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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22952/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22952/2024 tra con il patrocinio dell'avv. MORRONE SA in forza di procura alle liti Parte_1
16.12.2024 ATTORE
e
con il patrocinio degli avvocati GIANOTTI GIUSEPPINA ISABELLA e LOCHE Controparte_1
RC in forza di procura genarle notaio del 4.10.2023, Rep. 39.557 Persona_1
Racc.12.774 CONVENUTA
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Per l'avv. Erica Bernini in sost. per della oprale dell'Avv. MORRONE Parte_1
SA
Per l'avv. GIANOTTI GIUSEPPINA ISABELLA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Bernini precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 13.11.25.
L'avv. Gianotti precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22952/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MORRONE SA in forza di procura alle liti Parte_1
16.12.2024
ATTORE contro
con il patrocinio degli avvocati GIANOTTI GIUSEPPINA ISABELLA e LOCHE Controparte_1
RC in forza di procura genarle notaio del 4.10.2023, Rep. 39.557 Persona_1
Racc.12.774
CONVENUTA
Avente a oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 e s.m.i.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
Revocare, dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento opposto, accertando che nulla è dovuto dal sig. alla per le causali di cui in atto;
Parte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”.
pagina 2 di 6 Per CITTA' DI TORINO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e diritto: in via principale e nel merito:
- respingere le domande ex adverso proposte nei confronti del in quanto Controparte_3
inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e, ove occorra previo accertamento del ruolo rivestito dal sig. ex art. 38 c.c. nell'ambito del Comitato Parte_1
LE 2000 (oggi disciolto), dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento ex RD
639/1910 n. prot. 2668 del 14 novembre 2024;
- per l'effetto, condannare o comunque dichiarare tenuto il sig. al versamento Parte_1
della somma ingiunta di € 34.830,85, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e ciò dalla data della notifica dell'ingiunzione di cui all'odierna opposizione sino al saldo.
- con vittoria di spese, onorari compresi, oltre oneri riflessi in luogo dell'I.V.A. e C.P.A., trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2668/2024 Parte_1
notificatagli dal (in seguito “ ) in data 21.11.2024 con la quale si Controparte_3 CP_3
intimava il pagamento di € 34.815,85 (di cui euro 25.225,31 a titolo di capitale ed euro
2.510,66 a titolo di interessi legali, oltre spese di euro 7.064,88) e ne ha chiesto la revoca, la declaratoria di nullità o l'annullamento.
A fondamento dell'opposizione, dopo aver premesso che il credito azionato dal Parte_1
riguardava le spese di riscaldamento dovute dal Comitato LE (in seguito CP_3
“Comitato2) per le stagioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e che il visto il CP_3
mancato pagamento della somma da parte del debitore principale, aveva emesso una nuova ingiunzione nei suoi confronti quale Presidente del Comitato, ha eccepito la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per non avere il entro sei mesi dalla scadenza CP_3
dell'obbligazione principale, proposto le sue istanze contro il debitore principale o, pur avendole proposte, per non averle con diligenza coltivate. In particolare, parte opponente ha evidenziato che il a fronte del credito riferito a spese di riscaldamento per gli anni CP_3
dal 2016 al 2019 aveva emesso, quale primo atto giudiziale idoneo ad interrompere il termine decadenziale, la nota Prot. n. 550 del 02/03/2021 che era peraltro stata preceduta, in via pagina 3 di 6 stragiudiziale, dalle note Prot. n. 4144 del 13/06/2019, Prot. n. 508 del 18/02/2020 e Prot. n.
1447 del 14/07/2020. Ha, quindi, affermato che già alla data del 14/07/2020 il credito era esigibile, sicché in data 02/03/2021 -quando veniva emessa l'ingiunzione di pagamento ex
R.D. n. 639/10- il termine di decadenza semestrale era già spirato.
Il ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando che qualora Controparte_3
l'obbligazione sussistente in capo a un'associazione non riconosciuta – quale il Comitato
LE origini da una sentenza, non trova applicazione il termine semestrale CP_4
decadenziale ex art. 1957 c.c., ai fini dell'estensione dell'ambito soggettivo della stessa obbligazione nei confronti del legale rappresentante della debitrice.
Ha precisato sul punto che con l'ingiunzione oggetto di causa l'Ente aveva inteso dotarsi del titolo esecutivo al fine di poter opporre al sig. , che aveva agito in nome e per conto del Pt_1
Comitato LE 2000 ex art. 38 c.c., il pronunciamento reso con sentenza nei confronti dell'associazione non riconosciuta, con conseguente non operatività dell'art. 1957 c.c.
Il Comune ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza 17.2.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione.
La causa è, quindi, giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione proposta da merita accoglimento. Parte_1
Come condivisibilmente sostenuto sdalla Suprema Corte (Cass. 12508/15): “Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti (..). Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione”.
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione è, dunque, inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, con la conseguenza che il legale rappresentante dell'associazione, chiamato a rispondere di un'obbligazione dell'ente, può invocare l'art. 1957 cod. civ. e far valere il termine di decadenza ivi stabilito.
Occorre, poi, evidenziare che il richiamo operato dal al principio in forza del quale CP_3
l'art. 1957 c.c. non può essere invocato allorquando l'estensione dell'obbligazione di pagamento faccia seguito a una pronuncia giurisdizionale non è applicabile al caso di specie. pagina 4 di 6 La pronuncia della Cassazione n. 1915/2024 esclude l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alle obbligazioni che abbiano la loro fonte in un titolo giudiziale. Nella fattispecie esaminata dalla
Suprema Corte al legale rappresentante della era stato notificato un precetto Parte_2
avente a oggetto le spese liquidate nella sentenza a carico dell' in un giudizio di Parte_2
opposizione a decreto ingiuntivo nella quale la stessa era risultata soccombente. Per tale ragione il credito di cui si discuteva derivava da un titolo giudiziale, trattandosi delle spese giudiziali liquidate nella sentenza.
Nel caso di specie, invece, il credito ha ad oggetto le spese di riscaldamento di locali concessi in godimento dal al Comitato con la conseguenza che (i) esso ha quale fonte un CP_3
rapporto sostanziale e non giudiziale e (ii) ad esso si applica la disciplina della fideiussione compresa la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
Individuata la disciplina applicabile, si osserva che nel caso di specie, a fronte di un'obbligazione avente a oggetto le somme dovute al dal Comitato a titolo di CP_3
rimborso del riscaldamento delle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 e le spese di conduzione e manutenzione per gli anni 2016/2017 e 2017/2018, tutte obbligazioni scadute al più alla data del 31.12.2019, la prima istanza con valore giudiziale sia costituita dall'ordinanza ingiunzione n. 550 del 2 marzo 2021, non avendo le precedenti richieste - note Prot. N. 4144 del
13/06/2019, Prot. N. 508 del 18/02/2020 e Prot. N. 1447 del 14/07/2020 - aventi tutte natura stragiudiziale, rilevanza ai sensi e per gli effetti della disposizione richiamata per la quale è necessaria un'istanza giudiziale (cfr. Cass. Cass. n. 25197/2023).
In ogni caso, il termine semestrale risulta decorso anche dall'invio dell'ultima nota stragiudiziale risalente al 14.7.2020, atteso che la notifica dell'ordinanza ingiunzione è stata effettuato il 2.3.2021 allorché il termine semestrale del 14.1.2021 - era spirato.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione proposta deve procedersi all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 2668/2024, notificata dal a in data 21.11.2024. Controparte_3 Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del e devono essere liquidate secondo il CP_3
D.M. n. 55/2014 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, valore medio quanto alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione quanto alle ulteriori fasi alla luce dell'attività svolta e così per € 5.261,00 per compensi, oltre a € 286,00 per esposti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA l'ingiunzione di pagamento n. 2668/2024 notificata dal a Controparte_3 [...]
in data 21.11.2024. Pt_1
CONDANNA il al rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_3 Parte_1
liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre a € 286,00 per esposti oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22952/2024 tra con il patrocinio dell'avv. MORRONE SA in forza di procura alle liti Parte_1
16.12.2024 ATTORE
e
con il patrocinio degli avvocati GIANOTTI GIUSEPPINA ISABELLA e LOCHE Controparte_1
RC in forza di procura genarle notaio del 4.10.2023, Rep. 39.557 Persona_1
Racc.12.774 CONVENUTA
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Per l'avv. Erica Bernini in sost. per della oprale dell'Avv. MORRONE Parte_1
SA
Per l'avv. GIANOTTI GIUSEPPINA ISABELLA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Bernini precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 13.11.25.
L'avv. Gianotti precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22952/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MORRONE SA in forza di procura alle liti Parte_1
16.12.2024
ATTORE contro
con il patrocinio degli avvocati GIANOTTI GIUSEPPINA ISABELLA e LOCHE Controparte_1
RC in forza di procura genarle notaio del 4.10.2023, Rep. 39.557 Persona_1
Racc.12.774
CONVENUTA
Avente a oggetto: opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 e s.m.i.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
Revocare, dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento opposto, accertando che nulla è dovuto dal sig. alla per le causali di cui in atto;
Parte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”.
pagina 2 di 6 Per CITTA' DI TORINO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e diritto: in via principale e nel merito:
- respingere le domande ex adverso proposte nei confronti del in quanto Controparte_3
inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e, ove occorra previo accertamento del ruolo rivestito dal sig. ex art. 38 c.c. nell'ambito del Comitato Parte_1
LE 2000 (oggi disciolto), dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento ex RD
639/1910 n. prot. 2668 del 14 novembre 2024;
- per l'effetto, condannare o comunque dichiarare tenuto il sig. al versamento Parte_1
della somma ingiunta di € 34.830,85, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e ciò dalla data della notifica dell'ingiunzione di cui all'odierna opposizione sino al saldo.
- con vittoria di spese, onorari compresi, oltre oneri riflessi in luogo dell'I.V.A. e C.P.A., trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2668/2024 Parte_1
notificatagli dal (in seguito “ ) in data 21.11.2024 con la quale si Controparte_3 CP_3
intimava il pagamento di € 34.815,85 (di cui euro 25.225,31 a titolo di capitale ed euro
2.510,66 a titolo di interessi legali, oltre spese di euro 7.064,88) e ne ha chiesto la revoca, la declaratoria di nullità o l'annullamento.
A fondamento dell'opposizione, dopo aver premesso che il credito azionato dal Parte_1
riguardava le spese di riscaldamento dovute dal Comitato LE (in seguito CP_3
“Comitato2) per le stagioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e che il visto il CP_3
mancato pagamento della somma da parte del debitore principale, aveva emesso una nuova ingiunzione nei suoi confronti quale Presidente del Comitato, ha eccepito la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per non avere il entro sei mesi dalla scadenza CP_3
dell'obbligazione principale, proposto le sue istanze contro il debitore principale o, pur avendole proposte, per non averle con diligenza coltivate. In particolare, parte opponente ha evidenziato che il a fronte del credito riferito a spese di riscaldamento per gli anni CP_3
dal 2016 al 2019 aveva emesso, quale primo atto giudiziale idoneo ad interrompere il termine decadenziale, la nota Prot. n. 550 del 02/03/2021 che era peraltro stata preceduta, in via pagina 3 di 6 stragiudiziale, dalle note Prot. n. 4144 del 13/06/2019, Prot. n. 508 del 18/02/2020 e Prot. n.
1447 del 14/07/2020. Ha, quindi, affermato che già alla data del 14/07/2020 il credito era esigibile, sicché in data 02/03/2021 -quando veniva emessa l'ingiunzione di pagamento ex
R.D. n. 639/10- il termine di decadenza semestrale era già spirato.
Il ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando che qualora Controparte_3
l'obbligazione sussistente in capo a un'associazione non riconosciuta – quale il Comitato
LE origini da una sentenza, non trova applicazione il termine semestrale CP_4
decadenziale ex art. 1957 c.c., ai fini dell'estensione dell'ambito soggettivo della stessa obbligazione nei confronti del legale rappresentante della debitrice.
Ha precisato sul punto che con l'ingiunzione oggetto di causa l'Ente aveva inteso dotarsi del titolo esecutivo al fine di poter opporre al sig. , che aveva agito in nome e per conto del Pt_1
Comitato LE 2000 ex art. 38 c.c., il pronunciamento reso con sentenza nei confronti dell'associazione non riconosciuta, con conseguente non operatività dell'art. 1957 c.c.
Il Comune ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza 17.2.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione.
La causa è, quindi, giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione proposta da merita accoglimento. Parte_1
Come condivisibilmente sostenuto sdalla Suprema Corte (Cass. 12508/15): “Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti (..). Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione”.
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione è, dunque, inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, con la conseguenza che il legale rappresentante dell'associazione, chiamato a rispondere di un'obbligazione dell'ente, può invocare l'art. 1957 cod. civ. e far valere il termine di decadenza ivi stabilito.
Occorre, poi, evidenziare che il richiamo operato dal al principio in forza del quale CP_3
l'art. 1957 c.c. non può essere invocato allorquando l'estensione dell'obbligazione di pagamento faccia seguito a una pronuncia giurisdizionale non è applicabile al caso di specie. pagina 4 di 6 La pronuncia della Cassazione n. 1915/2024 esclude l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alle obbligazioni che abbiano la loro fonte in un titolo giudiziale. Nella fattispecie esaminata dalla
Suprema Corte al legale rappresentante della era stato notificato un precetto Parte_2
avente a oggetto le spese liquidate nella sentenza a carico dell' in un giudizio di Parte_2
opposizione a decreto ingiuntivo nella quale la stessa era risultata soccombente. Per tale ragione il credito di cui si discuteva derivava da un titolo giudiziale, trattandosi delle spese giudiziali liquidate nella sentenza.
Nel caso di specie, invece, il credito ha ad oggetto le spese di riscaldamento di locali concessi in godimento dal al Comitato con la conseguenza che (i) esso ha quale fonte un CP_3
rapporto sostanziale e non giudiziale e (ii) ad esso si applica la disciplina della fideiussione compresa la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
Individuata la disciplina applicabile, si osserva che nel caso di specie, a fronte di un'obbligazione avente a oggetto le somme dovute al dal Comitato a titolo di CP_3
rimborso del riscaldamento delle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 e le spese di conduzione e manutenzione per gli anni 2016/2017 e 2017/2018, tutte obbligazioni scadute al più alla data del 31.12.2019, la prima istanza con valore giudiziale sia costituita dall'ordinanza ingiunzione n. 550 del 2 marzo 2021, non avendo le precedenti richieste - note Prot. N. 4144 del
13/06/2019, Prot. N. 508 del 18/02/2020 e Prot. N. 1447 del 14/07/2020 - aventi tutte natura stragiudiziale, rilevanza ai sensi e per gli effetti della disposizione richiamata per la quale è necessaria un'istanza giudiziale (cfr. Cass. Cass. n. 25197/2023).
In ogni caso, il termine semestrale risulta decorso anche dall'invio dell'ultima nota stragiudiziale risalente al 14.7.2020, atteso che la notifica dell'ordinanza ingiunzione è stata effettuato il 2.3.2021 allorché il termine semestrale del 14.1.2021 - era spirato.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione proposta deve procedersi all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 2668/2024, notificata dal a in data 21.11.2024. Controparte_3 Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del e devono essere liquidate secondo il CP_3
D.M. n. 55/2014 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, valore medio quanto alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione quanto alle ulteriori fasi alla luce dell'attività svolta e così per € 5.261,00 per compensi, oltre a € 286,00 per esposti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA l'ingiunzione di pagamento n. 2668/2024 notificata dal a Controparte_3 [...]
in data 21.11.2024. Pt_1
CONDANNA il al rimborso in favore di delle spese di lite Controparte_3 Parte_1
liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre a € 286,00 per esposti oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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