Articolo 6 della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
Articolo 5
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8 maggio 2012
Art. 6. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 2012

NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino
Entrata in vigore il 8 maggio 2012
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