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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 13 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 736/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Francesca Accardo e Margherita Accardo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Sant'Anna, II tronco, n. 18/i, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avviso di addebito n. 394202200038200 08000, n. 39420220003820109000 e n. 39420220003820210000, notificati dall' in data 02.02.2023, rispettivamente afferenti alla revoca delle CP_1 prestazioni di disoccupazione agricola per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il complessivo importo di €. 7.367,79. Nello specifico, deduceva di aver ricevuto dall' nel gennaio 2022, CP_1 comunicazioni di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo svolto presso la per gli anni 2017-2020, tempestivamente impugnate dinnanzi Parte_2 al Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav. e prev. (proced. RG n. 2712/2022) e, successivamente, nell'agosto 2022, comunicazioni di revoca della disoccupazione agricola indebitamente erogatale per gli anni 2017, 2018 e 2019, parimenti impugnate innanzi al Comitato Provinciale con ricorso amministrativo mai esitato. Evidenziava, pertanto, che -nonostante la pendenza del ricorso amministrativo- l' le notificava gli avvisi di addebito oggetto della presente CP_1 impugnativa. Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti perché emessi in pendenza di ricorso giudiziario relativamente al presupposto disconoscimento del rapporto di lavoro e di ricorso amministrativo relativamente alla revoca della disoccupazione agricola. Nel merito, rilevava la mancanza di prova del pagamento delle somme pretese in restituzione e l'incertezza rispetto al quantum delle stesse;
l'illegittima revoca delle prestazioni emesse con provvedimento divenuto definitivo e, comunque, l'infondatezza del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo in questione. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo: “-preliminarmente, disporre la CP_1 sospensione degli avvisi di addebito nn. 394 2022 00038200 08 000, 394 2022 00038201 09 000 e 394 2022 00038202 10 000 del 24.12.22; -successivamente, dichiarare che nulla deve la ricorrente all in Controparte_1 relazione ai titoli indicati negli avvisi medesimi;
per l'effetto, annullarli o comunque dichiararli in tutto o in parte privi di efficacia”; vinte le distraende spese di lite. Costituitasi in giudizio l' chiedeva, con riferimento all'eccepita CP_1 illegittimità dell'iscrizione a ruolo degli avvisi di addebito impugnati, una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 del D.L. 7 del 3.02.1970 e, nel merito, la fondatezza del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo presso la riportandosi integralmente Parte_2
a quanto verificato in sede di accertamento ispettivo. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva, altresì, in giudizio, in data 21.04.2025,
[...]
che, sostenendo di aver ricevuto la notifica del ricorso Controparte_2 introduttivo in data 20.02.2025, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249000916955000 notificata alla ricorrente in data 3.07.2024. Con le note di trattazione scritta depositate in data 4.01.2024 parte ricorrente evidenziava l'intervenuta definizione, nelle more del presente giudizio, del procedimento di opposizione al disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo (proc. n. R.G. 2712/22 -Trib. Reggio Calabria – sez. lav. e prev.), conclusosi con sentenza di accoglimento n. 1174 del 14.06.2023. Con decreto emesso in data 19.02.2025, il G.L. disponeva la provvisoria sospensione degli avvisi di addebito impugnati. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, va rilevata il difetto di legittimazione passiva di
[...]
si è volontariamente costituita nel presente Controparte_2 procedimento di opposizione ad avvisi di addebito per il quale, unico legittimato passivo risulta essere l'ente impositore ( . CP_1
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della presente opposizione. A tal uopo, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro, l'opposizione risulta assolutamente tempestiva essendo stata proposta nel termine di 40 giorni previsti dalla legge.
3. D'altra parte, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall CP_1 ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta documentalmente provato che le comunicazioni di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo presso la sono state tempestivamente Parte_2 opposte con ricorso giudiziario del 14.06.2022 così come accertato nella sentenza n. 1174/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav. e prev., in data 16.06.2023 (cfr. prod. documentale parte ricorrrente).
4. Tanto premesso, parte ricorrente impugna gli avvisi di addebito nn. 39420220003820008000, 39420220003820109000 e 39420220003820210000, aventi ad oggetto i presunti indebiti scaturiti dalla revoca del diritto alla disoccupazione agricola alla stessa riconosciuta per gli anni 2017, 2018 e 2019. Invero, la suddetta revoca era derivata dal disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto in agricoltura nei medesimi anni presso la
[...] con conseguente cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Pt_2
Sul punto, l'odierna ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l'illegittimità degli avvisi di addebito stante la pendenza del procedimento giudiziario relativo all'impugnazione del disconoscimento del rapporto lavorativo nonché del procedimento amministrativo avverso i provvedimenti di reiezione dell'indennità di disoccupazione agricola da cui sono scaturiti gli avvisi stessi. A tal proposito, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur ammettendo che l' non potesse emettere gli avvisi di CP_1 addebito in pendenza del giudizio di accertamento del rapporto di lavoro, ciò non impedisce l'accertamento dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore a quanto dovuto (cfr Cass. nn. 17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017; Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596) Ciò chiarito in ordine all'eccezione relativa alla pendenza del giudizio, va esaminata la fondatezza della pretesa creditoria di cui agli avvisi di addebito opposti. Nel merito, parte ricorrente ha richiamato le argomentazioni già rappresentate nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 2712/2022 R.G. di questo Tribunale a cui si è integralmente riportata. A tal proposito, è necessario rilevare che, nelle more del presente giudizio, il suddetto procedimento si è concluso con sentenza di accoglimento n. 1174 del 2023 nel cui dispositivo si legge: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e la ditta
[...] nei periodi anni 2017, 2018 e 2019 con 151 gg. l'anno nonché per l'anno 2020 con Pt_2
10 gg.e il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per i predetti periodi”. Ebbene, dalla disamina della citata sentenza emerge che in quel giudizio si è entrati nel merito dell'accertamento ispettivo concluso con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003154/DDL del 28/05/2021 sul quale l' fonda la pretesa creditoria di cui agli avvisi di addebito impugnati. CP_1
In particolare, nella parte motiva della sentenza, dopo la valutazione delle risultanze probatorie, si accerta quanto segue: “Tuttavia dee rilevare il decidente come non vi sia alcun elemento in concreto per ritenere inveritieri i rapporti di lavoro della ricorrente Il titolare dell'azienda agricola ha confermato agli ispettori che nel periodo in Parte_2 esame aveva preso in affitto dei terreni e ha confermato le coltivazioni sui terreni come pure l'utilizzazione di varie unità di lavoro nei vari anni , anche se di alcuni non ricordava il nome. Ha specificato le attività negli anni dal 2017 al 2020 . Il lavoro della ricorrente risulta documentato con le buste paga di tutti gli anni e i periodi di lavoro Agli ispettori il rapporto di lavoro della ricorrente è stato confermato dai sigg ri e Pt_3 Persona_1 anch'essi lavoratori Il pagamento della retribuzione ed il lavoro è stato confermato dal datore agli ispettori . Non si comprende allora quali elementi siano stati raccolti in sede ispettiva per disconoscere i rapporti di lavoro della ricorrente e per rappresentarli come non corrispondenti al vero . Nessun elemento è stato offerto dall' capace di screditare il fatto che la ricorrente abbia prestato lavoro per la ditta e per far ritenere falsa la documentazione di Parte_2 lavoro rilasciata . Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente gli eventuali inadempimenti amministrativi e fiscali e/o le irregolarità posti in essere del titolare dell'impresa, ove effettivamente sussistenti non possono ricadere in nessun caso sul lavoratore subordinato al fine di smentire i suoi rapporti di lavoro In assenza di elementi concreti idonei a scalfire le risultanze documentali e dichiarative emerse , la domanda va accolta . Alla luce di tutte le argomentazioni esposte nella predetta sentenza da cui non v'è motivo di discostarsi, l'odierno giudicante ritiene che l' non abbia CP_1 fornito elementi probatori sufficienti a disconoscere il rapporto di lavoro svolto della ricorrente alle dipendenze della per gli anni 2017, 2018 e Parte_2
2019. Ed allora, avendo la ricorrente diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per i periodi oggetto di causa, alla medesima spetta certamente -per gli stessi periodi- l'indennità di disoccupazione, con conseguente illegittimità delle richieste restitutorie avanzate dall' confluite CP_1 negli avvisi di addebito impugnati. Sulla base di quanto sinora esposto, la domanda deve essere accolta.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e si pongono a carico esclusivo di parte resistente
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti per i motivi esposti in parte motiva i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39420220003820008000, 39420220003820109000 e 39420220003820210000 in questa sede impugnati;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 CP_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti di
[...]
. Controparte_2
Reggio Calabria, 13 giugno 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano