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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 27/02/2026, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3428/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE ME NC, Presidente
ER NI, EL
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17860/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO PAGAMENT n. 19212500001847 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1427/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, impugna avviso suppletivo TARI anno 2022 n.19212500001847 con cui il Comune di Torre del Greco ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo pari a € 6.054,00.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1) difetto di contraddittorio;
2) difetto di motivazione ed errore di calcolo.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torre del Greco e la Publiservizi srl, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per difetto di contraddittorio.
L'atto impugnato risulta essere stato notificato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 219/2023, che ha introdotto l'obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili, a pena di annullabilità. Occorre, però, considerare che il comma 2 del nuovo articolo 6-bis della legge n. 212/2000 ha stabilito che sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente, rimettendo a un apposito decreto ministeriale la loro individuazione. Il decreto ministeriale, emanato in data 24/04/2024
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024, pur non menzionando specificamente i tributi locali, definisce atti di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso della stessa amministrazione. Sono, invece, atti di controllo formale della dichiarazione quelli emessi dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento emesso dal Comune deve ritenersi non soggetto a contraddittorio preventivo, in quanto generato automaticamente sulla base dei dati presenti nella banca dati dell'Ente, forniti dalla stessa contribuente in data 22/12/2022 (v. scheda di rilevazione delle superfici assoggettabili al tributo TARI agli atti del giudizio). Per quanto precede, il motivo di doglianza
è infondato e va rigettato.
2. Nel merito, il ricorso è infondato. La contribuente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione ed errore di calcolo. Nello specifico, lamenta la genericità dell'atto, che renderebbe impossibile per il contribuente comprendere la natura e l'origine del debito;
né sarebbe dato comprendere come sia stato effettivamente calcolato l'importo quantificato, atteso che l'Amministrazione avrebbe erroneamente determinato l'imposta sul presupposto che la superficie tassabile ai fini della TARI sia pari a mq 496,00 anziché a mq 38,00. Ciò in quanto l'area serricola non potrebbe essere oggetto di imposizione tributaria, risultando la sola area tassabile quella destinata alla vendita, che nel caso di specie sarebbe pari a mq
38,00. L'assunto non è meritevole di accoglimento. Dall'esame degli atti di causa si rileva che, in sede di censimento, svoltosi in contraddittorio con i tecnici del Comune, la stessa contribuente ha dichiarato una superficie tassabile ai fini della TARI pari a mq 496,00. Oltretutto, non appare condivisibile la tesi secondo cui l'area serricola non potrebbe essere oggetto di imposizione tributaria, risultando anch'essa produttiva di rifiuti;
né la contribuente ha fornito la prova di aver provveduto allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 400,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
400,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE ME NC, Presidente
ER NI, EL
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17860/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO PAGAMENT n. 19212500001847 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1427/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, impugna avviso suppletivo TARI anno 2022 n.19212500001847 con cui il Comune di Torre del Greco ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo pari a € 6.054,00.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1) difetto di contraddittorio;
2) difetto di motivazione ed errore di calcolo.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torre del Greco e la Publiservizi srl, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per difetto di contraddittorio.
L'atto impugnato risulta essere stato notificato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 219/2023, che ha introdotto l'obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili, a pena di annullabilità. Occorre, però, considerare che il comma 2 del nuovo articolo 6-bis della legge n. 212/2000 ha stabilito che sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente, rimettendo a un apposito decreto ministeriale la loro individuazione. Il decreto ministeriale, emanato in data 24/04/2024
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024, pur non menzionando specificamente i tributi locali, definisce atti di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso della stessa amministrazione. Sono, invece, atti di controllo formale della dichiarazione quelli emessi dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento emesso dal Comune deve ritenersi non soggetto a contraddittorio preventivo, in quanto generato automaticamente sulla base dei dati presenti nella banca dati dell'Ente, forniti dalla stessa contribuente in data 22/12/2022 (v. scheda di rilevazione delle superfici assoggettabili al tributo TARI agli atti del giudizio). Per quanto precede, il motivo di doglianza
è infondato e va rigettato.
2. Nel merito, il ricorso è infondato. La contribuente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione ed errore di calcolo. Nello specifico, lamenta la genericità dell'atto, che renderebbe impossibile per il contribuente comprendere la natura e l'origine del debito;
né sarebbe dato comprendere come sia stato effettivamente calcolato l'importo quantificato, atteso che l'Amministrazione avrebbe erroneamente determinato l'imposta sul presupposto che la superficie tassabile ai fini della TARI sia pari a mq 496,00 anziché a mq 38,00. Ciò in quanto l'area serricola non potrebbe essere oggetto di imposizione tributaria, risultando la sola area tassabile quella destinata alla vendita, che nel caso di specie sarebbe pari a mq
38,00. L'assunto non è meritevole di accoglimento. Dall'esame degli atti di causa si rileva che, in sede di censimento, svoltosi in contraddittorio con i tecnici del Comune, la stessa contribuente ha dichiarato una superficie tassabile ai fini della TARI pari a mq 496,00. Oltretutto, non appare condivisibile la tesi secondo cui l'area serricola non potrebbe essere oggetto di imposizione tributaria, risultando anch'essa produttiva di rifiuti;
né la contribuente ha fornito la prova di aver provveduto allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 400,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
400,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.