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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 30 gennaio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1927/2020 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Rocco Viggiano e dall'avv. Antonio Di Lena ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Potenza, al Viale del
Basento n. 114/D, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Spera ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via N. Sauro n. 102, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 14.07.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere lavorato come dipendente del convenuto con la qualifica di funzionario tecnico – CP_1
architetto, funzioni di Responsabile dell'Area tecnica di cat. D3 giuridica e D4 economica e con posizione organizzativa dal 20.03.1989 al 08.03.2020 (data di licenziamento disciplinare per asserita giusta causa, per cui pendeva impugnazione presso il Tribunale di Potenza); che, negli ultimi anni, era stato oggetto di una condotta mobbizzante concretizzatasi in plurimi episodi di diniego del diritto di fruizione delle ferie maturate, oltre che in diversi procedimenti disciplinari, tutti impugnati dinanzi a codesto Tribunale;
che, in particolare, con nota prot. 1855/2017 del 19.04.2017, con congruo anticipo, aveva chiesto le ferie maturate nell'anno 2016 (e non ancora fruite) indicando di volerne usufruire in parte nel mese di maggio 2017 (dal 15.05.2017 al
31.05.2017) e in parte nel mese di giugno 2017 (dal 12.06.2017 al 30.06.2017), per congedo ordinario anno 2016; che parte datoriale, con due note, la prima datata 9.05.2017 prot. 2190/2017 e la seconda datata 9.6.2017 prot. 2751/2017, negava ed impediva la fruizione delle ferie maturate per l'anno precedente 2016; che, con nota del 27.11.2017 prot. n. 5693, il ricorrente chiedeva le ferie per il periodo dal 11 dicembre 2017 al 27 dicembre 2017, ossia di 11 giorni di ferie maturati nell'anno 2016, ma gli venivano concessi solo 6 giorni di ferie (dal
11.12.2017 al 15.12.2017 ed il giorno 27.12.2017), mentre, per il periodo intermedio (dal 18 al 22 dicembre), il Sindaco, con nota del 05.12.2017, rigettava la richiesta;
che altri episodi di diniego si verificavano nell'anno 2018; che il ricorrente interessava della questione l'ispettorato del lavoro di Potenza per le ferie non fruite negli anni 2016 e 2017, come risultanti anche dalla nota prot.
3297 del 6.7.2017 a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa;
che, ai sensi della normativa primaria e contrattuale vigente, al dipendente spettavano n.
32 giorni di ferie ogni anno (28 di congedo ordinario + 4 per motivi personali); che il ricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento disciplinare, per cui pendeva impugnazione presso codesto
Tribunale, aveva perso la possibilità di fruire di n. 54 giorni di ferie maturate negli anni 2016-2019 (e non godute); che per tale periodo di ferie non fruite e 2 non godute aveva diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione ordinaria;
che la predetta indennità, avente natura retributiva e non risarcitoria, era pari ad € 124,71 giornaliera e, per l'effetto, il ricorrente aveva diritto al pagamento di € 6.739,74 (€ 124,71 x giorni 54).
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute, per l'effetto, condannare il al pagamento dell'importo di € Controparte_1
6.739,74, e/o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Si costituiva il , in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante p.t., e domandava di rigettare la domanda proposta dal sig.
[...]
, perché infondata in fatto e diritto, e perché comunque prescritto il Parte_1
diritto in essa dedotto;
con condanna alle spese e compenso di giudizio, ex D.M.
55/2014 oltre spese generali ed oneri accessori.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 gennaio
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in relazione agli anni
2016/2019, pari a 54 giorni.
Ai sensi dell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Funzioni Locali 2016-2018 “
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la 3 normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n.
937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n.
937/77. E' altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 31 e 33 conserva il diritto alle ferie. 35
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 4 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dipendente informare tempestivamente l'ente, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all'art. 31, comma 1, secondo alinea.
17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 36, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15.
18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è 5 determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma
2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10.
19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6 il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie”.
Come è dato evincersi dalla mera interpretazione letterale del richiamato disposto normativo le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile;
non sono monetizzabili, ad eccezione delle ipotesi espressamente previste;
l'ente è tenuto a pianificare le ferie dei dipendenti al fine di garantirne la fruizione nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo, laddove indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile il godimento delle stesse nel corso dell'anno; le ferie residue al 31 dicembre dovranno essere fruite entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
Tanto premesso, sul piano normativo e passando all'esame del caso di specie, questione centrale del presente giudizio attiene - a fronte di rituale richiesta del ricorrente di fruizione delle ferie in relazione agli anni in contestazione - alla legittimità delle note con le quali l'Amministrazione opponeva il diniego.
La giurisprudenza di legittimità, in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16 Stadt Wuppertal, e in cause C-619/16 e C-684/16 ), ha statuito: Persona_1 Per_2
“Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21780 del 08.07.2022 ove viene, altresì, precisato che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a 6 godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”, nonché in parte motiva Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16603 del 14.06.2024 secondo cui “… cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie
e sia alla indennità sostitutiva”).
Lo scrivente magistrato, in conformità ai principi richiamati, ai quali si ritiene di dare continuità, e in conformità a quanto già statuito dalla giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in un caso analogo, ritiene, sul presupposto che il diritto alle ferie annuali retribuite non sia derogabile, che il datore di lavoro abbia “…l'onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Tuttavia, in un equilibrato contemperamento di principi ed istanze assiologiche di pari rango, il rispetto di tale onere derivante dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite.
Egli deve limitarsi soltanto a consentire ai lavoratori di godere delle stesse dando altresì prova di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché essi potessero effettivamente esercitare tale diritto…” (si veda, in parte motiva, TAR
Valle D'Aosta sentenza n. 1 del 17 gennaio 2020).
7 Orbene, non avendo l'Amministrazione comunale compiutamente allegato, prima ancora che provato, di avere invitato il dipendente a fruire delle ferie e di averlo informato del fatto che, non usufruendone, le stesse si sarebbero perse, non avendo, quindi, allegato e provato di avere offerto al sig. la sola Pt_1
possibilità di assentarsi in relazione ai 54 giorni di ferie relativi agli anni
2016/2019, la rivendicazione attorea attinente al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie appare fondata.
Parte resistente, nel contestare le pretese del lavoratore, eccepisce la prescrizione presuntiva breve;
eccepisce la compensazione tra i crediti rivendicati dal lavoratore nel presente giudizio e i crediti maturati a titolo di spese legali al cui pagamento veniva condannato il sig. in favore del Comune datoriale;
Pt_1
deduce, infine, che i giorni di ferie non fruiti dal ricorrente andrebbero considerati quale avvenuto parziale recupero del debito orario contestatogli.
Al riguardo, si osserva che la costituzione tardiva dell'Amministrazione datoriale ha comportato la decadenza di sollevare eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8134 del
28.03.2008), tra le quali rientrano sia l'eccezione di compensazione, da qualificarsi come eccezione di compensazione propria, dal momento che le reciproche pretese (indennità sostitutiva delle ferie e pagamento delle spese giudiziali) trovano la loro fonte in rapporti giuridici diversi, e sia l'eccezione di prescrizione, che, in ogni caso, appare infondata, atteso che per orientamento costante sella giurisprudenza di legittimità, la prescrizione in materia è decennale e decorre dalla cessazione del rapporto (si veda Cass. civ., sez. I, sentenza n.
3021 del 10.02.2020 “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto
a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai 8 fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione)” e Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 17643 del 20.06.2023 “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
Né appare possibile, atteso che le ferie rappresentano un diritto indisponibile e non sono rinunciabili, che parte ricorrente possa perdere i propri giorni di ferie a copertura del debito orario comunque non assolto, fattispecie, quest'ultima, rispetto alla quale la contrattazione collettiva di riferimento prevede, invece, appositi strumenti di tutela (si vedano artt. 33 bis e art. 59 del CCNL di settore).
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass.
n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta non ha contestato in maniera specifica e puntuale i conteggi, né ha dedotto, prima ancora che provato, 9 circostanze che potessero far ritenere la erroneità degli stessi, viceversa, la prova documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree.
Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente alla indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, per giorni 54, in relazione agli anni 2016/2019, il Comune di , in Controparte_1
persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., va condannato al pagamento dell'importo di € 6.739,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 14.07.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accertato il diritto della parte ricorrente alla indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, per giorni 54, in relazione agli anni
2016/2019, condanna il Comune di , in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 6.739,74, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria;
2. condanna il , in persona del Sindaco e Controparte_1
legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.200,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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