Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/03/2026, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01603/2026REG.PROV.COLL.
N. 09395/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9395 del 2025, proposto da
RI HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Adalberto Palestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Poste Italiane Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Monti e Flavia Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, n. 394/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la Cons. RU NI e udita per la parte appellata l’avvocato Emilia Monti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in appello si chiede la parziale riforma della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione Prima, n. 394/2025, limitatamente al capo decisorio in cui nel disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti ha omesso di disporre a carico di Poste Italiane Spa il rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente.
L’appello è affidato al seguente motivo di censura: “ Il Tribunale nel compensare le spese di lite, avrebbe dovuto regolare il contributo unificato, sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto del comportamento tenuto dall’ente appellato e del fatto che l’ostensione degli atti richiesti sarebbe avvenuta solo successivamente alla proposizione del gravame e tenendo conto dei costi sostenuti dall’odierna appellante ”.
La parte chiede di riformare la sentenza e, per l’effetto, di condannare l’ente opposto al rimborso del contributo unificato versato nel procedimento di primo grado e alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello.
Nel giudizio si è costituita Poste Italiane S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello non può trovare accoglimento.
Considerato che l’impugnata sentenza sul ricorso proposto in primo grado “ per l’annullamento del diniego di visione e rilascio degli atti, in ordine all’istanza di accesso avanzata ” ha così disposto:
- ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di accesso alla documentazione detenuta da Poste Italiane Spa relativamente alla raccomandata a.r. n. 15505079973-9, per essere intervenuta l’ostensione subito dopo la notifica del ricorso ma prima del deposito dello stesso;
- ha respinto l’ulteriore richiesta di ostensione dell’avviso di giacenza relativo alla raccomandata a.r. n. 15505079973-9, atteso che l’avviso, viene generato in unica copia e viene inserito nella casella postale del destinatario e, quindi, tale documento non è presente negli archivi di Poste Italiane Spa.
Rilevato che le declaratorie di cessata materia del contendere, di rigetto e la statuizione sulla compensazione integrale delle spese non risultano specificamente impugnate, con conseguente formazione del giudicato endoprocessuale;
Ritenuta la manifesta infondatezza dell’appello interposto avverso la mancata pronuncia specifica sul contributo unificato, in quanto:
- il giudice nel pronunciarsi sulla regolazione delle spese dispone di un ampio potere discrezionale che nella specie risulta fondato sul criterio della parziale soccombenza reciproca;
- per consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la pronuncia sulle spese è censurabile esclusivamente quando le spese sono state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa o, altrimenti, se la medesima statuizione sia abnorme o irragionevole o illogica;
- nel caso di specie tali estremi, all’evidenza, non ricorrono, poiché il T.a.r. ha fatto corretta applicazione del criterio della causalità e della soccombenza reciproca, con una decisione adeguatamente motivata, incentrata su argomenti non incrinati in modo decisivo dal motivo di appello;
- il contributo unificato, avendo il T.a.r. disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio, deve rimanere a carico della parte ricorrente che lo ha versato.
Ritenuto, sulla base delle considerazioni che precedono, che l’appello è da respingere.
Nondimeno, sussistono giustificate ragioni, in considerazione della particolarità della questione, di disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
RU NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU NI | GI ON |
IL SEGRETARIO