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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12836 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa ES OM CI
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4154 /2025 R.G. promossa da:
( ) nella qualità di Amministratore Parte_1 C.F._1 di sostegno di ( Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PALMA ANTONELLA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.02.2025 il esponendo di aver infruttuosamente Pt_2
esperito la procedura amministrativa volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n.
18/1980 (con domanda del 12.11.2021); specificato altresì di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legali utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e di aver contestato tempestivamente le conclusioni rese dal CTU che avevano confermato il giudizio espresso dalla Commissione Inps;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo Controparte_2
l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale sopra indicata, fin dalla domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' che, resistendo al ricorso ne ha eccepito in via CP_1
preliminare l'improponibilità nonché l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
Ritenuta di contro la tempestività ed altresì l'ammissibilità dell'opposizione, è stato disposto il rinnovo della CTU medico-legale eseguita nella fase sommaria.
Il nominato CTU dott. ha descritto le patologie psichiatriche e Persona_1
comportamentali da cui risulta affetto il ricorrente evidenziando come le stesse impediscono all'assistito gran parte degli atti propri del quadro esistenziale di ogni giorno quali: la capacità di ottenere il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale, il poter provvedere alla propria incolumità evitando eventuali situazioni di pericolo, la capacità di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni. Ed ha pertanto concluso accertando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.
18/80.
Quanto alla decorrenza il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire detto riconoscimento sin dalla data della domanda amministrativa del 12.11.2021.
Le conclusioni di invalidità cui giunge il Consulente incaricato risultano sorrette da congrua e corretta motivazione ed altresì immuni da vizi logici, sicché possono condividersi.
Alla luce di quanto precede deve dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite della doppia fase di giudizio si pongono in capo all' e si CP_1 liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fra 5.200
e 26.000) e delle tariffe in vigore ridotte del 50% stante la semplicità della controversia, priva di questioni giuridiche.
Le spese di consulenza tecnica devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
e vengono liquidate in favore del CTU, quanto alla fase di opposizione, come da separato decreto.
P.Q.M.
2 1. accerta e dichiara che il sig. presenta i requisiti medico-legali di cui Parte_2
all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 12.11.2021;
2. condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite della CP_1
doppia fase, liquidate in € 1.168,50 per la fase sommaria ed € 2.696,00 per quella di opposizione, oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate quanto alla fase CP_1 di opposizione, come da separato decreto.
Si comunichi.
Roma, 12.12.2025 il Giudice
ES OM CI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa ES OM CI
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4154 /2025 R.G. promossa da:
( ) nella qualità di Amministratore Parte_1 C.F._1 di sostegno di ( Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PALMA ANTONELLA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.02.2025 il esponendo di aver infruttuosamente Pt_2
esperito la procedura amministrativa volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n.
18/1980 (con domanda del 12.11.2021); specificato altresì di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legali utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e di aver contestato tempestivamente le conclusioni rese dal CTU che avevano confermato il giudizio espresso dalla Commissione Inps;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo Controparte_2
l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale sopra indicata, fin dalla domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' che, resistendo al ricorso ne ha eccepito in via CP_1
preliminare l'improponibilità nonché l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
Ritenuta di contro la tempestività ed altresì l'ammissibilità dell'opposizione, è stato disposto il rinnovo della CTU medico-legale eseguita nella fase sommaria.
Il nominato CTU dott. ha descritto le patologie psichiatriche e Persona_1
comportamentali da cui risulta affetto il ricorrente evidenziando come le stesse impediscono all'assistito gran parte degli atti propri del quadro esistenziale di ogni giorno quali: la capacità di ottenere il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale, il poter provvedere alla propria incolumità evitando eventuali situazioni di pericolo, la capacità di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni. Ed ha pertanto concluso accertando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.
18/80.
Quanto alla decorrenza il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire detto riconoscimento sin dalla data della domanda amministrativa del 12.11.2021.
Le conclusioni di invalidità cui giunge il Consulente incaricato risultano sorrette da congrua e corretta motivazione ed altresì immuni da vizi logici, sicché possono condividersi.
Alla luce di quanto precede deve dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite della doppia fase di giudizio si pongono in capo all' e si CP_1 liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fra 5.200
e 26.000) e delle tariffe in vigore ridotte del 50% stante la semplicità della controversia, priva di questioni giuridiche.
Le spese di consulenza tecnica devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
e vengono liquidate in favore del CTU, quanto alla fase di opposizione, come da separato decreto.
P.Q.M.
2 1. accerta e dichiara che il sig. presenta i requisiti medico-legali di cui Parte_2
all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 12.11.2021;
2. condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite della CP_1
doppia fase, liquidate in € 1.168,50 per la fase sommaria ed € 2.696,00 per quella di opposizione, oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate quanto alla fase CP_1 di opposizione, come da separato decreto.
Si comunichi.
Roma, 12.12.2025 il Giudice
ES OM CI
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