Sentenza 7 ottobre 2022
Massime • 1
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile nel reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e non in quello contestato di commercio di prodotti con segni falsi, non potendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto, ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2022, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
Testo completo
0 3521-23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta da Sergio Beltrani Presidente Andrea Pellegrino Consigliere CC 07/10/2022 Vincenzo Tutinelli Consigliere SENT. n.1707 sez. Massimo Perotti Consigliere R.G. N. 16379/2022 Giuseppe Nicastro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nel procedimento a carico di: SE MA, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza 5 aprile 2022 del Tribunale di Pescara. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pescara, applicando l'articolo 521 comma 2 codice di procedura penale ha rilevato che il fatto oggetto di imputazione deve essere qualificato come il delitto di cui all'articolo 473 c.p. e ha ordinato "la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza" A 2. Propone ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento sia sotto l'aspetto strutturale, sia perché determinante in un'inammissibile regressione nella fase delle indagini preliminari e idoneo a determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo: secondo il Pubblico Ministero, infatti, non si sarebbe in presenza di un "fatto diverso" da quello descritto nell'imputazione ma del medesimo fatto che il giudice avrebbe potuto riqualificare in diritto.
3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
2. Il provvedimento impugnato trova il suo fondamento nella presunta impossibilità di provvedere alla riqualificazione della ipotesi originariamente contestata essendo il delitto di cui contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi incompatibile con quello contestato di commercio di prodotti con segni falsi. Ciò perché il primo costituirebbe delitto presupposto la cui commissione risulterebbe esclusa nella stessa contestazione del delitto di cui all'art. 474 cod pen è incompatibile con l'imputazione articolata.
3. La questione risulta essere stata già affrontata dalla giurisprudenza (Sez. 2, n. 18112 del 11/02/2016, P.M. in proc. Visconti, Rv. 266841 - 01) in fattispecie riguardante la riqualificazione di una appropriazione indebita nel reato di furto aggravato: si è ritenuto, con affermazione di principio che il collegio condivide e ribadisce, che è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con cui il giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile nel reato di furto aggravato e non in quello contestato di appropriazione indebita, non potendosi ravvisare in tal caso un mutamento degli elementi essenziali del fatto ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod proc. pen.
3.1. E' stato anche affermato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella 2 sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014 - dep. 28/04/2014, M, Rv. 26015601).
4. Tale situazione senz'altro ricorre nel caso di specie, poiché il giudice avrebbe dovuto esercitare il potere-dovere di riqualificare in diritto il fatto accertato, corrispondente a quello contestato, a suo legittimo avviso erroneamente qualificato,; d'altro canto, il contraddittorio, sul punto, era stato assicurato dal fatto che la vicenda delittuosa aveva avuto uno sviluppo particolare, in cui la ricostruzione operata aveva assunto un ruolo centrale per comprendere il meccanismo di esecuzione del reato presupposto ed aveva formato oggetto del portato processuale, a disposizione, dunque, della difesa.
5. Risulta quindi abnorme, nel caso di specie, il provvedimento con cui sono stati trasmessi gli atti al pubblico ministero, costituendo il provvedimento estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto in astratto dall'ordinamento, è esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge.
6. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente estensore (Vincenzo Tutinelli) (Sergio Beltrani) ~ DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE 27 GEN. 2023. எ துIL FUNZIONARIO GIV ARIO Claudia Piand E T R O C 3