Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5513/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Maria
SENTENZA EX ART. 429 cpc
Relativamente al giudizio recante rg 5513/2022, e vertente tra,
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Andrea Crispino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Marano di Napoli, alla via del Mare, 98/E, in virtù di procura a margine conferita a margine dell' atto di citazione, opponente e
( CF: ), in persona del Sindaco pt ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, palazzo San
Giacomo, rappresentato e difeso dall' avv. Marco Gagliotti, giusta procura in atti, opposto
(P.iva ), in persona dell' Amministratore Controparte_2 P.IVA_2
Unico e legale rappresentante pt;
opposto contumace
CONCLUSIONI
Le parti all' udienza del 31.03.2025 tenutasi a trattazione ex art. 127 ter, ( sostitutiva dell' udienza in presenza), giusta decreto di fissazione udienza del
24.02.2025, hanno depositato atti a trattazione scritta precisando istanze e
°°°°°
L' istante proponeva opposizione avverso ordinanza di ingiunzione di pagamento n.° 0113683/2021 del 23.12.2021, notificata in data 2.02.2022, con cui era stato intimato al ricorrente una ordinanza ingiunzione ad istanza della per CP_2
conto del avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € Controparte_1
9000,00, per canoni di occupazione, fissando in € 150.00 mensili ogni ulteriore canone di occupazione dovuto dall'ingiunto, successivamente alla notifica dell' ingiunzione, relativamente all' immobile sito in via Posillipo 85, che era stato invece acquisito al Patrimonio del ex lege 10/77 art. 15, e che Controparte_1
pertanto doveva essere lasciato libero.
A sostegno dell'opposizione, l' attuale opponente eccepiva che relativamente all' immobile in oggetto, il suo dante causa, aveva presentato regolare Per_1
domanda di condono edilizio, procedimento che quindi annullava gli effetti amministrativi dell' acquisizione dell' immobile al patrimonio immobiliare del
CP_1 CP_1
Pertanto sottoponeva al Tribunale i seguenti motivi di opposizione : 1) difetto di notifica della comunicazione n.° 51864 del 18.11.2016, che eccepiva mai pervenuta;
2) eccesso di potere da parte della PA con l'emanazione dell' ingiunzione impugnata;
3) la nullità della procedura di acquisizione del a Controparte_1 seguito di trascrizione dell' ordinanza 196/1982, resa esecutiva dal CP_1
per acquisizione di opere in danno di eseguite in
[...] Parte_2
assenza di concessione del Sindaco e del provvedimento pretorile e in ogni caso, non demolite, entro il termine di legge di cui all'ordinanza n.° 28287/1977.
Risultava infatti che relativamente all'immobile occupato dal ricorrente era stata presentata dal suo dante causa domanda di condono o sanatoria ex lege 47/85 con il pagamento di oneri oblativi, cui aveva fatto seguito anche un parere favorevole da parte della Commissione Edilizia dei Beni Ambientali anche per l' assenza di vincoli di inedificabilità assoluta e/o relativa.
- 2 - In seguito, l'immobile era stato oggetto di sistemazione catastale.
Pertanto concludeva per la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di acquisizione da parte del al patrimonio immobiliare del 1978 Controparte_1
unitamente all' illegittimità della pretesa di condanna al pagamento dei canoni per l'indebita occupazione e alla liberazione del cespite.
Con successive note difensive autorizzate l'opponente nel riportarsi ai propri atti e ad alcuni precedenti della Sezione chiedeva l' accertamento dell' illegittimità del provvedimento emesso dalla e la declaratoria dell' inesistenza di CP_2
alcun titolo per il per l' acquisizione al patrimonio immobiliare Controparte_1
annullando anche l' effetto della trascrizione.
Si costituiva in giudizio il mentre restava contumace la Controparte_1 CP_2
che nell' impugnare l'avverso dedotto eccepiva che il processo di
[...] acquisizione al patrimonio comunale dell' immobile abusivamente edificato si era completato anche per effetto della trascrizione nei registri immobiliari, con conseguente obbligo per l ' occupante di pagare oneri di occupazione e/o di liberarlo.
Eccepiva pertanto che nonostante la domanda di condono presentata dal dante causa dell' opponente, il procedimento di acquisizione risultava completato considerato che ai sensi dell' art. 39 L. 724/1994, non risultava agli atti la richiesta contestuale al condono, da parte dell' interessato dell' annullamento della procedura di acquisizione e della avvenuta trascrizione in favore del come previsto CP_1
dalla normativa.
Infatti la legge 136/1999, aveva infatti precisato all' art 24 comma 2 che sussiste il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento della procedura di acquisizione qualora dimostri l'esatto adempimento degli oneri della procedura di sanatoria.
Pertanto poteva ritenersi sussistente il diritto per ottenere l'annullamento della procedura di acquisizione del bene al patrimonio comunale se l'interessato fosse riuscito anche a completare e documentare non solo la domanda di condono ma la contestuale domanda di annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale.
- 3 - Pertanto il stante il mancato assolvimento della prova cui era tenuto l' CP_1
interessato alla sanatoria eccepiva che in difetto della domanda di annullamento del procedimento di acquisizione non poteva ritenersi interrotta la procedura di acquisizione al patrimonio comunale, considerato anche il parere non favorevole della Commissione Edilizia, sul cespite, ad eccezione dell' unità immobiliare di cui al numero 2, con la conseguenza che per le altre unità tra cui quella di cui l' opponente invocava la sanatoria, la procedura di sanatoria era incompleta permanendo l'efficacia invece della procedura destinata all'acquisizione dell' immobile al patrimonio comunale.
Pertanto ritenendo non contestata dallo stesso opponente l'origine abusiva del cespite e il mancato completamento della sanatoria impedita dall'omessa domanda di annullamento di acquisizione al patrimonio comunale, Il Controparte_1 ribadiva la legittimità dell' ordinanza ingiunzione intimata dalla CP_2
precisando che la stessa non costituendo un atto esecutivo ai sensi del DPR
639/1910, aveva valore di un mero atto procedimentale di diffida e sollecito al pagamento con la conseguenza che l' atto di opposizione era inidoneo ad impedire gli effetti esecutivi.
Con successive note a difesa il si riportava ai propri atti e Controparte_1
chiedeva decidersi la causa.
Con decreto di fissazione udienza il Tribunale, non ravvisando l'efficacia esecutiva dell' ordinanza impugnata rigettava l' istanza di sospensiva del ricorrente e rinviava la causa per la discussione nel merito.
All' esito della prima udienza il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e fissata udienza per il 31.03.2025 per la discussione ex art. 429 cpc concedeva alle parti un termine per il deposito di note difensive.
Con successivo decreto la causa per l'odierna udienza viene fissata ai sensi dell' art. 127 ter con termine alle parti fino alle ore 9.00 del giorno di udienza per il deposito di atti a trattazione scritta.
Le parti hanno depositato note a trattazioni scritte ex art. 127 ter con cui hanno precisato istanze e conclusioni e hanno chiesto decidersi la causa.
- 4 - °°°°
In via preliminare va rilevato che l'atto impugnato, in quanto privo dei requisiti formali richiesti dall'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910 (in particolare, manca l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena di atti esecutivi, la somma dovuta”) ed avendo ad oggetto un credito il cui importo deve ancora essere calcolato in via definitiva, non è una ordinanza ingiunzione del ai Controparte_1 sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 10 del 28.01.1977; - emessa ai sensi dell'anzidetta norma, con effetti esecutivi ma costituisce una semplice diffida ad adempiere, avente il duplice scopo di interrompere la prescrizione e di indurre la controparte all'adempimento spontaneo dell' indennità di occupazione.
Da tale constatazione la presente domanda di opposizione del ricorrente può essere valutata in termini di domanda di accertamento negativo limitatamente alla pretesa azionata da relativamente al credito richiesto in nome e per conto del CP_2
con la conseguente carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
la quale resta un soggetto estraneo al rapporto giuridico della Controparte_2
cui esistenza si discute, che oltretutto in questo processo, essendo solo mandataria del è rimasta comunque contumace nonostante la rituale notifica presso la CP_1
sede della convenuta in data 24 marzo 2022.
Viceversa deve ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio tra il ricorrente e il che in sostanza può ritenersi il soggetto legittimato passivo alla Controparte_1
domanda di accertamento negativo del ricorrente, potendo altresì dichiarare, che anche se non si tratta di atto comminato quale ordinanza ingiunzione ai sensi del
RD. 639/1910, può ritenersi esistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da parte dell'attuale ricorrente perché nella diffida vi è l'esplicito avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 giorni “si procederà al recupero delle somme nelle sedi giudiziarie competenti”. Tale avviso ingenera nel destinatario la necessità di procedere ad un celere accertamento giudiziale negativo inteso alla declaratoria dell'inesistenza del diritto ad agire da parte del anche relativamente al CP_1
credito vantato ex adverso, al fine di prevenire le ulteriori iniziative che il CP_1
potrebbe adottare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto in via coattiva (es.
- 5 - emissione di un accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge
27/12/2019, n. 160).
Occorre poi considerare che, sempre nella diffida, si avvisava il destinatario che
“avverso il presente atto, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, è possibile proporre opposizione nella forma del ricorso al Giudice Ordinario competente per territorio”, legittimando pertanto la proposizione di un'azione di accertamento come proposta dinanzi al Tribunale.
Ciò posto venendo all' esame del merito della domanda il Tribunale non può che rilevare che il provvedimento di acquisizione dell'immobile di via Posillipo è stato adottato ai sensi dell'art. 15, della legge n. 10 del 28.01.1977, rubricato “sanzioni amministrative”, che stabiliva quanto segue: “le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco. L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso” (cfr. commi 3, 4 e 5).
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è stata poi ribadita dall'art. 7 della legge n. 47 del 28.02.1985, rubricato “opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”.
Tale norma delinea un procedimento simile a quello previsto dal citato art. 15 stabilendo che: - in caso di mancata demolizione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
- l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita; - l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 giorni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione (gratuita) nei registri
- 6 - immobiliari;
- l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salva l'esistenza di prevalenti interessi pubblici,
(dichiarata con delibera del Consiglio comunale) e sempre che l'opera non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali (attualmente la norma è enunciata dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 06.06.2001).
Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria dell' immobile soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici, sicché, in mancanza di tali evenienze, la domanda di condono presentata dal suo titolare invece deve essere considerata ammissibile e può essere accolta in presenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto. (cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30497; Cons. Stato
28/11/2016, n. 5007 Cons. Stato, 23/05/2000, n. 2973).
Il suddetto principio di diritto si fonda sul disposto dell'art. 43 della legge n.
47/1985, ( condono) in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria da parte del cittadino”, salvo che non riguardi opere non condonabili.
Del resto, a conferma della compatibilità della sanatoria con l'avvenuta acquisizione, vi è anche il disposto dell'art. 39, comma 19, della legge 23/12/1994,
n.724, a mente del quale “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994”.
- 7 - Ciò premesso ad avviso del Tribunale, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto per le opere condonabili esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa del provvedimento di condono (cfr. art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985), mentre non ha alcun rilievo nel rapporto proprietario – nel senso che l'acquisizione perde efficacia con CP_1
la proposizione della domanda di condono a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento, cui invece il facendone espresso riferimento CP_1
nella comparsa, considera tale omissione un ostacolo concreto ed impeditivo alla sanatoria e quindi regolarizzazione del cespite.
Al riguardo occorre considerare che, in base all'art. 38 della legge n. 47/1985, la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, accompagnata dall' attestazione del versamento dell'oblazione, (e di cui il ricorrente ha assolto al suo onere probatorio) sospende il procedimento penale se contestato e quello per le sanzioni amministrative;
inoltre, con il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di oblazione si estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative;
infine, una volta rilasciata la concessione in sanatoria, “non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero”. (cfr. comma 4 dell'art. 38).
Richiamando il disposto della norma da ultimo menzionata, la giurisprudenza amministrativa è da tempo giunta alla conclusione che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché tutti gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria. Se infatti risulta la prova dell' accoglimento della domanda di concessione in sanatoria, gli atti sanzionatori impugnati dovrebbero essere
- 8 - implicitamente rimossi dal Comune;
se viceversa il disattende l'istanza, CP_1
respingendola, è tenuto, in base all'art. 40, comma 1, della legge n. 47 del 1985, a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa. (vedi Cons. Stato
15/04/2019, n. 2438).
Orbene nel caso in esame, a fronte della non contestata domanda in sanatoria del cespite occupato dall' istante, ( presentata dal suo dante causa) il non ha CP_1
provato esaurientemente che la procedura di sanatoria del cespite non sia stata completata né sia stata rifiutata, anzi ha solo eccepito che alla domanda di sanatoria non risultava, ( assegnandogli l' effetto impeditivo), anche la contestuale domanda del medesimo ricorrente di annullamento di acquisizione al patrimonio del
[...]
eccependo che il cespite non era poteva dirsi condonato e quindi era da CP_1
considerarsi abusivamente occupato dal ricorrente e pertanto andavano considerati come spettanti i canoni di occupazione.
Invece a bene vedere, dall' esame documentale e contrariamente a quanto sostenuto dal in difetto di una espressa reiezione della domanda di condono, CP_1
l'istanza del ricorrente per la sanatoria del cespite aveva determinato la perdita di efficacia tutti gli atti amministrativi posti in essere sino a quel momento, ivi compresa il completamento della procedura di acquisizione dell'immobile al patrimonio del (cfr. Cons. Stato 28/11/2016, n. 5007; Cass. 19/12/2017, n. CP_1
30497), salvi i casi di avvenuta demolizione del bene o di sua utilizzazione a fini pubblici (fattispecie incompatibili con la sanatoria), che però non sono stati provati dal CP_1
Ebbene, stante l'inefficacia dell'acquisizione nei rapporti proprietario dell'immobile abusivo - è evidente come la disposizione dell'art. 39, comma 19, della CP_1
legge 23/12/1994, n.724 sia rivolta essenzialmente a favorire la circolazione del bene, consentendo il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2560 cod. civ. anche prima della concessione del condono. Una volta ottenuto il permesso in sanatoria, la norma in esame offre al proprietario lo
- 9 - strumento per ottenere la corrispondenza tra situazione proprietaria e risultanze dei registri immobiliari.
Deve valutarsi in punto di fatto se la pretesa del trovi il suo Controparte_1 fondamento nell'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo.
Sulla scorta di quanto in precedenza evidenziato, la pretesa del risulta che CP_1
difetti della prova in quanto: a) a seguito della proposizione dell'istanza di condono sono venuti meno gli atti repressivi del nel frattempo posti in essere;
b) di CP_1 conseguenza, l'attore, non può essere considerato un'occupante abusivo dello stesso;
c) con la concessione in sanatoria, i poteri repressivi dell'abuso edilizio ormai in fase di condono e in difetto di una reiezione a tale domanda che non risulta allegata dal sono venuti meno, sicché la PA non può più vantare alcun CP_1 diritto sull'immobile sia ai fini del recupero coattivo di indennità di occupazione, sia riguardo al completamento della procedura, non contestata dal Comune di della presentazione della domanda di Condono per l' immobile occupato CP_1
dall' istante.
Peraltro anche sotto il profilo dell'onere probatorio a fronte della produzione documentale dell' opponente che ha dimostrato l' esistenza della domanda di sanatoria e il pagamento dei diritti di oblazione il non ha prodotto neanche CP_1
la domanda di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per la ordinanza emessa, né ha offerto la prova contraria al procedimento di sanatoria dell' immobile.
Ciò posto il Tribunale ritiene di potersi pronunciare solo sull' illegittimità della pretesa nascente dalla diffida di pagamento dei canoni di occupazione come chiesto in via principale dall' opponente, mentre allo stato non è possibile statuire, incidenter tantum, anche sulla domanda ulteriore dell' opponente di ottenere l' accertamento della condanna del ad escludere il cespite del Controparte_1
ricorrente dall' elenco dei beni del patrimonio acquisito e di ordinarne la cancellazione della trascrizione, in quanto il procedimento è stato originato dalla impugnativa della diffida ad adempiere dei canoni di occupazione, con la
- 10 - conseguenza che l' ulteriore thema decidendum chiesto dall' opponente deve essere trattato con una domanda autonoma.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'inesistenza del diritto di credito del di richiedere all' opponente il pagamento Controparte_1
canoni di occupazione dell' immobile di proprietà dell' opponente sito in CP_1
alla via Posillipo n. 85, scala 0u piano terra int. 01, e pertanto l' illegittimità della diffida ad adempiere della CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 147/2022, del valore della controversia e solo sulla base dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara la carenza di legittimazione passiva della e la sua Controparte_2
contumacia nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica;
b) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità della diffida ad adempiere della con la diffida prot. n. n.° 0113683/2021 del CP_2
23.12.2021, e l'inesistenza del preteso diritto del di ottenere in Controparte_1
danno di i canoni di occupazione quantificati in euro 9000,00, Parte_1
oltre le somme richieste per ogni periodo ulteriore di occupazione dell' immobile:
c) condanna il al pagamento delle competenze di lite per Controparte_1
compenso del difensore che liquida in euro 3000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 01. 04.2023 Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria Corvino
- 11 - - 12 -