Sentenza 19 agosto 2002
Massime • 1
In tema di controversie relative ad alloggi I.N.C.I.S. ed assimilati (quali quelli edificati, come nella specie, "ex lege" 52/1976, per il personale delle forze dell'ordine), e con specifico riguardo all'opposizione proposta contro il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio stesso, devono ritenersi applicabili, ai fini del riparto di giurisdizione tra AGO e GA, le comuni regole correlate alla natura delle posizioni fatte valere in giudizio, spettando la giurisdizione al GO qualora l'occupante faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio a titolo di locazione, competendo la stessa al GA nell'ipotesi in cui quegli invochi (come nella specie) un pregresso provvedimento di assegnazione, ricollegandosi in tal caso la domanda a posizioni di interesse legittimo relative a poteri discrezionali dell'Amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/08/2002, n. 12243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12243 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. IN PROTO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA, GIÀ I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTINA 4, presso lo studio dell'avvocato SUSANNA FERRI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO BENEDETTO, ALBERTO BENIFEI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro
DI LE IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1083/99 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 13/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Antonio BENEDETTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Sarzana, IN Di CE si opponeva al decreto dell'I.A.C.P. con il quale gli veniva intimato il rilascio di un alloggio assegnatogli quale dipendente della Guardia di Finanza a seguito di revoca dell'assegnazione per collocamento a riposo;
a sostegno dell'opposizione contestava l'avvenuta cessazione dal servizio.
L'Istituto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che si trattava di alloggio a destinazione particolare, costruito in base alla legge 6.3.1976 n. 52, recante interventi per l'edilizia a favore del personale delle forze dell'ordine, ed assegnato nel 1982 al Di CE in ragione della sua qualità di dipendente della Guardia di finanza, e che il decreto di rilascio costituiva atto di esecuzione di provvedimento di revoca dell'assegnazione, adottato dalla Commissione prefettizia della Provincia di La Spezia a seguito del collocamento a riposo dell'assegnatario, ai sensi dell'art. 8 della legge 27.11.1954 n. 1406, in relazione al quale l'opponente non era titolare di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo.
Il pretore, con sentenza del 18.11.1995, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Pronunciando sull'appello del Di CE, il Tribunale di La Spezia, con sentenza del 13.12.1999, lo accoglieva e dichiarava illegittimo il decreto di rilascio. Considerava che non si trattava di un alloggio di servizio, ma di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge n. 1560 del 1993, in relazione al quale non è prevista la revoca dell'assegnazione per cessazione dal servizio, essendo la revoca prevista soltanto nelle tassative ipotesi indicate nell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, nella fattispecie insussistenti;
che il decreto di rilascio era quindi illegittimo, e che l'assegnatario, al fine di far valere il suo diritto soggettivo, a mantenere il godimento dell'alloggio aveva correttamente adito il giudice ordinario, al quale è riconosciuto il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo. Avverso la sentenza l'A.R.T.E. della Provincia di La Spezia (già I.A.C.P.) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il Di CE non ha svolto difese.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per l'esame della questione di giurisdizione svolta con il primo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'art. 360, n.1, c.p.c. Espone la ricorrente:
che il decreto di rilascio riguarda un alloggio costruito in base alla legge 6.3.1976 n. 52, recante interventi per l'edilizia a favore del personale delle forze dell'ordine, ed assegnato nel 1982 al Di CE, in ragione della sua qualità di dipendente della Guardia di finanza, dalla speciale Commissione prefettizia istituita dal d.P.R. 27.11.1954 n. 1406 e non in esito alla procedura concorsuale prevista dal d.P.R. 30.12.1972 n. 1035;
che detto decreto costituisce atto di esecuzione di provvedimento di revoca dell'assegnazione, adottato dalla suindicata Commissione prefettizia a seguito del collocamento a riposo dell'assegnatario, ai sensi dell'art. 8 della legge 27.11.1954 n. 1406;
che rispetto alla valutazione della legittimità dell'ordine di rilascio è pregiudiziale il sindacato sulla legittimità del provvedimento di revoca ad esso presupposto;
che in relazione al provvedimento amministrativo di revoca dell'assegnazione l'opponente, avuto riguardo anche ai motivi sui quali aveva fondato l'opposizione, volti a contestare l'avvenuta realizzazione del presupposto della revoca costituito dalla cessazione del servizio, non può vantare posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo, ma soltanto di interesse legittimo;
che la giurisdizione spetta quindi al giudice amministrativo.
2. Il motivo è fondato.
Risulta dalla documentazione in atti (il cui esame è consentito alla S.C. che, in materia di giurisdizione, ha cognizione estesa al fatto) che l'alloggio in questione è stato realizzato con i fondi della legge 6.3.1976 n. 52, recante interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare delle forze dell'ordine, ivi compreso il Corpo della Guardia di finanza. Prevede detta legge, negli artt. 1 e 3, che gli alloggi in base ad essa realizzati sono assegnati in locazione semplice ai suindicati dipendenti in attività di servizio, dalla commissione provinciale prevista dall'art. 3 del d.P.R. 27.11.1954 n. 1406. Si tratta della speciale commissione avente sede presso la prefettura competente per l'assegnazione in locazione degli alloggi costruiti dell'I.N.C.I.S. al personale dipendente dall'amministrazione della pubblica sicurezza, la cui composizione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi realizzati in base alla legge n. 52 del 1976, è integrata dai comandanti dei vari Corpi e da rappresentanti del relativo personale civile e militare. Alla suindicata commissione l'art. 8 del citato d.P.R. attribuisce altresì il potere di revocare l'assegnazione (tra l'altro) nel caso di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, del locatario.
Per gli alloggi in questione vige quindi una speciale disciplina, caratterizzata dall'essere l'assegnazione riservata al personale delle forze dell'ordine in attività di servizio, in esito a procedimento valutativo, di natura discrezionale, affidato alla menzionata commissione, al quale segue la instaurazione di un rapporto di locazione, e dallo stretto collegamento tra godimento dell'alloggio da parte del locatario e prestazione del servizio, poiché la cessazione dal servizio attivo determina la revoca dell'assegnazione, con conseguente caducazione del rapporto di locazione, da disporsi con provvedimento della medesima commissione avente valore di titolo esecutivo, alla cui esecuzione si provvede in via amministrativa (art. 9 d.P.R. cit.).
La circostanza che il presupposto dell'assegnazione sia costituito solo dall'attualità di un rapporto di servizio, senza che venga in considerazione una specifica connessione tra godimento dell'alloggio ed incarico, tale da rendere il primo funzionale all'espletamento del secondo, non consente di qualificare gli alloggi in questione come alloggi di servizio, in relazione ai quali, nel caso di opposizione al provvedimento di rilascio, dovrebbe ravvisarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per essere il godimento dell'alloggio inerente al trattamento connesso con il rapporto di pubblico impiego (S.U. n. 12341/95). D'altra parte, anche se la segnalata specificità della disciplina dettata dalla legge n. 52 del 1976, integrata dal d.P.R. n. 1406 del 1954 per quanto concerne i poteri della commissione provinciale, non consente di ricondurre gli alloggi in questione nell'ambito degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al d.P.R. n. 1035 del 1972, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative dei meno abbienti, ritiene il Collegio che, nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di opposizione alla revoca dell'assegnazione dei detti alloggi, deve egualmente farsi applicazione dei principi affermati da queste S.U. in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie di opposizione alla revoca dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. E ciò in ragione della analoga strutturazione bifasica del rapporto che si instaura tra ente proprietario ed assegnatario (non riconducibile quindi in via esclusiva ad una concessione di bene pubblico, come ritenuto da Cons. Stato., Ad. Plen., n. 28/95, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971).
Le S.U., muovendo dalla considerazione che, in tema di edilizia economica e popolare, tra ente proprietario ed assegnatario di alloggio si instaura un rapporto complesso, nel quale sono individuabili una fase pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'ente e da posizioni di interesse legittimo in favore dell'aspirante all assegnazione, ed una fase privatistica, attinente al regime di godimento dell'alloggio assegnato e caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo analoghe a quelle derivanti da un ordinario rapporto locativo (S.U. n. 4827/78 e successiva giurisprudenza conforme), hanno affermato che, con riguardo all'opposizione proposta contro il provvedimento di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo vigono le comuni regole correlate alla natura delle posizioni fatte valere in giudizio - non potendosi applicare analogicamente la disposizione, di tipo eccezionale, dettata dall'art. 11, comma 13, che contempla la competenza del pretore, per l'ipotesi di decadenza per mancata tempestiva occupazione dopo la consegna -, e che, pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora l'occupante faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio a titolo di locazione, mentre spetta al giudice amministrativo nell'ipotesi in cui l'occupante invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, poiché in tale ipotesi, come in quelle delle opposizioni avverso la revoca o l'annullamento dell'assegnazione, la domanda si ricollega a posizioni di interesse legittimo, in relazione ai poteri discrezionali dell'amministrazione (S.U. n. 4192/90; n. 821/95; n. 1155/00; n. 9647/01) E poiché anche per gli alloggi I.N.C.I.S. o a questi assimilati (come quelli di cui alla legge n. 52 del 1976) assegnati in locazione semplice, il rapporto risulta articolato in una duplice fase, atteso che alla fase pubblicistica dell'assegnazione, caratterizzata dall'esercizio di poteri discrezionali da parte della commissione provinciale, segue la fase privatistica della locazione, il riparto di giurisdizione nelle controversie di opposizione alla revoca dell'assegnazione va regolato con il medesimo criterio. Ora, l'attuale resistente, nell'opporsi alla revoca, disposta in conseguenza della cessazione dal servizio, non ha fatto valere un diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio a titolo di locazione, ma ha contestato la sussistenza del presupposto del provvedimento di revoca (sostenendo di essere stato collocato nei servizi ausiliari), ed in tal modo ha dedotto l'illegittimità del provvedimento incidente sull'assegnazione, in quanto lesivo di un interesse legittimo.
Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
cassa senza rinvio l'impugnata sentenza;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2002