appartamenti e la restante parte in denaro con pagamento dilazionato;
2.
Scissione della società e divisione sulla base della mappa condivisa da perfezionare;
3. Messa in vendita della società o della proprietà completa, e trasformazione della società in s.s. stabilendo dei termini precisi da concordare, perizia da parte di un terzo
10 da nominare, liberare la proprietà entro il 31 dicembre 2023. Fermo restando che sarà necessario anche definire lo sconto che si è disposti ad accettare.”
- Con comunicazione dell'11 giugno 2023 (doc. 12) veniva rappresentato al Sig.
[...]
e all'odierno attore nonché al Dott. (commercialista della Società) che Pt_2 Per_3
e avevano scelto l'opzione due e cioè la scissione della CP_1 Controparte_2
Società. Tuttavia, non veniva poi trovato un accordo.
- Inoltre, l'amministratore chiedeva, a mezzo pec, in data 10 gennaio 2024 la riconsegna delle chiavi al al solo fine di verificare lo stato di manutenzione Pt_2 dell'appartamento del primo piano, posto che nell'anno precedente si erano verificate delle infiltrazioni che avevano interessato il piano sottostante. A fronte del disinteressamento del e al fine di evitare ulteriori danni all'immobile, Pt_2 chiudeva il rubinetto d'arresto. Controparte_1
- Con riferimento alla condotta sub b), si sottolineava che Immobiliare la CP_3 era sempre stata una società senza impresa, creata al solo fine di utilizzare direttamente beni immobili che costituivano il patrimonio sociale. Dai bilanci della
Società del 2020, 2021 e 2022, e in particolare dal conto economico, si poteva evincere che non sussisteva alcun ricavo delle vendite.
- Veniva anche evidenziata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2884 c.c. in quanto nessuna delle ipotesi ivi prevista si era verificata. L'oggetto sociale perseguito dai soci era sempre stato di mero godimento dei rispettivi appartamenti che componevano la villa e la Società aveva sempre operato nei limiti di una società di comodo.
- Neppure era ravvisabile l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea in quanto nel corso del 2023 l'assemblea aveva approvato il bilancio chiuso al 31.12.2022 e aveva inoltre visto una partecipazione attiva di tutti i soci.
- Erano contestate le domande attoree volte ad ottenere il pagamento di un'indennità annua non inferiore ad € 30.000,00 e il rilascio dell'intero immobile. In primo luogo, non risultava chiara la modalità di determinazione dell'importo richiesto. Inoltre,
e occupavano solo l'appartamento al piano terra mentre CP_2 Controparte_1
11 quello al primo piano, disabitato da anni, era sempre rimasto nella disponibilità esclusiva del Ne conseguiva che, se i soci e fossero Pt_2 CP_2 CP_1 stati condannati al pagamento di una indennità per il godimento dell'appartamento sito al piano terra, allora anche il socio avrebbe dovuto corrispondere il Pt_2 medesimo importo in ragione della disponibilità esclusiva vantata sul primo piano dell'immobile.
* Dopo rinvii volti a verificare la possibilità che le parti addivenissero ad accordi stragiudiziali di definizione della controversia, il giudizio perveniva alla fase decisoria senza l'assunzione di prove costituende.
* Ritiene il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata da parti convenute, che la domanda attorea di accertamento delle cause di scioglimento della Società (“…accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di scioglimento della ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della società Controparte_3
(doc. 4), nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484, comma 1 nn. 2) e 3), cod. civ.
…”), in base alle disposizioni statutarie, è di competenza dell'arbitro.
Invero l'art. 56 dello statuto sociale prevede:
“Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali […] sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui oltre, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio […]”.
Orbene, non vi è dubbio che la domanda di cui si discute configura una controversia tra soci e tra soci e società.
Parte attrice ha eccepito che la controversia in questione avrebbe ad oggetto diritti indisponibili e, come tale, sarebbe sottratta alla competenza arbitrale ai sensi della suddetta clausola, oltre che degli artt. 806 e 838 bis c.c. A sostegno ha citato la sentenza della Corte di cassazione, n. 12412 del 19 settembre 2000, secondo cui:
“Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con
12 esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della Società o che concernano la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi;
pertanto, non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di Arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della Società” (1).
Ritiene il Tribunale di dover dissentire da tale, pur autorevole ma risalente, indirizzo giurisprudenziale - risolventesi nell'affermazione apoditticamente astratta secondo cui si tratterebbe pur sempre di controversie "nelle quali viene in gioco non già e non solo il personale interesse dei soci, di per sè disponibile, ma quello generale al mantenimento in vita della società per la rilevanza esterna che esso presenta" -per motivi che sono da collegare ad altrettanto autorevole ma più recente giurisprudenza di legittimità e paiono dirimenti.
Anzitutto quando la suddetta norma statutaria e gli artt. 806 e 838-bis c.p.c.
(nonché già l'art. 34 comma 1 D.Lgs. n. 5 del 2003) stabiliscono il limite all'arbitrabilità delle controversie lo fanno con riferimento al loro oggetto, cioè alla natura – indisponibile - della situazione giuridica attiva – il diritto – che l'attore assume violato e di cui chiede tutela.
Orbene, nel quadro di un contratto associativo con comunione di scopo fondante la costituzione di un ente terzo organizzato in modo corporativo, quale quello sociale, pare evidente, per un verso, che al tradizionale criterio definitorio relativo alla trasferibilità del diritto può riconoscersi efficacia euristica piuttosto limitata e non certo esaustiva e, per altro verso, doversi riconoscere natura disponibile a tutte quelle situazioni giuridiche suscettibili di essere legittimamente regolate oppure no mediante delibera dei soci. Non si può convenire, cioè, con l'affermazione che non siano disponibili i diritti nascenti da “norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci”, né che non lo siano gli interessi della società, in particolare anche quando la collettività dei soci può disporne. In tal senso depone la pacifica arbitrabilità sia delle controversie in materia di annullabilità delle deliberazioni assembleari, sia delle controversie tra soci e società (2).
Ed allora va notato che la società può essere sciolta con deliberazione dei soci (art.
n. 2484 n. 6 c.c.), il ché già di per sé solo ne dimostra la piena disponibilità. Ma tale disponibilità è confermata dalle disposizioni di cui ai nn. 2) e 4) dell'art. 2484 c.c., ben potendo i soci per un verso – quando la causa di scioglimento consiste nel conseguimento dell'oggetto sociale o nell'impossibilità di conseguirlo – evitare lo scioglimento deliberando le opportune modifiche statutarie e, per altro verso – quando la causa di scioglimento consiste nella perdita del capitale sociale (artt. 2447
e 2482 ter c.c.) – evitare lo scioglimento deliberando il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale almeno al minimo legale.
E parimenti, la durata della società (art. 2484 n. 1 c.c.) può essere prolungata (salvo, nelle s.p.a., il diritto di recesso ex art. 2437, comma 2, let. a), c.c.), e l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea suppongono comportamenti dei soci suscettibili di modificazione nel tempo, tanto che lo scioglimento si determina solo in caso di situazioni irreversibili.
E viceversa, tutte le cause di scioglimento sono eliminabili dai soci che in tal caso possono deliberare la revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter c.c.). Così è anche nell'ambito della procedura officiosa di cui al d.l. n. 76 del 2020 conv. L.n.
120 del 2020, secondo le disposizioni di cui all'art. 40, comma 5.
Si tratta di atti negoziali tutti di carattere patrimoniale che dipendono dalla volontà dei soci e determinano direttamente lo scioglimento o no della società. È appena il caso di aggiungere che, quando siano necessarie delibere, nemmeno è richiesta l'unanimità dei voti, ben potendo tali delibere essere assunte a maggioranza, sebbene quella qualificata prevista per le modificazioni statutarie.
Non solo: l'art. 2484 comma 1 n. 7 e ult. comma c.c. stabilise che l'atto costitutivo o lo statuto ben possono prevedere altre cause di scioglimento, ed in tal caso devono anche “determinare la competenza a deciderle od accertarle”, dove “competenza” è riferita all'organo sociale preposto.
Si può concludere che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società sta tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell'abuso
(3). E se poi si dovesse ritenere che le ipotesi di scioglimento di cui ai nn.
1-6 dell'art. 2484 c.c. siano inderogabili – cioè non possano non essere previste nello statuto -, allora si dovrebbe ammette trattarsi di nome che inderogabilmente prevedono diritti disponibili, con ciò rafforzandoli come tali.
In questo contesto di piena disponibilità dello scioglimento in capo ai soci non paiono profilarsi interessi diversi, giuridicamente tutelati, capaci di smentire la conclusione appena raggiunta.
Anzitutto nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e che versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi.
Trova allora senz'altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime interesse proprio in conflitto con quello dei soci (4). Né ha rilievo qui la posizione dei creditori – pur essendo la procedura di liquidazione organizzata anche a tutela delle loro ragioni (v. postea) – tanto che costoro, in quanto terzi, non sono legittimati (5) né hanno interesse a chiedere l'accertamento dello stato di scioglimento, potendo utilizzare ben altri e ben più efficaci strumenti di tutela del credito. Lo stesso si deve dire con riferimento ad altri qualificati stakeholders, quali i lavoratori.
Affermata la disponibilità, in capo ai soci, dello scioglimento o no della società, tantomeno si può affermare, per converso, che esso costituisca posizione giuridica soggettiva indisponibile (si veda, in proposito, la diversa declinazione degli artt. 806
e 838-bis c.p.c.).
Anzitutto non si può sostenere, per quel che si è detto in premessa sull'indisponibilità come connotato dell'oggetto della controversia, che essa andrebbe riferita non già allo stato di scioglimento quanto invece suo accertamento, cioè
originarie - in ogni tempo per decisione della maggioranza dei soci. Non può dunque configurarsi un interesse della società alla propria sopravvivenza produttiva suscettibile di entrare in conflitto con l'interesse della maggioranza dei soci allo scioglimento della società e al conseguente disinvestimento patrimoniale, dacché la stessa esistenza di un interesse sociale risulta, nel sistema normativo, subordinata alla volontà della maggioranza di porre fine alla società. D'altronde, opinando diversamente, cioè qualora non si desse rilevanza sociale all'interesse allo scioglimento della società, la relativa delibera risulterebbe essere sempre in conflitto con gli altri interessi sociali, tra i quali - come detto sopra - l'interesse ad accrescere il patrimonio sociale e la produttività delle quote del patrimonio detenuto dai soci, con la conseguenza che la delibera di scioglimento, causando di per se stessa un contrasto insanabile tra interesse a uscire dalla società e interesse a incrementarne la patrimonialità, risulterebbe sempre annullabile per conflitto di interessi da parte di ogni socio che magari abbia opportunità di investimento con rendimento (atteso) superiore a quello delle azioni sociali. A tale conclusione non può ammettersi, giacché l'ipotesi di scioglimento anticipato volontario della società è espressamente presa in considerazione dal legislatore nell'art. 2448 c.c., n. 5 (adesso art. 2484 c.c., n. 6); accettando la tesi contraria, si giungerebbe alla conclusione che una delibera tipica prevista dal legislatore sarebbe sempre annullabile. Pertanto, per dare senso logico alla disposizione dianzi evocata deve necessariamente ritenersi che, in quanto ipotesi tipica prevista dal legislatore, lo scioglimento anticipato volontario sia sempre conforme all'interesse sociale. In conclusione, va affermato il principio che non può ritenersi impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2448 c.c., n. 5 (ora art. 2484 c.c., n. 6) in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a contrastanti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza del soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione”.
“Non è impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2448 n. 5 cod. civ. (ora art. 2484 n.6 cod. civ.) in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 cod. civ. deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione”: Cass., n.
27387 del 2005. 5) Nei procedimenti di volontaria giurisdizione cfr. artt. 2485 comma 2, 2487 comma 2 c.c.
16 all'azione e non al diritto (6). Al contrario, la disponibilità o meno dell'accertamento in capo a chi si prospetta titolare del diritto è, a questi fini, irrilevante, salvo quanto tra poco si dirà. Invero l'azione, come potere di chiedere tutela al giudice, è sempre disponibile in capo al legittimato attivo, anche quando si tratti di diritti indisponibili, sicché che il legittimato possa non esercitare l'azione è irrilevante a fini di qualificazione del diritto.
Al riguardo – in particolare in materia di arbitrabilità delle impugnazioni delle delibere di approvazione di un bilancio irrispettoso dei canoni di verità, chiarezza e correttezza -, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che l'area della indisponibilità del diritto non coincide né con quella delle posizioni giuridiche protette da norme inderogabili, né con quella della indisponibilità del diritto di azione, individuando un criterio di identificazione del diritto indisponibile nella titolarità anche in capo a e nella tutela anche di interessi di soggetti terzi ulteriori e diversi dalle parti del processo, ciò giustificando una reazione ordinamentale svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, cioè una reazione officiosa del giudice (7).
Orbene, con riferimento allo scioglimento delle società di capitali, per un verso, come si è detto, non paiono emergere sul piano positivo disposizioni a tutela del “diritto ad esistere” della società se non appunto nel caso di insussistenza di ipotesi di scioglimento ed anzi la possibilità dei soci di ampliarle si pone in senso contrario, per altro verso pare apodittico ed arbitrario affermare un interesse pubblico generale all'esistenza della singola società di capitali, per altro verso ancora non si rinviene nell'ordinamento alcuna forma di reazione ordinamentale a tutela del “diritto all'esistenza” della società svincolata dall'iniziativa di parte né alcuna autorizzazione alla reazione officiosa del giudice ad uno scioglimento illegittimo, essendo l'intervento giudiziale in questa materia condizionato pur sempre all'impugnativa delle relative delibere per motivi che non differiscono da quelli generalmente previsti 6) Contra: Trib. Catania, ord. 4.02.2014, annullata da Cass., n. 20674 del 2016. 7) Tra le tante: Cass., n. 20674 del 2016; Cass., n. 18600 del 2011 (pur con affermazioni contraddittorie in obiter); Cass., n.
14665 del 2019; Cass., n. 20462 del 2020; Cass., n. 9434 del 2023.
17 o all'impugnativa dell'accertamento operato dall'amministratore ex art. 2485, comma
2, c.c.
In conclusione, la controversia il cui petitum sia costituito dall' accertamento dello stato di scioglimento della società non ha ad oggetto diritti indisponibili ed è suscettibile di essere decisa dagli arbitri.
Ne consegue, quanto a questa domanda verso i soci convenuti costituiti, la declaratoria di incompetenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 54 dello statuto sociale.
* Ad identiche conclusioni, ma per motivi diversi, deve addivenirsi con riferimento alla stessa domanda attorea rivolta verso la Società convenuta che, essendo rimasta contumace, non ha sollevato l'eccezione di incompetenza.
Anzitutto va riconosciuta la legittimazione processuale passiva della società rispetto alla domanda del socio di accertamento dello stato di scioglimento. Invero, alla società stessa è richiesto di valutare continuamente, a mezzo dei suoi amministratori (art. 2485 comma 1 c.c.), la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la propria “esistenza”, cioè per la continuazione della sua attività “a scopo di lucro” (art. 2247 c.c.). Si tratta di una posizione giuridica passiva di carattere processuale (dovere/obbligo di accertamento) non sostanziale attiva del tutto coerente con l'affermata insussistenza di un “diritto di esistere” in contrapposto alle determinazioni dei soci, tanto che l'ordinamento non considera la società in conflitto di interessi con se stessa nel momento in cui le demanda – in persona dei suoi amministratori – l'accertamento del proprio scioglimento. La società, dunque, non è titolare di un “diritto di esistere”, ma è titolare di un dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. In quel dovere di accertamento è naturalmente incluso il diritto di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci.
Di qui appunto, per un verso, la legittimazione passiva rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in questa azione di cognizione quale
18 parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell'ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza o no delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività di attuazione dell'oggetto sociale.
In particolare, ciò vale nel processo di cognizione in cui l'accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione (art. 2485 c.c.) in cui il giudice, su richiesta di parte, soltanto si sostituisce nell'accertamento agli amministratori inadempienti.
Si può aggiungere che la superiore ricostruzione è circoscritta rigidamente all'interpretazione delle norme in materia di scioglimento della società, mentre con riferimento alla società in crisi od insolvente – situazioni del tutto distinte - i parametri normativi, e quindi interpretativi, mutano completamente e sono dettati dalla disciplina prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (cfr., ad es., artt. 120-bis e ss. c.c.i.).
Ciò posto, si deve considerare se, quando la società è litisconsorte necessaria in controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria, ma non abbia eccepito l'incompetenza nel processo iniziato avanti il giudice ordinario,
l'accoglimento dell'eccezione di arbitrato proposta da altra parte determini la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società.
Ritiene questo Tribunale che al quesito deve darsi risposta positiva, ex art. 102, comma 1, c.p.c. (“… debbono … convenute nello stesso processo”), non solo e semplicemente perché la società litisconsorte necessaria è vincolata dalla clausola compromissoria stabilita nel suo stesso statuto, sicché non pare potersi riconoscere in questa sede un diritto al dissenso rispetto all'opzione del socio conforme alla clausola compromissoria statutaria, ma soprattutto perché: - nell'arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma 1, c.p.c., l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 816-quater c.p.c., sicché l'arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario, sicché è ipotizzabile l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; - l'intervento del litisconsorte necessario è sempre ammesso ex art. 19 816-quinquies comma 2 c.p.c.; - l'irrilevanza di litispendenza e connessione (art. 819-ter c.p.c.) è a sua volta irrilevante, trattandosi qui della diversa fattispecie di litisconsorzio necessario;
- il lodo non potrebbe essere pronunciato in assenza della società litisconsorte necessaria e, se pronunciato, sarebbe nullo ex artt. 829 nn. 4 e
9 e 816-quinqiues c.p.c.
Dalle superiori considerazioni consegue l'incompetenza di questo Tribunale a conoscere anche la domanda attorea proposta nei confronti della società.
* La domanda proposta dall'attore in via consequenziale rispetto a quella di cui sopra (“[…], con conseguente messa in liquidazione della Società e nomina di un liquidatore”) è invece insuscettibile di essere conosciuta dagli arbitri.
Va premesso che la domanda di “messa in liquidazione” non ha alcuna autonoma rilevanza rispetto alla domanda di nomina del liquidatore. Invero la società è in liquidazione dal momento e nel momento stesso della iscrizione della nomina del liquidatore nel registro delle imprese (art. 2487 bis c.c.).
Ciò posto si deve rilevare che l'ordinamento, per le società di capitali, considera la fase di liquidazione e quindi la nomina del liquidatore come elementi necessari ed imprescindibili per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'esito naturale della fase stessa, cioè la cancellazione della società.
Anzitutto ed in generale, la fase di liquidazione, essendo i soci “residual claimant”
(art. 2491 c.c.), è predisposta in primis a tutela dei creditori e dunque di interessi che trascendono quelli dei soci. Gli stessi amministratori possono proseguire nella gestione ma solo interinalmente (“… fino al momento della consegna di cui all'art. 2487-bis …”) e con modalità tali da non ledere la garanzia generica di cui godono i creditori sul patrimonio sociale (artt. 2486 comma 2, 2740 c.c.), oltre che dei diritti di società, soci e terzi. Sussiste altresì un interesse generale residuale a che non rimangano iscritte nel registro delle imprese – e dunque esistenti – società del tutto inattive e ridotte a mero simulacro digitale.
20 In secondo luogo, accertato lo stato scioglimento, la convocazione dell'assemblea e la nomina sono doverose (“Salvo che … non abbia già provveduto l'assemblea … gli amministratori debbono convocare l'assemblea …”: art. 2487 comma 1 c.c.). Nello stesso senso sembra deporre il disposto dell'art. 54, comma 1, dello statuto sociale laddove dispone: “Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto”.
Per altro verso, la cancellazione della società dal registro delle imprese può essere chiesta solo dal liquidatore dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione (art. 2495 comma 1 c.c.).
Infine, sebbene in casi limitati e circoscritti, l'ordinamento appresta rimedi officiosi sostitutivi laddove prevede presupposti e modalità della cancellazione senza liquidazione (art. 40 d.l. n. 76 del 2020 cit.).
L'indisponibilità della situazione giuridica oggetto di controversia è dunque da riferire alla necessità della fase liquidatoria ed alla nomina del liquidatore piuttosto che all'accertamento dello stato di scioglimento.
Ne consegue che la controversia che abbia ad oggetto la nomina del liquidatore non
è compromettibile in arbitri.
Tanto considerato, è tuttavia immediatamente da aggiungere che la domanda di nomina del liquidatore è inammissibile in questa sede contenziosa.
Invero, con tale domanda è richiesta l'emissione di sentenza creativa di un rapporto giuridico – quello tra società di capitali e liquidatore giudizialmente nominato - e tuttavia una sentenza siffatta non è contemplata da alcuna norma sicché risulta preclusa dalla disposizione che prevede la tassatività delle sentenze costitutive (art. 2908 c.c.).
E' appena il caso di aggiungere che si tratta di preclusione quanto mai opportuna, poiché alla nomina di un organo sociale mal si attaglia la stessa configurazione del giudizio ordinario di cognizione, l'emissione di sentenza suscettibile di giudicato, la
21 subordinazione dell'esecutività della sentenza costitutiva alla formazione del giudicato.
La conferma si rinviene, per converso, nella circostanza che la nomina giudiziale del liquidatore è invece prevista come provvedimento di volontaria giurisdizione e quindi nell'ambito di procedimento avente natura ed effetti del tutto diversi (cfr. art. 2487 comma 2 c.c.).
* L' ulteriore domanda proposta dall'attore in via consequenziale rispetto a quella di cui sopra (“[…], per gli effetti, accertare e dichiarare che il godimento dell'immobile da parte dei signori e è contrario all'interesse della società Controparte_1 Controparte_2
con condanna degli stessi all'immediato rilascio di Controparte_3 predetto immobile in favore della Società medesima e al pagamento di una indennità annua non inferiore ad €. 30.000,00 o dell'indennità che risulterà dovuta in corso di causa a far tempo dal 2018…”) è infondata.
Invero il socio attore è palesemente privo della titolarità dei diritti che ha fatto valere, che sono invece in capo alla società proprietaria Controparte_3 dell'immobile in tesi illegittimamente goduto dai convenuti CP_1
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Il regime delle spese processuali.
Il regime delle spese è regolato dal principio della soccombenza ex art. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte attrice, soccombente con riferimento a tutte le domande proposte, deve essere condannata a pagare a parti convenute e CP_1 CP_2
a titolo di rifusione di spese legali – considerato il valore indeterminato delle
[...] domande e la difesa di più parti -, la somma di € 22.000,00, oltre spese forfettarie
(15%), CPA ed IVA se dovuta. Nulla va disposto con riferimento al rapporto processuale con parte convenuta rimasta Controparte_3 contumace (tra le tante: Cass. n. 7361 del 2023).
22
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile - Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la propria incompetenza a decidere la domanda proposta da parte attrice nei confronti di parti convenute Parte_1 CP_1
e di
[...] Controparte_2 Controparte_3 accertamento delle cause di scioglimento della società
[...]
per essere competenti gli arbitri. Controparte_3
II. DICHIARA inammissibile la domanda di nomina del liquidatore della società proposta da parte attrice Controparte_3 Parte_1
[...]
III. RIGETTA tutte le altre domande proposte da parte attrice Parte_1
[...]
IV. CONDANNA parte attrice a rifondere a parti convenute Parte_1
e le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
22.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA ed IVA se dovuta.
Milano, 3 aprile 2025
Il Presidente estensore
Angelo Mambriani
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) V. anche Trib. Modena 12.05.2004, in Soc, 2004, 1270; Trib. Milano 06.03.2003, in Giur. It. 2003, 1211.
13 2) “… ai fini dell'esclusione della deferibilità al giudizio degli arbitri, non è di per sé sufficiente la natura sociale o collettiva dell'interesse, la quale comporta soltanto la sottrazione alla volontà individuale dei singoli soci, ma non ne implica l'indisponibilità da parte della volontà collettiva espressa dalla società, secondo le norme della propria organizzazione interna, occorrendo invece che la sua protezione sia affidata a norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione da parte dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass., sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772; 12 settembre 2011, n. 18600). Tali caratteristiche sono state riconosciute, in particolare, alle norme che disciplinano la contabilità sociale con la finalità di assicurare la chiarezza e la precisione dei bilanci, osservandosi che le stesse non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela … anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto …”: Cass., n. 20674 del 2016
14 3) Cass., n. 27387 del 2005. 4) Trib. Milano, 28 gennaio 1998, Pres. Tarantola, est. Riva Crugnola, in Soc., 1998, 947. "... la ricorrenza del conflitto di interessi in senso proprio con la società in capo al socio esprimente voto favorevole allo scioglimento dell'ente non pare situazione di per sè neppure astrattamente configurabile, difettando per tal genere di deliberazione la possibilità di individuare un interesse sociale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, laddove la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione (art. 2448 c.c., n. 5 c.c., ora art. 2484 c.c., n. 6). Sostenere, come i ricorrenti, che il conflitto di interessi tra soci e società sia ravvisabile ogniqualvolta l'obiettiva situazione dell'ente di per sè non imponga un oggettivo giudizio negativo circa le potenzialità economiche dell'ente e il socio abbia quindi espresso voto favorevole allo scioglimento in dipendenza di propria valutazioni distinte dall'interesse della società, rappresenta una operazione ermeneutica che estende oltre il dato normativo espresso il vincolo costituito per il socio dal conferimento al patrimonio sociale. Secondo la disciplina legale, tale vincolo può infatti venir meno - anticipatamente rispetto alle previsioni negoziali
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