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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina D'Aprile nel procedimento n. 123-1/2024, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1 C.F._1
DR VO e ZI MO;
- ricorrente- nei confronti di
MASSA DEI CREDITORI
Vista la domanda depositata da con proposta di piano di ristrutturazione dei Parte_1 debiti ex art. 67 CCII;
visto il decreto di apertura emesso in data 14/5/2024; letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori anche in relazione al piano così come integrato il 23/9/2024 e regolarmente comunicato a tutti i creditori, da parte dell'OCC; esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Si osserva preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente pagina1 di 4 possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatori
(art. 70 co. 9 CCII).
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.
Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede della ricorrente in considerazione dell'esigenza di far fronte alle difficoltà economiche legate alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale di gestione del minimarket avviata dal suo defunto marito, a partire dal 2010, connesse, in primo luogo, alla procedura di sfratto per morosità avviato dalla proprietaria del luogo destinato all'attività commerciale concesso in sublocazione al marito della ricorrente, circostanza che, al fine di salvaguardare l'avviamento, indusse i coniugi a ricorrere ad un primo finanziamento con , in secondo luogo, alla necessità di eseguire CP_1 lavori di ristrutturazione del medesimo immobile sito in Santo Spirito – Bari (rifacimento della guaina di copertura del lastrico solare, ecc.); in terzo luogo, allo spirito solidaristico nei confronti della sorella, alla morte del padre;
circostanze tutte adeguatamente valorizzate in ricorso e Contr condivise dall' nella sua relazione conclusiva.
Tanto premesso, il piano di ristrutturazione così come proposto e modificato, tenuto conto della precisazione del credito residuo vantato da Ifis NPL e da Compass, risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
- il versamento di una rata mensile di €650,00 in favore dei creditori, derivante dal reddito da lavoro dipendente come impiegata di 6^ livello presso la (retribuzione media di CP_3
€1.817,07), per la durata di 48 rate mensile a decorrere dalla data di omologazione, nel rispetto dell'ordine distributivo dei privilegi e del criterio della abolute priority rule; il tutto come da seguente prospetto, ritualmente comunicato ai creditori (tenuto conto della decurtazione dell'importo originario del credito vantato da Ifis NPL s.p.a. di quanto versato a seguito di pignoramento presso terzi), i quali non hanno sollevato osservazioni al riguardo:
pagina2 di 4 - il versamento di un importo complessivo di €31.200,00, secondo l'aumento della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, che passa dal 15,238% inizialmente previsto al 16,860%;
Non essendo state svolte osservazioni e contestazioni da parte dei creditori, non di procede ad indagare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70, co. 7, del cc.ii. la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC.
Si precisa infine che, così come previsto dal piano, il compenso spettante al gestore OCC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura. Tuttavia, va precisato che così come previsto dall'art. 71 co. 4 CCI solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto della diligenza del gestore OCC
(art. 71 co. 6 CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento. Nel caso in cui invece il piano non sarà integralmente e correttamente eseguito, fatti salvi ulteriori provvedimenti, la somma accantonata come compenso del gestore
OCC verrà comunque ripartita tra i creditori.
pagina3 di 4
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del
Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto intestato a nome del debitore e su cui far accreditare le somme previste dal piano e destinate ai creditori;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Bari il 04/11/2025.
Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina D'Aprile nel procedimento n. 123-1/2024, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Parte_1 C.F._1
DR VO e ZI MO;
- ricorrente- nei confronti di
MASSA DEI CREDITORI
Vista la domanda depositata da con proposta di piano di ristrutturazione dei Parte_1 debiti ex art. 67 CCII;
visto il decreto di apertura emesso in data 14/5/2024; letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori anche in relazione al piano così come integrato il 23/9/2024 e regolarmente comunicato a tutti i creditori, da parte dell'OCC; esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Si osserva preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente pagina1 di 4 possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatori
(art. 70 co. 9 CCII).
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.
Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede della ricorrente in considerazione dell'esigenza di far fronte alle difficoltà economiche legate alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale di gestione del minimarket avviata dal suo defunto marito, a partire dal 2010, connesse, in primo luogo, alla procedura di sfratto per morosità avviato dalla proprietaria del luogo destinato all'attività commerciale concesso in sublocazione al marito della ricorrente, circostanza che, al fine di salvaguardare l'avviamento, indusse i coniugi a ricorrere ad un primo finanziamento con , in secondo luogo, alla necessità di eseguire CP_1 lavori di ristrutturazione del medesimo immobile sito in Santo Spirito – Bari (rifacimento della guaina di copertura del lastrico solare, ecc.); in terzo luogo, allo spirito solidaristico nei confronti della sorella, alla morte del padre;
circostanze tutte adeguatamente valorizzate in ricorso e Contr condivise dall' nella sua relazione conclusiva.
Tanto premesso, il piano di ristrutturazione così come proposto e modificato, tenuto conto della precisazione del credito residuo vantato da Ifis NPL e da Compass, risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
- il versamento di una rata mensile di €650,00 in favore dei creditori, derivante dal reddito da lavoro dipendente come impiegata di 6^ livello presso la (retribuzione media di CP_3
€1.817,07), per la durata di 48 rate mensile a decorrere dalla data di omologazione, nel rispetto dell'ordine distributivo dei privilegi e del criterio della abolute priority rule; il tutto come da seguente prospetto, ritualmente comunicato ai creditori (tenuto conto della decurtazione dell'importo originario del credito vantato da Ifis NPL s.p.a. di quanto versato a seguito di pignoramento presso terzi), i quali non hanno sollevato osservazioni al riguardo:
pagina2 di 4 - il versamento di un importo complessivo di €31.200,00, secondo l'aumento della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, che passa dal 15,238% inizialmente previsto al 16,860%;
Non essendo state svolte osservazioni e contestazioni da parte dei creditori, non di procede ad indagare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70, co. 7, del cc.ii. la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC.
Si precisa infine che, così come previsto dal piano, il compenso spettante al gestore OCC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura. Tuttavia, va precisato che così come previsto dall'art. 71 co. 4 CCI solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto della diligenza del gestore OCC
(art. 71 co. 6 CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento. Nel caso in cui invece il piano non sarà integralmente e correttamente eseguito, fatti salvi ulteriori provvedimenti, la somma accantonata come compenso del gestore
OCC verrà comunque ripartita tra i creditori.
pagina3 di 4
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del
Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto intestato a nome del debitore e su cui far accreditare le somme previste dal piano e destinate ai creditori;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Bari il 04/11/2025.
Il Giudice - Valentina D'Aprile
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