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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3676 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato VOLPIANA SILVIA GIOVANNA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato VOLPIANA SILVIA GIOVANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti Comune di GR delle SS (VI) matrimonio civile con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, anno 2022, parte II, numero 9, serie C, Ufficio 1 ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2- Confermare l'affidamento del figlio, il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi e i figli secondo le seguenti condizioni:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà. pagina 1 di 4 2) I coniugi individuano quale residenza abituale per il proprio figlio l'abitazione della madre sita in
Longare, Via Dante Alighieri, 55.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il figlio.
Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente. E più Parte_1
precisamente il padre potrà tenerlo con sé a fine settimana alterni, prelevandolo il giovedì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico.
Nella settimana in cui il padre non ha il weekend col figlio lo terrà dal martedi quando lo preleverà dalla scuola e lo terrà con sé fino al venerdì quando lo riporterà al mattino all'istituto scolastico.
Eventuali altre visite del padre o permanenze del minore presso lo stesso potranno essere concordate di volta in volta tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi di e per l'inciso: Parte_2
- nel giorno del compleanno di uno dei genitori starà con quel genitore;
- nel giorno del compleanno del bambino, se cade durante la settimana starà col genitore che lo ha in carico quel giorno, ma i genitori trascorreranno insieme al bambino la sera con eventuale cena, se invece il compleanno cade durante il weekend il bambino starà il mattino con un genitore e il pomeriggio con l'altro genitore accordandosi in base agli impegni lavorativi di ognuno di anno in anno;
- nel giorno del compleanno dei nonni materni il bambino starà con la madre e nel giorno del compleanno dei nonni paterni starà col padre salvo impegni non differibili dell'altro genitore. Parte_2
- quindici giorni anche non continuativi nel periodo estivo da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno;
- sette giorni anche non continuativi nel periodo natalizio ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Natale ed il 1° dell'anno;
- tre giorni anche non continuativi nel periodo pasquale, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
4) I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto o dovuta tra i coniugi.
5) Il sig. verserà mensilmente la somma di €. 400,00=(quattrocento) comprensiva di Parte_1
retta di scuola materna quale contributo al suo mantenimento annualmente rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT e sarà corrisposta entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora CP_1
6) I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie per il figlio come da protocollo in vigore presso il Tribunale.
7) L'A.U.U. per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla signora e il sig. CP_1 Parte_1
pagina 2 di 4 s'impegna a validare detta scelta sottoscrivendo quando necessario il relativo modulo presso il Caf.
8) Le detrazioni delle spese dei figli spetteranno al 100% alla signora CP_1
9) I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e s'impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in
GR delle SS (VI) in data 20/05/2022.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 04/04/2023
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del pagina 3 di 4 figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e s'impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 CP_1
GR delle SS (VI) il 20/05/2022 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
GR delle SS (VI) al n. 9, parte II, serie C, anno 2022;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3676 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato VOLPIANA SILVIA GIOVANNA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato VOLPIANA SILVIA GIOVANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti Comune di GR delle SS (VI) matrimonio civile con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, anno 2022, parte II, numero 9, serie C, Ufficio 1 ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2- Confermare l'affidamento del figlio, il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi e i figli secondo le seguenti condizioni:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà. pagina 1 di 4 2) I coniugi individuano quale residenza abituale per il proprio figlio l'abitazione della madre sita in
Longare, Via Dante Alighieri, 55.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il figlio.
Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente. E più Parte_1
precisamente il padre potrà tenerlo con sé a fine settimana alterni, prelevandolo il giovedì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico.
Nella settimana in cui il padre non ha il weekend col figlio lo terrà dal martedi quando lo preleverà dalla scuola e lo terrà con sé fino al venerdì quando lo riporterà al mattino all'istituto scolastico.
Eventuali altre visite del padre o permanenze del minore presso lo stesso potranno essere concordate di volta in volta tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi di e per l'inciso: Parte_2
- nel giorno del compleanno di uno dei genitori starà con quel genitore;
- nel giorno del compleanno del bambino, se cade durante la settimana starà col genitore che lo ha in carico quel giorno, ma i genitori trascorreranno insieme al bambino la sera con eventuale cena, se invece il compleanno cade durante il weekend il bambino starà il mattino con un genitore e il pomeriggio con l'altro genitore accordandosi in base agli impegni lavorativi di ognuno di anno in anno;
- nel giorno del compleanno dei nonni materni il bambino starà con la madre e nel giorno del compleanno dei nonni paterni starà col padre salvo impegni non differibili dell'altro genitore. Parte_2
- quindici giorni anche non continuativi nel periodo estivo da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno;
- sette giorni anche non continuativi nel periodo natalizio ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Natale ed il 1° dell'anno;
- tre giorni anche non continuativi nel periodo pasquale, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
4) I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto o dovuta tra i coniugi.
5) Il sig. verserà mensilmente la somma di €. 400,00=(quattrocento) comprensiva di Parte_1
retta di scuola materna quale contributo al suo mantenimento annualmente rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT e sarà corrisposta entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora CP_1
6) I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie per il figlio come da protocollo in vigore presso il Tribunale.
7) L'A.U.U. per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla signora e il sig. CP_1 Parte_1
pagina 2 di 4 s'impegna a validare detta scelta sottoscrivendo quando necessario il relativo modulo presso il Caf.
8) Le detrazioni delle spese dei figli spetteranno al 100% alla signora CP_1
9) I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e s'impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in
GR delle SS (VI) in data 20/05/2022.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 04/04/2023
e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del pagina 3 di 4 figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e s'impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in Parte_1 CP_1
GR delle SS (VI) il 20/05/2022 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
GR delle SS (VI) al n. 9, parte II, serie C, anno 2022;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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