TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 17273/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA SI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 17273/2025 V.G. promosso congiuntamente da
, avv. RASCHINI DEBORA Parte_1 C.F._1
e
), avv. RASCHINI DEBORA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 27/08/2025, come segue: “fermo quanto disposto dal titolo circa il contributo nel mantenimento della signora che Pt_1
permarrà immutato, a parziale modifica della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio Tribunale di Brescia n. 3235/13 ordine 5993/13 ruolo 19978 cron, depositata in data 14 ottobre 2013, accertata la consolidata autosufficienza economica del figlio maggiorenne revocarsi l'obbligo di contributo nel mantenimento Per_1
1 dello stesso posto in capo al padre, signor con decorrenza dalla Parte_2
mensilità di Agosto 2025, data di deposito del presente ricorso, con ogni conseguente statuizione. Spese integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 27/08/2025, da intendersi qui richiamato, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente Il Giudice est.
EA NE EA SI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA SI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 17273/2025 V.G. promosso congiuntamente da
, avv. RASCHINI DEBORA Parte_1 C.F._1
e
), avv. RASCHINI DEBORA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 27/08/2025, come segue: “fermo quanto disposto dal titolo circa il contributo nel mantenimento della signora che Pt_1
permarrà immutato, a parziale modifica della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio Tribunale di Brescia n. 3235/13 ordine 5993/13 ruolo 19978 cron, depositata in data 14 ottobre 2013, accertata la consolidata autosufficienza economica del figlio maggiorenne revocarsi l'obbligo di contributo nel mantenimento Per_1
1 dello stesso posto in capo al padre, signor con decorrenza dalla Parte_2
mensilità di Agosto 2025, data di deposito del presente ricorso, con ogni conseguente statuizione. Spese integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 27/08/2025, da intendersi qui richiamato, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/10/2025
Il Presidente Il Giudice est.
EA NE EA SI
2