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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 771 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 tra
, con sede in Roma (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Ivana Carso, come da mandato in atti
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Fernando Corsano, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.11.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
In data 8.11.2919, ha notificato atto di Parte_1 pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. sia all'INPS che al debitore CP_1
, dando così avvio all'esecuzione per il recupero della somma
[...] complessiva di € 16,987,01 portata da cartelle esattoriali non pagate.
Il pignoramento è stato effettuato ai sensi dell'art. 48 bis e 72 bis DPR 602/1973, ed ha colpito il credito di € 11.859,73 spettante a a titolo di Controparte_1 anticipazione del nuovo assegno sociale per l'impiego (NASPI).
ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo Controparte_1
l'impignorabilità, ex art. 545 c.p.c., della suddetta somma data la sua natura previdenziale;
in subordine ha chiesto che il pignoramento fosse ridimensionato e ricondotto alla misura del quinto. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'opposizione affermando la legittimità del pignoramento presso terzi dell'intera indennità di disoccupazione, data la sua sostanziale assimilabilità all'indennità di mobilità intesa come contributo finanziario in funzione della promozione dell'autoimprenditorialità.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2.3.2020, ha affermato la pignorabilità delle somme detenute dal terzo (INPS), nella misura di 1/5; per la parte eccedente ha sospeso la procedura ed ha assegnato 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
, soccombente in fase cautelare, ha iniziato il Parte_1 giudizio di merito, insistendo nella propria richiesta di rigetto dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Quest'ultimo si è costituito in giudizio ed ha chiesto che venisse dichiarato illegittimo il prelievo totale della NASPI, con conseguente declaratoria di pag. 2/6 invalidità del pignoramento o, in subordine, fosse disposta la sua riduzione nei termini già indicati dal G.E..
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1878 del 18.6.2021, ha dichiarato inammissibile la domanda introduttiva, per mancato rispetto del termine di 45 giorni assegnato dal G.E. per l'inizio del giudizio di merito ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
§ 2
Avverso detta sentenza ha proposto appello ed Parte_1
ha chiesto che - in totale riforma del provvedimento impugnato - fosse rigettata l'opposizione proposta da , e di conseguenza revocata la Controparte_1
sospensione parziale del pignoramento disposta dal G.E.
si è costituita nel giudizio di appello ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame e la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
processuali.
In data 6.12.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si fonda su due motivi
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha Parte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a dichiarare inammissibile la domanda introduttiva di , senza tener conto della sospensione di tutti Parte_1
i termini processuali disposta dal 9.3.2020 all'11.5.2020, (dall'art. 83 comma 2
d.l. 18/2020 e succ. modif.).
Il motivo è fondato.
L'ordine impartito in data 3.3.2020 dal G.E. ex art. 616 c.p.c., di instaurare la fase di merito, entro 45 giorni, è stato eseguito tempestivamente da Pt_1
pag. 3/6 delle Entrate mediante atto di citazione notificato a il Controparte_1
25.5.2020.
E' evidente che il tribunale, nel verificare il rispetto del termine perentorio assegnato, ha omesso di tener conto della sospensione generale dei termini disposta ex lege per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid 19.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il Parte_1 tribunale, in esito alla errata decisione di dichiarare l'inammissibilità della domanda introduttiva, avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito della opposizione all'esecuzione proposta da;
ad avviso Controparte_1 dell'appellante, avrebbe dovuto rigettarla, apparendo evidente che il credito da questi vantato verso l'INPS a titolo di anticipazione NASPI non era soggetto ai limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c. e/o art 72 ter del d.p.r. n. 602/1973.
Il motivo è infondato.
Una volta accertata l'ammissibilità dell'appello, spetta alla corte esaminare nel merito le ragioni dell'opposizione all'esecuzione esattoriale proposta da e non valutate dal primo giudice. Controparte_1
In relazione alle eccezioni di impignorabilità sollevate dall'opponente, già il
G.E., nella fase cautelare dell'opposizione, ha correttamente evidenziato che “la
Corte Costituzionale, successivamente al precedente della Corte di Cassazione
n. 9007 del 20.06.2002, richiamato dagli opposti, ha avuto modo di precisare, con statuizione n. 85/2015, il carattere e la natura previdenziale dell'indennità in oggetto sul presupposto che i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.” (cfr ordinanza 2.3.2020 in atti).
Tanto basta ad escludere che il pignoramento esattoriale potesse colpire per intero il credito di INPS verso . Controparte_1
E' indubbio che la NASPI sia un'indennità mensile di disoccupazione spettante ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione; è altrettanto pacifico che tale indennità rientra fra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni;
è possibile chiedere ed pag. 4/6 ottenere una anticipazione in unica soluzione delle mensilità spettanti;
la corresponsione in unica soluzione non muta la natura dell'erogazione che resta previdenziale e soggiace ai limiti di impignorabilità previsti dalla legge.
Le indicazioni di segno opposto - secondo cui l'anticipazione della NASPI, in tutto sovrapponibile all'anticipazione dell'indennità di mobilità, perderebbe la sua connotazione di tipica prestazione sociale, per assumere la mera funzione di contributo finanziario, destinato alla promozione dell'autoimprenditorialità e resterebbe totalmente esposta alle verifiche ex art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 ed al pignoramento integrale - richiamate da a sostegno Parte_1 dell'appello, sono state fornite dall'INPS con il messaggio n. 3348 del 14.3.2014
e dalla corte di cassazione con le sentenze n. 9007/2002 e n. 12746/2010, dunque tutte in epoca antecedente alla sentenza n. 85/2015 della corte costituzionale.
La corte, pertanto, ritiene che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 48 bis del DPR n. 602/73, e della successiva procedura esecutiva esattoriale, in relazione alle anticipazioni dell'indennità di mobilità, e della NASPI non permetta di prescindere dalla natura previdenziale delle suddette erogazioni.
Diversamente opinando, a voler ritenere pignorabili nella loro interezza le suddette indennità, ne uscirebbe ontologicamente frustrata la funzione stessa delle anticipazioni.
Nella specie, il G.E. ha sospeso correttamente l'esecuzione, in fase cautelare, nei limiti eccedenti il quinto dell'importo oggetto di pignoramento presso l'INPS.
Nel merito, tale statuizione deve essere confermata.
Il pignoramento eseguito da deve essere dichiarato Parte_1 definitivamente inefficace per l'importo eccedente il quinto della somma pignorata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Corsano, dichiaratosi antistatario.
L'accoglimento del primo motivo d'appello esonera Parte_1
dal pagamento del doppio contributo.
[...]
pag. 5/6
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00
[...]
per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Corsano;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 771 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 tra
, con sede in Roma (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Ivana Carso, come da mandato in atti
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Fernando Corsano, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.11.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
In data 8.11.2919, ha notificato atto di Parte_1 pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. sia all'INPS che al debitore CP_1
, dando così avvio all'esecuzione per il recupero della somma
[...] complessiva di € 16,987,01 portata da cartelle esattoriali non pagate.
Il pignoramento è stato effettuato ai sensi dell'art. 48 bis e 72 bis DPR 602/1973, ed ha colpito il credito di € 11.859,73 spettante a a titolo di Controparte_1 anticipazione del nuovo assegno sociale per l'impiego (NASPI).
ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo Controparte_1
l'impignorabilità, ex art. 545 c.p.c., della suddetta somma data la sua natura previdenziale;
in subordine ha chiesto che il pignoramento fosse ridimensionato e ricondotto alla misura del quinto. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto Parte_1
dell'opposizione affermando la legittimità del pignoramento presso terzi dell'intera indennità di disoccupazione, data la sua sostanziale assimilabilità all'indennità di mobilità intesa come contributo finanziario in funzione della promozione dell'autoimprenditorialità.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2.3.2020, ha affermato la pignorabilità delle somme detenute dal terzo (INPS), nella misura di 1/5; per la parte eccedente ha sospeso la procedura ed ha assegnato 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
, soccombente in fase cautelare, ha iniziato il Parte_1 giudizio di merito, insistendo nella propria richiesta di rigetto dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Quest'ultimo si è costituito in giudizio ed ha chiesto che venisse dichiarato illegittimo il prelievo totale della NASPI, con conseguente declaratoria di pag. 2/6 invalidità del pignoramento o, in subordine, fosse disposta la sua riduzione nei termini già indicati dal G.E..
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1878 del 18.6.2021, ha dichiarato inammissibile la domanda introduttiva, per mancato rispetto del termine di 45 giorni assegnato dal G.E. per l'inizio del giudizio di merito ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
§ 2
Avverso detta sentenza ha proposto appello ed Parte_1
ha chiesto che - in totale riforma del provvedimento impugnato - fosse rigettata l'opposizione proposta da , e di conseguenza revocata la Controparte_1
sospensione parziale del pignoramento disposta dal G.E.
si è costituita nel giudizio di appello ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame e la condanna di al pagamento delle spese Parte_1
processuali.
In data 6.12.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si fonda su due motivi
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha Parte_1
dedotto che avrebbe errato il tribunale a dichiarare inammissibile la domanda introduttiva di , senza tener conto della sospensione di tutti Parte_1
i termini processuali disposta dal 9.3.2020 all'11.5.2020, (dall'art. 83 comma 2
d.l. 18/2020 e succ. modif.).
Il motivo è fondato.
L'ordine impartito in data 3.3.2020 dal G.E. ex art. 616 c.p.c., di instaurare la fase di merito, entro 45 giorni, è stato eseguito tempestivamente da Pt_1
pag. 3/6 delle Entrate mediante atto di citazione notificato a il Controparte_1
25.5.2020.
E' evidente che il tribunale, nel verificare il rispetto del termine perentorio assegnato, ha omesso di tener conto della sospensione generale dei termini disposta ex lege per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid 19.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il Parte_1 tribunale, in esito alla errata decisione di dichiarare l'inammissibilità della domanda introduttiva, avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito della opposizione all'esecuzione proposta da;
ad avviso Controparte_1 dell'appellante, avrebbe dovuto rigettarla, apparendo evidente che il credito da questi vantato verso l'INPS a titolo di anticipazione NASPI non era soggetto ai limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c. e/o art 72 ter del d.p.r. n. 602/1973.
Il motivo è infondato.
Una volta accertata l'ammissibilità dell'appello, spetta alla corte esaminare nel merito le ragioni dell'opposizione all'esecuzione esattoriale proposta da e non valutate dal primo giudice. Controparte_1
In relazione alle eccezioni di impignorabilità sollevate dall'opponente, già il
G.E., nella fase cautelare dell'opposizione, ha correttamente evidenziato che “la
Corte Costituzionale, successivamente al precedente della Corte di Cassazione
n. 9007 del 20.06.2002, richiamato dagli opposti, ha avuto modo di precisare, con statuizione n. 85/2015, il carattere e la natura previdenziale dell'indennità in oggetto sul presupposto che i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.” (cfr ordinanza 2.3.2020 in atti).
Tanto basta ad escludere che il pignoramento esattoriale potesse colpire per intero il credito di INPS verso . Controparte_1
E' indubbio che la NASPI sia un'indennità mensile di disoccupazione spettante ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione; è altrettanto pacifico che tale indennità rientra fra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni;
è possibile chiedere ed pag. 4/6 ottenere una anticipazione in unica soluzione delle mensilità spettanti;
la corresponsione in unica soluzione non muta la natura dell'erogazione che resta previdenziale e soggiace ai limiti di impignorabilità previsti dalla legge.
Le indicazioni di segno opposto - secondo cui l'anticipazione della NASPI, in tutto sovrapponibile all'anticipazione dell'indennità di mobilità, perderebbe la sua connotazione di tipica prestazione sociale, per assumere la mera funzione di contributo finanziario, destinato alla promozione dell'autoimprenditorialità e resterebbe totalmente esposta alle verifiche ex art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 ed al pignoramento integrale - richiamate da a sostegno Parte_1 dell'appello, sono state fornite dall'INPS con il messaggio n. 3348 del 14.3.2014
e dalla corte di cassazione con le sentenze n. 9007/2002 e n. 12746/2010, dunque tutte in epoca antecedente alla sentenza n. 85/2015 della corte costituzionale.
La corte, pertanto, ritiene che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 48 bis del DPR n. 602/73, e della successiva procedura esecutiva esattoriale, in relazione alle anticipazioni dell'indennità di mobilità, e della NASPI non permetta di prescindere dalla natura previdenziale delle suddette erogazioni.
Diversamente opinando, a voler ritenere pignorabili nella loro interezza le suddette indennità, ne uscirebbe ontologicamente frustrata la funzione stessa delle anticipazioni.
Nella specie, il G.E. ha sospeso correttamente l'esecuzione, in fase cautelare, nei limiti eccedenti il quinto dell'importo oggetto di pignoramento presso l'INPS.
Nel merito, tale statuizione deve essere confermata.
Il pignoramento eseguito da deve essere dichiarato Parte_1 definitivamente inefficace per l'importo eccedente il quinto della somma pignorata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Corsano, dichiaratosi antistatario.
L'accoglimento del primo motivo d'appello esonera Parte_1
dal pagamento del doppio contributo.
[...]
pag. 5/6
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00
[...]
per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Fernando Corsano;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 6/6