Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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22 marzo 2023
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Art. 2437.
(Diritto di recesso).
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19))
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu' gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
(Diritto di recesso).
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19))
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu' gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
Commentari • 435
- 1. Interpello del 23/07/2021 n. 502 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi ContribuentiAgenzia delle Entrate · 23 luglio 2021 · 270.13068
[…] Nel contesto di tale operazione, alcuni azionisti di Alfa hanno esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e g), e dell'art. 2437-quinquies del codice civile o il diritto di vendita ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4,c.c.. Si è, dunque, posta l'esigenza di liquidare il valore delle azioni oggetto del diritto di recesso o di vendita secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater c.c.. […] corrispondente al valore di liquidazione determinato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c..
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Giurisprudenza • 443
- 1. Trib. Venezia, sentenza 05/01/2023, n. 45Provvedimento: […] il Parte_1 ha osservato che l'art. 2437 cod civ , […] quella operata dall'esperto ex art. 2437 ter cod. civ. […] esercitabile nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., è disciplinato dall'art. 2437 bis cc ed è attribuito a ciascuno dei soci che non abbia concorso alla deliberazione. […] Dall'esame dell'art.- 2437 cod civ si evince che il recesso costituisce un diritto individuale di ciascun socio, […] ai sensi dell'art. 2437 quater cod civ , […] la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2467 ter comma 2 cc e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater cc, così non sussistendo alcun riferimento normativo al comma 6 del richiamato art. 2437 ter cc. […] ai sensi dell'art. 2437 ter comma 2 cc, […]Leggi di più...
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