TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 917 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. PARISI ANNALISA – AT AN e dall'avv. PIRINI FRANCESCA con ricorso depositato in data 23/04/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...] a [...]
Lugo (RA) e nato il [...] a [...]_2
(RA). Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1 - affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la
[...] madre . I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via CP_1 disgiunta limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre per le decisioni di straordinaria importanza la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente.
2 - La casa familiare, di proprietà esclusiva della madre sig.ra rimarrà CP_1 nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa , che corrisponderà CP_1 integralmente il rateo di mutuo sino alla sua estinzione.
3 - I tempi di permanenza dei minori e Per_1 Persona_2 presso ciascun genitore sono stabiliti come di seguito indicato, tenendo conto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori:
-i figli permarranno presso il padre a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola (o dalle 16.30 nel periodo estivo) fino alla domenica sera ad ore 21 dopo cena, con pernottamento dal padre nelle giornate di venerdì e sabato.
1 - i figli pernotteranno tutte le settimane dalla madre dal lunedì al giovedì e la domenica sera, nonché il venerdì ed il sabato nel weekend di spettanza materna;
- la madre o un suo delegato curerà l'accompagnamento e la presa a/dalla scuola (e a/dal CRE); la madre o un suo delegato curerà l'accompagnamento dei figli alle rispettive attività extrascolastiche, mentre il padre ne curerà la ripresa e l'accompagnamento alla casa materna in tempo utile per la cena, ad ore 19.30. Ne consegue che il padre vedrà i figli separatamente dal lunedì al giovedì, escluso il momento dell'accompagnamento a casa e esclusa la stagione estiva, allorquando – in eventuale assenza di attività dei minori – li vedrà insieme dall'uscita del lavoro fino alle 19.30.
- Fatti salvi diversi accordi tra i genitori e comunque nel rispetto delle esigenze dei minori.
- Ciascun genitore si impegna a curare lo svolgimento dei compiti nei propri tempi di spettanza.
4 - Le vacanze dei minori e saranno Per_1 Persona_2 trascorse dai minori presso ciascun genitore secondo le seguenti modalità: a) vacanze estive: i minori due settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori nel periodo di vacanza scolastica estiva, con scelta del periodo ad anni alterni e comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Per il corrente anno la prima scelta spetterà al padre;
nel 2026 alla madre, e così via. La mancata comunicazione nei termini darà diritto di scelta del periodo all'altro genitore (cui, invece, spetterebbe la scelta per secondo), salvo diversi accordi tra i genitori da provarsi per iscritto, anche tramite messaggistica istantanea tipo whatsapp. b) vacanze natalizie e pasquali: I minori trascorreranno le vacanze scolastiche natalizie e pasquali a metà presso ciascun genitore, nelle natalizie alternando la settimana di Natale (periodo I) con quella dell'Epifania (periodo II), e in quelle pasquali tre giorni presso ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, ovvero Giovedì, Venerdì e Sabato Santo (periodo I) con un genitore e Pasqua, Lunedì dell'Angelo e martedì successivo (periodo II) con l'altro genitore. I minori per il corrente anno 2025 trascorreranno la Pasqua (e quindi il periodo II
“pasquale”) con il padre, mentre staranno con la madre a Natale (e quindi il periodo I “natalizio”) durante le vacanze scolastiche dell'anno 2025-2026; nell'anno 2026 i minori trascorreranno la Pasqua (e quindi il periodo II “pasquale”) con la madre, mentre staranno con il padre a Natale (e quindi il periodo I “natalizio”) durante le vacanze scolastiche dell'anno 2026-2027; e così via, ad anni alterni. c) durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive deve intendersi sospeso il diritto di visita dell'altro genitore;
d) Tutti i periodi di vacanza sopra indicati potranno essere derogati con diversi accordi che interverranno direttamente tra i genitori con congruo anticipo e che dovranno risultare per iscritto anche per mezzo di messaggio whatsapp.
2 e) ciascuno dei genitori si impegna comunque a non accavallare i periodi di ferie, al fine di una migliore gestione della prole, nonché a comunicare per tempo (almeno 7 giorni prima) l'esatto luogo delle vacanze, la sistemazione alloggiativa o alberghiera, e gli eventuali spostamenti: devono essere garantiti i contatti telefonici regolari e quotidiani con l'altro genitore.
5 - dare atto che i genitori convengono che l'inserimento di eventuali nuove figure sentimentali debba avvenire in maniera graduale, nel rispetto delle esigenze dei figli minori.
6 - disporre che il contributo al mantenimento ordinario di e Per_1 venga posto a carico del padre nella somma mensile Persona_2 pari ad € 300,00 – € 150,00 per ogni figlio – (somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a febbraio 2026) a decorrere dal mese di febbraio 2025, statuendo che il sig. debba corrisponderlo Parte_1 alla madre sig.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 mediante bonifico bancario al Conto Corrente acceso presso Credit RI intestato alla medesima sig.ra CP_1
7 - disporre che ciascuno dei genitori provveda, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per i minori come da Protocollo del Tribunale di Forlì da intendersi qui integralmente ritrascritto e che i genitori hanno sottoscritto. Il rimborso al genitore che ha sostenuto le spese straordinarie – le parti pattuiscono espressamente di inserire il CRE estivo come spesa straordinaria già concordata – avverrà previa esibizione di idonea documentazione (tenuto conto che alcune spese scolastiche sono comprovabili, ad esempio, con comunicazione scritta sul diario, chat dei genitori o altrove, ma non sempre viene rilasciato scontrino o fattura, come ad esempio nel caso di alcune gite didattiche).
8 - disporre che l'assegno unico ed universale venga percepito dalla madre sig.ra in quanto genitore collocatario, con impegno del sig. a CP_1 Per_2 sottoscrivere e/o consegnare tutti gli eventuali documenti necessari allo scopo, nonché per la compilazione del modello ISEE o per la dichiarazione dei redditi;
le spese straordinarie saranno dedotte/detratte fiscalmente in dichiarazione dei redditi nella misura del 50% per ciascun genitore.
9 - Ciascuno dei genitori si impegna ed obbliga a sottoscrivere a favore dell'altro l'autorizzazione al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto.
10 - Le Parti concordano che il saldo del conto corrente acceso presso Credit RI intestato a , ma approvvigionato da entrambi, rimarrà nella CP_1 piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra e che il sig. non sia più CP_1 Per_2 delegato ad operarvi.
11 - le Parti concordano che le presenti condizioni siano operanti dal mese di febbraio 2025.
12 - Spese legali compensate tra le parti”.
3 Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 23/04/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. PARISI ANNALISA – AT AN e dall'avv. PIRINI FRANCESCA con ricorso depositato in data 23/04/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata il [...] a [...]
Lugo (RA) e nato il [...] a [...]_2
(RA). Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1 - affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la
[...] madre . I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via CP_1 disgiunta limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre per le decisioni di straordinaria importanza la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente.
2 - La casa familiare, di proprietà esclusiva della madre sig.ra rimarrà CP_1 nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa , che corrisponderà CP_1 integralmente il rateo di mutuo sino alla sua estinzione.
3 - I tempi di permanenza dei minori e Per_1 Persona_2 presso ciascun genitore sono stabiliti come di seguito indicato, tenendo conto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori:
-i figli permarranno presso il padre a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola (o dalle 16.30 nel periodo estivo) fino alla domenica sera ad ore 21 dopo cena, con pernottamento dal padre nelle giornate di venerdì e sabato.
1 - i figli pernotteranno tutte le settimane dalla madre dal lunedì al giovedì e la domenica sera, nonché il venerdì ed il sabato nel weekend di spettanza materna;
- la madre o un suo delegato curerà l'accompagnamento e la presa a/dalla scuola (e a/dal CRE); la madre o un suo delegato curerà l'accompagnamento dei figli alle rispettive attività extrascolastiche, mentre il padre ne curerà la ripresa e l'accompagnamento alla casa materna in tempo utile per la cena, ad ore 19.30. Ne consegue che il padre vedrà i figli separatamente dal lunedì al giovedì, escluso il momento dell'accompagnamento a casa e esclusa la stagione estiva, allorquando – in eventuale assenza di attività dei minori – li vedrà insieme dall'uscita del lavoro fino alle 19.30.
- Fatti salvi diversi accordi tra i genitori e comunque nel rispetto delle esigenze dei minori.
- Ciascun genitore si impegna a curare lo svolgimento dei compiti nei propri tempi di spettanza.
4 - Le vacanze dei minori e saranno Per_1 Persona_2 trascorse dai minori presso ciascun genitore secondo le seguenti modalità: a) vacanze estive: i minori due settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori nel periodo di vacanza scolastica estiva, con scelta del periodo ad anni alterni e comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Per il corrente anno la prima scelta spetterà al padre;
nel 2026 alla madre, e così via. La mancata comunicazione nei termini darà diritto di scelta del periodo all'altro genitore (cui, invece, spetterebbe la scelta per secondo), salvo diversi accordi tra i genitori da provarsi per iscritto, anche tramite messaggistica istantanea tipo whatsapp. b) vacanze natalizie e pasquali: I minori trascorreranno le vacanze scolastiche natalizie e pasquali a metà presso ciascun genitore, nelle natalizie alternando la settimana di Natale (periodo I) con quella dell'Epifania (periodo II), e in quelle pasquali tre giorni presso ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, ovvero Giovedì, Venerdì e Sabato Santo (periodo I) con un genitore e Pasqua, Lunedì dell'Angelo e martedì successivo (periodo II) con l'altro genitore. I minori per il corrente anno 2025 trascorreranno la Pasqua (e quindi il periodo II
“pasquale”) con il padre, mentre staranno con la madre a Natale (e quindi il periodo I “natalizio”) durante le vacanze scolastiche dell'anno 2025-2026; nell'anno 2026 i minori trascorreranno la Pasqua (e quindi il periodo II “pasquale”) con la madre, mentre staranno con il padre a Natale (e quindi il periodo I “natalizio”) durante le vacanze scolastiche dell'anno 2026-2027; e così via, ad anni alterni. c) durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive deve intendersi sospeso il diritto di visita dell'altro genitore;
d) Tutti i periodi di vacanza sopra indicati potranno essere derogati con diversi accordi che interverranno direttamente tra i genitori con congruo anticipo e che dovranno risultare per iscritto anche per mezzo di messaggio whatsapp.
2 e) ciascuno dei genitori si impegna comunque a non accavallare i periodi di ferie, al fine di una migliore gestione della prole, nonché a comunicare per tempo (almeno 7 giorni prima) l'esatto luogo delle vacanze, la sistemazione alloggiativa o alberghiera, e gli eventuali spostamenti: devono essere garantiti i contatti telefonici regolari e quotidiani con l'altro genitore.
5 - dare atto che i genitori convengono che l'inserimento di eventuali nuove figure sentimentali debba avvenire in maniera graduale, nel rispetto delle esigenze dei figli minori.
6 - disporre che il contributo al mantenimento ordinario di e Per_1 venga posto a carico del padre nella somma mensile Persona_2 pari ad € 300,00 – € 150,00 per ogni figlio – (somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a febbraio 2026) a decorrere dal mese di febbraio 2025, statuendo che il sig. debba corrisponderlo Parte_1 alla madre sig.ra , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 mediante bonifico bancario al Conto Corrente acceso presso Credit RI intestato alla medesima sig.ra CP_1
7 - disporre che ciascuno dei genitori provveda, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per i minori come da Protocollo del Tribunale di Forlì da intendersi qui integralmente ritrascritto e che i genitori hanno sottoscritto. Il rimborso al genitore che ha sostenuto le spese straordinarie – le parti pattuiscono espressamente di inserire il CRE estivo come spesa straordinaria già concordata – avverrà previa esibizione di idonea documentazione (tenuto conto che alcune spese scolastiche sono comprovabili, ad esempio, con comunicazione scritta sul diario, chat dei genitori o altrove, ma non sempre viene rilasciato scontrino o fattura, come ad esempio nel caso di alcune gite didattiche).
8 - disporre che l'assegno unico ed universale venga percepito dalla madre sig.ra in quanto genitore collocatario, con impegno del sig. a CP_1 Per_2 sottoscrivere e/o consegnare tutti gli eventuali documenti necessari allo scopo, nonché per la compilazione del modello ISEE o per la dichiarazione dei redditi;
le spese straordinarie saranno dedotte/detratte fiscalmente in dichiarazione dei redditi nella misura del 50% per ciascun genitore.
9 - Ciascuno dei genitori si impegna ed obbliga a sottoscrivere a favore dell'altro l'autorizzazione al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto.
10 - Le Parti concordano che il saldo del conto corrente acceso presso Credit RI intestato a , ma approvvigionato da entrambi, rimarrà nella CP_1 piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra e che il sig. non sia più CP_1 Per_2 delegato ad operarvi.
11 - le Parti concordano che le presenti condizioni siano operanti dal mese di febbraio 2025.
12 - Spese legali compensate tra le parti”.
3 Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 23/04/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 29/12/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)