Articolo 1 della Legge 6 aprile 2004, n. 101
Articolo 2
Versione
24 aprile 2004
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
Entrata in vigore il 24 aprile 2004