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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott. Anna Ghedini Presidente rel.
Dott. Costanza Perri Giudice
Dott. Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario 88/2024 r.g. P.U. promosso su istanza di Parte_1
rappresentato e difeso da avv.to Alessandro Fabbri del foro di Bologna, nei
[...]
confronti di nato a [...] il giorno 8.8.53, c.f. CP_1
, residente in [...]. C.F._1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato dalla procedura fallimentare nei confronti di CP_1
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che il debitore ha residenza nel circondario dell' Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che
parte debitrice versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e come si evince dalla assenza di cespiti utilmente aggredibili in capo al debitore e alla titolarita' di una pensione di euro 1700 mensili, rapportate alla misura dei debiti dell solo verso la procedura, che superano i 200mila euro, CP_1
cui vanno sommati i consistenti debiti verso istituti di credito e societa' di cartolarizzazione attestati dai decreti ingiuntivi per un importo totale di oltre 5 milioni di euro;
rilevato che i debiti scaduti della parte resistente, tenuto conto delle informazioni assunte dall'ufficio, superano abbondantemente la soglia stabilita dall'art. 268 comma
2 CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b); visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di ato a CP_1
Ferrara il giorno 8.8.53, c.f. , residente in [...]
Borgo Punta 227,
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
NOMINA
nelle funzioni di Liquidatore il dott. con studio in Ferrara;
Tes_1
AUTORIZZA
il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3, lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale per la durata di mesi tre e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA
al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE
che il Liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali comunichera' senza indugio la presente sentenza, specificando i termini e i modi della insinuazione al passivo e con decorrenza del termine per la stessa dalla comunicazione.
Per le comunicazioni il liquidatore utilizzera' la pec della procedura che avra' cura di aprire a mezzo della piattaforma Fallco. L'esecuzione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il
Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata di CP_1
non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo “nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata” dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte
Costituzionale.
Così deciso in nella camera di consiglio del 07/01/2025.
Il Presidente estensore
( Anna Ghedini)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott. Anna Ghedini Presidente rel.
Dott. Costanza Perri Giudice
Dott. Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario 88/2024 r.g. P.U. promosso su istanza di Parte_1
rappresentato e difeso da avv.to Alessandro Fabbri del foro di Bologna, nei
[...]
confronti di nato a [...] il giorno 8.8.53, c.f. CP_1
, residente in [...]. C.F._1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato dalla procedura fallimentare nei confronti di CP_1
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che il debitore ha residenza nel circondario dell' Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che
parte debitrice versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e come si evince dalla assenza di cespiti utilmente aggredibili in capo al debitore e alla titolarita' di una pensione di euro 1700 mensili, rapportate alla misura dei debiti dell solo verso la procedura, che superano i 200mila euro, CP_1
cui vanno sommati i consistenti debiti verso istituti di credito e societa' di cartolarizzazione attestati dai decreti ingiuntivi per un importo totale di oltre 5 milioni di euro;
rilevato che i debiti scaduti della parte resistente, tenuto conto delle informazioni assunte dall'ufficio, superano abbondantemente la soglia stabilita dall'art. 268 comma
2 CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b); visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di ato a CP_1
Ferrara il giorno 8.8.53, c.f. , residente in [...]
Borgo Punta 227,
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
NOMINA
nelle funzioni di Liquidatore il dott. con studio in Ferrara;
Tes_1
AUTORIZZA
il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3, lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale per la durata di mesi tre e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA
al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE
che il Liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali comunichera' senza indugio la presente sentenza, specificando i termini e i modi della insinuazione al passivo e con decorrenza del termine per la stessa dalla comunicazione.
Per le comunicazioni il liquidatore utilizzera' la pec della procedura che avra' cura di aprire a mezzo della piattaforma Fallco. L'esecuzione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il
Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata di CP_1
non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo “nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata” dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte
Costituzionale.
Così deciso in nella camera di consiglio del 07/01/2025.
Il Presidente estensore
( Anna Ghedini)