TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/11/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1452/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 01/07/2025, da:
(CF: ) nata a [...], il [...], residente in CP_1 CodiceFiscale_1
Verbania, via Guido Rossa, 4;
e
(CF: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_2 CodiceFiscale_2 in Verbania, via Guido Rossa, 4;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mirella Cristina presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania (VB), via Baiettini, 54, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, ubicata in Verbania, via Guido Rossa, 4, ivi compresi gli arredi tutti, resterà assegnata alla signora e con la stessa risiederanno in CP_1
Per_ allocazione privilegiata e affido congiunto, come per legge, i due figli minori e . La Per_2 signora si farà carico delle utenze a servizio dell'immobile alla medesima assegnato, delle CP_1 spese ordinarie condominiali e della tassa rifiuti;
3) Il signor verserà mensilmente per il mantenimento dei due figli complessive euro 500,00 CP_2 importo complessivo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Gli AU per i due figli saranno richiesti e percepiti 100% dalla signora Le spese mediche e scolastiche ordinarie e CP_1 straordinarie competeranno ai genitori nella misura del 50% in relazione alla quantificazione/individuazione delle stesse, alla necessità del preventivo consenso, nonché in relazione alle modalità di rimborso, i coniugi concordano di applicare il Protocollo di Verbania del
22 maggio 2023 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania e il Tribunale, Protocollo che costituisce parte integrante del presente accordo;
4) A regolamentazione dei propri rapporti patrimoniali il signor si obbliga a versare alla CP_2 signora la somma di euro 2.000,00 pari al 50% dei risparmi oltre all'importo che risulterà CP_1 quale rimborso proveniente dalla dichiarazione 730 - 2025. La signora si obbliga, nel CP_1 contempo, a liquidare i tre buoni postali alla stessa intestati del valore complessivo di euro 10.000 emettendo n° 2 buoni postali del valore ciascuno di euro 5.000,00 uno in favore del figlio e Per_2
Per_ l'altro in favore della figlia , buoni postali che i minori potranno riscattare al raggiungimento della maggiore età;
5) La signora a partire dalla omologa della presente separazione, si obbliga a bonificare CP_1 mensilmente al signor la propria quota parte del mutuo sulla casa di residenza famigliare, CP_2 mutuo intestato integralmente al signor e onorato dal di lui conto utilizzato per le spese CP_2 famigliari e su cui sono sempre confluiti il 100% degli AU per i figli. In punto il signor CP_2 dichiara di rinunziare ad ogni pretesa sui pregressi pagamenti del mutuo e ciò fino alla data di omologa della separazione.
6) La signora a partire dalla omologa della presente separazione corrisponderà al signor CP_1
la propria quota parte del prestito effettuato per la ristrutturazione della casa di residenza CP_2 famigliare avverso la cessione del 5° dello stipendio, finanziamento che andrà ad estinguersi tra 5 anni. In punto il signor dichiara di rinunziare ad ogni pretesa sui pregressi pagamenti del CP_2 finanziamento e ciò fino alla data di omologa della separazione.
7) Il signor potrà vedere e tenere con sé i due figli minori a fine settimana alternati : dal CP_2 venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera o al lunedì mattina e , nella settimana in cui non ha il fine settimana , potrà tenere con sé i figli per due pernotti consecutivi previo accordo entro la domenica precedente per verificare disponibilità in relazione al lavoro essendo entrambi i coniugi sottoposti a turni lavorativi imposti dai rispettivi Enti;
8) Il signor potrà stare con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive CP_2
e così pure la signora potrà tenere i figli in modo continuativo per 15 giorni durante le vacanze CP_1 estive allo scopo di portare i figli in vacanza al mare o in montagna, i 15 giorni di competenza dovranno essere accordati ed individuati da entrambi i genitori entro la fine del mese di maggio antecedente le vacanze estive;
9) Le feste comandate saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
i figli un anno staranno a Natale con il padre e il NT ST con la madre e viceversa ad anni alterni (a partire dal 2025 il S. Natale con la madre e il NT ST col padre), il 31 dicembre e il Capodanno (a partire dal 2025 il 31 dicembre con la madre e il Capodanno col padre), e così pure la Pasqua e la
PA (a partire dal 202 6 la Pasqua con il padre e la PA con la madre), mentre il giorno del loro compleanno trascorreranno con l'uno e l'altro genitore la mattina compreso il pranzo e il pomeriggio compresa la cena, qualora il padre, per ragioni lavorative, non potesse tenerli con sé staranno con la signora Le altre festività comandate (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 CP_1 giugno, 1° novembre) i figli staranno con l'uno e l'altro genitore ad anni alternati.
10) I coniugi dichiarano essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di reciproco mantenimento;
11) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento equipollente sempre valido per l'espatrio per sé e per i due figli minori.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 01/07/2025, e CP_1
premesso di avere contratto matrimonio in Taranto in data 24/10/2009, dalla Controparte_2 cui unione sono nati i figli in data 03/02/2011, e in data Persona_3 Persona_4
12/09/2013, hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, stante il rispetto, quanto alla prole, del disposto di cui all'art. 337 ter c.c..
Va, inoltre, dato atto che il ricorrente, a regolamentazione dei propri rapporti patrimoniali, si obbliga a versare alla moglie la somma di euro 2.000,00 pari al 50% dei risparmi oltre all'importo che risulterà quale rimborso proveniente dalla dichiarazione 730 – 2025; che la moglie si obbliga, nel contempo, a liquidare i tre buoni postali alla stessa intestati del valore complessivo di € 10.000 emettendo n. 2 buoni postali del valore ciascuno di € 5.000,00, uno in favore del figlio e Per_2
Per_ l'altro in favore della figlia buoni postali che i minori potranno riscattare al raggiungimento della maggiore età; che la ricorrente, a partire dalla omologa della presente separazione, si obbliga a bonificare mensilmente al marito la propria quota parte del mutuo sulla casa di residenza famigliare, mutuo intestato integralmente a e onorato dal di lui conto utilizzato per le spese Controparte_2 famigliari e su cui sono sempre confluiti il 100% degli AU per i figli;
il marito dichiara di rinunziare ad ogni pretesa sui pregressi pagamenti del mutuo e ciò fino alla data di omologa della separazione;
che la moglie, a partire dalla presente separazione, corrisponderà al marito la propria quota parte del prestito effettuato per la ristrutturazione della casa di residenza famigliare attraverso la cessione del quinto dello stipendio, finanziamento che andrà ad estinguersi tra 5 anni.; che il ricorrente dichiara di rinunziare ad ogni pretesa sui pregressi pagamenti del finanziamento e ciò fino alla data di omologa della separazione;
infine, che i coniugi dichiarano essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di reciproco mantenimento, dandosi il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento equipollente sempre valido per l'espatrio per sé e per i due figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
uniti in matrimonio in Taranto in data 24/10/2009; Controparte_2
Per_
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione stabile presso la madre;
- assegna la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, ubicata in Verbania, via
Guido Rossa, 4, ivi compresi gli arredi tutti, ad con la quale risiederanno CP_1
Per_ i due figli minori e;
Per_2
- dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati: dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera o al lunedì mattina e, nella settimana in cui non ha il fine settimana, potrà tenere con sé i figli per due pernotti consecutivi previo accordo entro la domenica precedente per verificare disponibilità in relazione al lavoro essendo entrambi i coniugi sottoposti a turni lavorativi imposti dai rispettivi Enti;
il padre potrà stare con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e così pure la signora potrà tenere i figli in modo continuativo per 15 giorni durante CP_1 le vacanze estive allo scopo di portare i figli in vacanza al mare o in montagna, i 15 giorni di competenza dovranno essere accordati ed individuati da entrambi i genitori entro la fine del mese di maggio antecedente le vacanze estive;
le feste comandate saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
i figli un anno staranno a Natale con il padre e il NT ST con la madre e viceversa ad anni alterni (a partire dal 2025 il S. Natale con la madre e il NT ST col padre), il 31 dicembre e il Capodanno (a partire dal 2025 il 31 dicembre con la madre e il Capodanno col padre), e così pure la Pasqua e la PA (a partire dal 202 6 la Pasqua con il padre e la PA con la madre), mentre il giorno del loro compleanno trascorreranno con l'uno e l'altro genitore la mattina compreso il pranzo e il pomeriggio compresa la cena, qualora il padre, per ragioni lavorative, non potesse tenerli con sé staranno con la signora
Le altre festività comandate (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° CP_1 novembre) i figli staranno con l'uno e l'altro genitore ad anni alternati;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente per il mantenimento dei due figli l'importo complessivo di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che gli AU per i due figli saranno richiesti e percepiti al 100% dalla madre;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche e scolastiche ordinarie e straordinarie i coniugi concordano di applicare il Protocollo di
Verbania del 22 maggio 2023 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania e il
Tribunale.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 01/07/2025, da:
(CF: ) nata a [...], il [...], residente in CP_1 CodiceFiscale_1
Verbania, via Guido Rossa, 4;
e
(CF: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_2 CodiceFiscale_2 in Verbania, via Guido Rossa, 4;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mirella Cristina presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania (VB), via Baiettini, 54, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, ubicata in Verbania, via Guido Rossa, 4, ivi compresi gli arredi tutti, resterà assegnata alla signora e con la stessa risiederanno in CP_1
Per_ allocazione privilegiata e affido congiunto, come per legge, i due figli minori e . La Per_2 signora si farà carico delle utenze a servizio dell'immobile alla medesima assegnato, delle CP_1 spese ordinarie condominiali e della tassa rifiuti;
3) Il signor verserà mensilmente per il mantenimento dei due figli complessive euro 500,00 CP_2 importo complessivo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Gli AU per i due figli saranno richiesti e percepiti 100% dalla signora Le spese mediche e scolastiche ordinarie e CP_1 straordinarie competeranno ai genitori nella misura del 50% in relazione alla quantificazione/individuazione delle stesse, alla necessità del preventivo consenso, nonché in relazione alle modalità di rimborso, i coniugi concordano di applicare il Protocollo di Verbania del
22 maggio 2023 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania e il Tribunale, Protocollo che costituisce parte integrante del presente accordo;
4) A regolamentazione dei propri rapporti patrimoniali il signor si obbliga a versare alla CP_2 signora la somma di euro 2.000,00 pari al 50% dei risparmi oltre all'importo che risulterà CP_1 quale rimborso proveniente dalla dichiarazione 730 - 2025. La signora si obbliga, nel CP_1 contempo, a liquidare i tre buoni postali alla stessa intestati del valore complessivo di euro 10.000 emettendo n° 2 buoni postali del valore ciascuno di euro 5.000,00 uno in favore del figlio e Per_2
Per_ l'altro in favore della figlia , buoni postali che i minori potranno riscattare al raggiungimento della maggiore età;
5) La signora a partire dalla omologa della presente separazione, si obbliga a bonificare CP_1 mensilmente al signor la propria quota parte del mutuo sulla casa di residenza famigliare, CP_2 mutuo intestato integralmente al signor e onorato dal di lui conto utilizzato per le spese CP_2 famigliari e su cui sono sempre confluiti il 100% degli AU per i figli. In punto il signor CP_2 dichiara di rinunziare ad ogni pretesa sui pregressi pagamenti del mutuo e ciò fino alla data di omologa della separazione.
6) La signora a partire dalla omologa della presente separazione corrisponderà al signor CP_1
la propria quota parte del prestito effettuato per la ristrutturazione della casa di residenza CP_2 famigliare avverso la cessione del 5° dello stipendio, finanziamento che andrà ad estinguersi tra 5 anni. In punto il signor dichiara di rinunziare ad ogni pretesa sui pregressi pagamenti del CP_2 finanziamento e ciò fino alla data di omologa della separazione.
7) Il signor potrà vedere e tenere con sé i due figli minori a fine settimana alternati : dal CP_2 venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera o al lunedì mattina e , nella settimana in cui non ha il fine settimana , potrà tenere con sé i figli per due pernotti consecutivi previo accordo entro la domenica precedente per verificare disponibilità in relazione al lavoro essendo entrambi i coniugi sottoposti a turni lavorativi imposti dai rispettivi Enti;
8) Il signor potrà stare con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive CP_2
e così pure la signora potrà tenere i figli in modo continuativo per 15 giorni durante le vacanze CP_1 estive allo scopo di portare i figli in vacanza al mare o in montagna, i 15 giorni di competenza dovranno essere accordati ed individuati da entrambi i genitori entro la fine del mese di maggio antecedente le vacanze estive;
9) Le feste comandate saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
i figli un anno staranno a Natale con il padre e il NT ST con la madre e viceversa ad anni alterni (a partire dal 2025 il S. Natale con la madre e il NT ST col padre), il 31 dicembre e il Capodanno (a partire dal 2025 il 31 dicembre con la madre e il Capodanno col padre), e così pure la Pasqua e la
PA (a partire dal 202 6 la Pasqua con il padre e la PA con la madre), mentre il giorno del loro compleanno trascorreranno con l'uno e l'altro genitore la mattina compreso il pranzo e il pomeriggio compresa la cena, qualora il padre, per ragioni lavorative, non potesse tenerli con sé staranno con la signora Le altre festività comandate (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 CP_1 giugno, 1° novembre) i figli staranno con l'uno e l'altro genitore ad anni alternati.
10) I coniugi dichiarano essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di reciproco mantenimento;
11) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento equipollente sempre valido per l'espatrio per sé e per i due figli minori.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 01/07/2025, e CP_1
premesso di avere contratto matrimonio in Taranto in data 24/10/2009, dalla Controparte_2 cui unione sono nati i figli in data 03/02/2011, e in data Persona_3 Persona_4
12/09/2013, hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, stante il rispetto, quanto alla prole, del disposto di cui all'art. 337 ter c.c..
Va, inoltre, dato atto che il ricorrente, a regolamentazione dei propri rapporti patrimoniali, si obbliga a versare alla moglie la somma di euro 2.000,00 pari al 50% dei risparmi oltre all'importo che risulterà quale rimborso proveniente dalla dichiarazione 730 – 2025; che la moglie si obbliga, nel contempo, a liquidare i tre buoni postali alla stessa intestati del valore complessivo di € 10.000 emettendo n. 2 buoni postali del valore ciascuno di € 5.000,00, uno in favore del figlio e Per_2
Per_ l'altro in favore della figlia buoni postali che i minori potranno riscattare al raggiungimento della maggiore età; che la ricorrente, a partire dalla omologa della presente separazione, si obbliga a bonificare mensilmente al marito la propria quota parte del mutuo sulla casa di residenza famigliare, mutuo intestato integralmente a e onorato dal di lui conto utilizzato per le spese Controparte_2 famigliari e su cui sono sempre confluiti il 100% degli AU per i figli;
il marito dichiara di rinunziare ad ogni pretesa sui pregressi pagamenti del mutuo e ciò fino alla data di omologa della separazione;
che la moglie, a partire dalla presente separazione, corrisponderà al marito la propria quota parte del prestito effettuato per la ristrutturazione della casa di residenza famigliare attraverso la cessione del quinto dello stipendio, finanziamento che andrà ad estinguersi tra 5 anni.; che il ricorrente dichiara di rinunziare ad ogni pretesa sui pregressi pagamenti del finanziamento e ciò fino alla data di omologa della separazione;
infine, che i coniugi dichiarano essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di reciproco mantenimento, dandosi il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento equipollente sempre valido per l'espatrio per sé e per i due figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
uniti in matrimonio in Taranto in data 24/10/2009; Controparte_2
Per_
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione stabile presso la madre;
- assegna la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, ubicata in Verbania, via
Guido Rossa, 4, ivi compresi gli arredi tutti, ad con la quale risiederanno CP_1
Per_ i due figli minori e;
Per_2
- dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati: dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera o al lunedì mattina e, nella settimana in cui non ha il fine settimana, potrà tenere con sé i figli per due pernotti consecutivi previo accordo entro la domenica precedente per verificare disponibilità in relazione al lavoro essendo entrambi i coniugi sottoposti a turni lavorativi imposti dai rispettivi Enti;
il padre potrà stare con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e così pure la signora potrà tenere i figli in modo continuativo per 15 giorni durante CP_1 le vacanze estive allo scopo di portare i figli in vacanza al mare o in montagna, i 15 giorni di competenza dovranno essere accordati ed individuati da entrambi i genitori entro la fine del mese di maggio antecedente le vacanze estive;
le feste comandate saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
i figli un anno staranno a Natale con il padre e il NT ST con la madre e viceversa ad anni alterni (a partire dal 2025 il S. Natale con la madre e il NT ST col padre), il 31 dicembre e il Capodanno (a partire dal 2025 il 31 dicembre con la madre e il Capodanno col padre), e così pure la Pasqua e la PA (a partire dal 202 6 la Pasqua con il padre e la PA con la madre), mentre il giorno del loro compleanno trascorreranno con l'uno e l'altro genitore la mattina compreso il pranzo e il pomeriggio compresa la cena, qualora il padre, per ragioni lavorative, non potesse tenerli con sé staranno con la signora
Le altre festività comandate (8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° CP_1 novembre) i figli staranno con l'uno e l'altro genitore ad anni alternati;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente per il mantenimento dei due figli l'importo complessivo di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che gli AU per i due figli saranno richiesti e percepiti al 100% dalla madre;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche e scolastiche ordinarie e straordinarie i coniugi concordano di applicare il Protocollo di
Verbania del 22 maggio 2023 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania e il
Tribunale.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO