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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1278 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cosimo Cagnazzo;
attrice e
(che ha acquisito , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Piccinno;
convenuta
, Controparte_3 convenuto contumace
OGGETTO: sinistro stradale - risarcimento danno da perdita del rapporto parentale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 13.3.2025.
1
ha esposto che suo marito è deceduto a Parte_1 Persona_1 causa delle lesioni riportate in conseguenza di un sinistro in cui è rimasto coinvolto in data 26.4.2016, alle ore 12:50 circa, nel centro abitato di Porto Cesareo. Nello specifico, l'attrice ha esposto che lo , a bordo del veicolo di sua proprietà Per_1
EL CO Tg. EB83YH, percorreva via Monti, nel comune di Porto Cesareo, quando giunto all'intersezione con via Manzoni arrestava la marcia e, solo dopo essersi accertato che non sopraggiungesse alcun veicolo da ambo le direzioni di marcia, impegnava con cautela il predetto incrocio. L'attrice ha, poi, affermato che, una volta superato completamente il centro dell'intersezione, lo veniva Per_1 impattato dall'autoveicolo Jeep Grand Cherokee tg. EY503GJ, di proprietà e condotto da , assicurato per l'r.c.a. presso la compagnia Controparte_3 [...]
(oggi che, in tesi attorea, guidava in maniera CP_2 Controparte_1 spericolata e affrontava l'incrocio ad elevata velocità, nonostante il limite di 30 km/h vigente nel centro abitato di Porto Cesareo. L'attrice ha esposto, altresì, che in seguito al sinistro lo è stato trasportato presso l'Ospedale V. Fazzi di Per_1
Lecce, dove i sanitari hanno riscontrato la presenza di un ematoma subdurale acuto emisferico destro post traumatico ed hanno eseguito un intervento di craniotomia temporo-parietale destra.
L'attrice ha, quindi, convenuto in giudizio e Controparte_3 Controparte_2
(oggi , in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Controparte_1 chiedere la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della somma pari
€ 283.020,00 (o alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia) a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, previo accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo a CP_3
nonché previo accertamento del nesso di causalità tra il sinistro occorso
[...]
e il decesso di suo marito L'attrice ha, altresì, chiesto la Persona_1 condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma quantificata in via forfettaria e pari a € 1.800,00 (o alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia) a titolo di rimborso delle spese sostenute per recarsi nei luoghi di degenza del marito.
2 Con propria comparsa si è costituita (oggi , Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., affermando che la responsabilità nella causazione dell'incidente è da ascriversi esclusivamente in capo a , il Per_1 quale ha omesso di concedere la precedenza a destra percorrendo, peraltro, via
Monti sulla corsia dell'opposto senso di marcia. La Compagnia ha, in ogni caso, dedotto che non sussiste il nesso di causalità tra il sinistro avvenuto in data
26.4.2016 a Porto Cesareo e il decesso di , concludendo per il Persona_1 rigetto della domanda attorea in quanto infondata sia nell'an che nel quantum, con vittoria delle spese del giudizio.
è rimasto contumace. Controparte_3
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove testimoniali nonché mediante l'espletamento della c.t.u. medico-legale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Come esposto in premessa, la controversia in esame attiene alla richiesta risarcitoria del danno da perdita del rapporto parentale proposta da Parte_1
Preliminare rispetto a tale richiesta di condanna è il vaglio delle domande
[...] di accertamento proposte dalla stessa attrice circa la determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in Porto Cesareo, precisamente all'incrocio di via Monti con via Manzoni, il giorno 26.4.2016, tra il veicolo EL CO tg. EB83YH, di proprietà e condotto da , e il Persona_1 veicolo Jeep Grand Cherokee tg. EY503GJ, di proprietà e condotto da CP_3
e circa il nesso di causalità tra il predetto sinistro e il decesso, avvenuto
[...] otto mesi dopo, del marito di parte attrice.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto che il sinistro è avvenuto per causa esclusiva di , evidenziando come questi abbia tenuto Controparte_3 una condotta di guida imprudente e non abbia contenuto la velocità nel limite imposto nel centro abitato di Porto Cesareo (30 km/h) (cfr. p. 5 comparsa conclusionale di parte attrice: “1) Viaggiava, a velocità sostenuta nel centro abitato di Porto Cesareo, incurante dell'obbligo di rallentare la velocità in prossimità dell'incrocio; 2) Distraeva l'attenzione dalla guida durante l'attraversamento
3 dell'incrocio, non avvedendosi della presenza dell'auto EL CO, già oltre il centro del crocevia;
3) Teneva una condotta di guida inadeguata, rispetto allo stato dei luoghi (strisce pedonali, presenza di pedoni e luoghi di ritrovo, ristoro e supermercato); 4) Impattava violentemente contro la fincata destra dell'auto EL
CO, che aveva già superato il centro dell'incrocio”); descrivendo la dinamica dell'incidente nei seguenti termini “il Sig. , alla guida dell'auto Persona_1
EL CO, percorreva regolarmente via Monti in Porto Cesareo. Giunto all'altezza dell'incrocio con via Manzoni, veniva travolto dal veicolo Jeep Grand Cherokee, condotto dal Sig. . Quest'ultimo, provenendo da Via Manzoni, nel Controparte_3 centro abitato di Porto Cesareo, affrontava a forte velocità l'incrocio con Via Monti, sicché impattava violentemente contro la fiancata destra dell'auto EL CO, condotta dal Sig. , che nulla poté fare per evitare la collisone” (cfr. Persona_1
p. 5); sottolineando, altresì, che lo avesse già ampiamente impegnato e Per_1 superato il centro dell'incrocio (cfr. p. 2 atto di citazione: “[…] benché quest'ultimo avesse già superato totalmente il centro dell'incrocio” e p. 7 comparsa conclusionale:
“Il sig. conducente dell'auto EL CO aveva impegnato Persona_1
l'incrocio con notevole anticipo, rispetto al conducente dell'auto Jeep”).
La Compagnia convenuta ha contestato la ricostruzione attorea affermando che, al contrario, la responsabilità dell'incidente è da ascriversi in capo a Per_1
in via esclusiva. Nello specifico, la Compagnia espone una dinamica del
[...] sinistro che vede il proprio assicurato rallentare e arrestare la marcia prima di impegnare l'incrocio, al fine di verificare di poter impegnare lo stesso in condizioni di sicurezza. Una volta accertatosi che nessuno sopraggiungesse né da sinistra né da destra il conducente della Jeep si sarebbe immesso a velocità estremamente moderata nell'intersezione e, solo dopo aver già impegnato e superato il centro della stessa, sarebbe venuto a collidere con l'auto condotta da (cfr. p 2 Per_1 comparsa di costituzione e risposta: “l'incrocio veniva, quindi, impegnato a moderatissima velocità ed il centro dello stesso già attinto e superato allorquando si verificava la collisione con l'autovettura condotta dal sig. il quale Persona_1 circolava sulla via Monti – strada a doppio senso di circolazione – proveniente dalla sinistra rispetto alla direzione di marcia della Jeep”). La Compagnia evidenzia, inoltre, come lo abbia violato il dovere imposto dall'art. 145, comma 2, D. Per_1
Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 di dare la precedenza a destra, affermando che,
4 stante l'assenza di segnaletica di tipo orizzontale o verticale che imponesse comportamenti differenti, su tale incrocio si dovesse rispettare tale regola generale
(cfr. p. 2 comparsa di costituzione: “il sig. ometteva di concedere la Per_1 precedenza a destra circolando, peraltro, contromano per come si evince agevolmente dalle fotografie allegate al rapporto di intervento dei CC di Porto Cesareo e dallo schizzo planimetrico […]” e p. 1 comparsa conclusionale: “la condotta di guida dei conducenti dei due mezzi, stante l'assenza di segnaletica ad hoc nell'incrocio teatro del sinistro de quo, non può che essere valutata in ragione delle ordinarie regole del
Codice della Strada e, segnatamente, dell'art. 145 co. 2 CdS, a norma del quale
“Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”).
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità nella causazione dell'incidente in esame, occorre muovere l'analisi dai dati oggettivi cristallizzati nel rapporto redatto dai carabinieri nonché dai rilievi fotografici in esso allegati.
In primo luogo, è confermata la circostanza che sull'intersezione in esame non vi fosse alcun tipo di segnaletica in ordine al diritto di precedenza. Di conseguenza, è indubbio che sussistesse in capo al conducente dell'EL CO Persona_1 il dovere di dare la precedenza a chi proviene da destra. Tanto si evince sia dalle foto allegate al fascicolo fotografico, ove al di fuori di segnaletica direzionale non è presente altra segnaletica, sia dallo schizzo planimetrico redatto dai Carabinieri di
Porto Cesareo intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. p. 21 all. n.1 alla comparsa di costituzione e rispsota). Le testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria confermano quanto appena evidenziato. Il teste , all'epoca dei Testimone_1 fatti Comandante dei Carabinieri di Porto Cesareo, ha confermato che “l'unica segnaletica presente è quella direzionale raffigurata nelle foto e quelle indicative dei luoghi di destinazione”.
In secondo luogo, gli stessi rilievi fotografici rivelano una dinamica dell'incidente radicalmente diversa rispetto a quella esposta da parte attrice.
In particolare, risulta infondata l'affermazione secondo cui lo avesse già Per_1 superato il centro dell'intersezione quando è venuto a collidere con la Jeep. Tanto emerge dai rilievi fotografici nn. 9-10-11 di cui alle pp. 11-13 del fascicolo fotografico, dai quali si evince che il punto di primo impatto ha interessato l'EL
5 CO condotta dallo nella zona di congiunzione tra il paraurti anteriore Per_1 destro e il parafango anteriore destro. Questo aspetto particolarmente rilevante è stato confermato nel corso dell'istruttoria espletata. Il carabiniere Persona_2 che ha coadiuvato il comandante nelle operazioni di rilievo, ha Tes_1 confermato che “la EL CO era danneggiata sulla fiancata destra, a partire dal passaruota anteriore destro fino alla portiera posteriore destra compresa;
mentre la
Jeep presentava danni sul paraurti anteriore il tutto come riportato nel rapporto”.
Tale circostanza, dunque, consente di affermare che l'EL CO stesse attraversando l'incrocio quando la Jeep aveva già ampiamente guadagnato il centro dello stesso. Difatti, la giunse – peraltro contromano – all'incrocio e venne Pt_2 attinta dalla fin dalla ruota anteriore, con la conseguenza che al momento CP_4 dell'impatto la Jeep aveva già superato oltre la metà dell'incrocio.
Rileva altresì la circostanza, chiaramente evincibile dalle foto in atti, che la Pt_2 stesse viaggiando contromano, spostata sulla sinistra, con la conseguenza che l'urto si verificò quando la Jeep, superata la corsia su cui avrebbe dovuto trovarsi la , giunse alla corsia più lontana dal punto di ingresso nell'incrocio. Pt_2
Risulta, altresì, infondata la tesi attorea circa l'elevata velocità tenuta dalla Jeep.
Nel caso in esame, dai rilievi fotografici di cui ai nn. 9-10-11-17 emerge che l'impatto è stato di tipo strisciante, essendo chiaramente visibili dei danni da abrasione lungo tutta la fiancata destra dell' e non essendo presenti CP_5 deformazioni verso l'interno della carrozzeria che avrebbero, invece, potuto far desumere un urto di tipo perpendicolare ad elevata velocità.
Se la avesse tenuto una velocità elevata, anche in considerazione della massa CP_4
e del peso maggiori, avrebbe spostato la verso sinistra e avrebbe provocato Pt_2 ammaccature e rientranze nella carrozzeria del veicolo antagonista.
Inoltre, non si evincono dalle foto allegate tracce di frenata o di scarrocciamento né
i carabinieri hanno compilato la relativa voce in calce al fascicolo fotografico.
Pertanto, risulta indimostrata la tesi di parte attrice secondo cui lo spostamento dell'EL CO nell'opposta corsia di marcia di via Monti sarebbe avvenuta a causa del brusco tamponamento da parte della . L'assenza di scarrocciamento, CP_4 infatti, comprova che lo percorreva via Monti nella corsia riservata Per_1 all'opposto senso di marcia.
6 Da ultimo, deve essere disattesa la testimonianza di , per Testimone_2 mezzo della quale parte attrice ritiene di aver dimostrato la tesi del superamento del centro dell'incrocio da parte dello . Tale teste, infatti, riferisce di aver Per_1 assistito al sinistro in esame affermando di trovarsi “a piedi lungo via Monti, sul marciapiede del pub ivi presente” e di aver visto “l'auto EL corsa che percorreva e rallentava la marcia giunta alla mia altezza, forse perché pensava che io dovevo attraversare posto che sull'incrocio teatro del sinistro, vi erano le strisce pedonali”.
La teste dichiara, poi che “visto che non mi muovevo dal marciapiede ove mi trovavo sull'incrocio, l'auto EL CO continuava la marcia” … “in quel momento, mentre
l'EL CO attraversava l'incrocio, da via Manzoni è uscita un'auto Jeep che urtava sulla fiancata destra, l'auto EL CO” … “l'impatto tra i due veicoli è avvenuto al centro dell'incrocio tra via Monti e via Manzoni”.
Tali dichiarazioni risultano essere in contrasto con i rilievi fotografici e con i danni riportati dai veicoli.
Il pub e le strisce pedonali cui fa riferimento la testimone si trovano infatti dopo l'incrocio in cui è avvenuto il sinistro, con la conseguenza che non è possibile ritenere che lo si fosse fermato per far passare la teste, in quanto in tal Per_1 caso si sarebbe trovato in una direzione opposta di marcia (il pub si vede nei rilievi fotografici sulla sinistra, in direzione dello , dopo l'incrocio in cui è Per_1 avvenuto l'evento). Inoltre, se si ritenesse fondata la ricostruzione della teste, si dovrebbe ritenere che la EL CO fosse quasi ferma al centro dell'incrocio per consentire l'eventuale attraversamento pedonale della teste stessa e che nel momento di ripresa della marcia sia stata impattata dalla Jeep. Pertanto, dovrebbero riscontrarsi danni di natura deformativa verso l'interno sulla carrozzeria della EL compatibili con un urto di tipo perpendicolare della Jeep verso la EL. Tuttavia, la tipologia di danni che si evince dai rilievi fotografici è di natura abrasiva con strisciate che proseguono lungo tutta la fiancata destra dell' e tale tipologia di danni è incompatibile con l'urto descritto dalla CP_5 teste.
In definitiva, deve dichiararsi l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo a , il quale non ha concesso la precedenza al Persona_1 veicolo Jeep proveniente dalla sua destra e ha impegnato l'incrocio in maniera imprudente viaggiando, peraltro, nella corsia del senso di marcia opposto.
7 Atteso il rigetto della domanda di accertamento in ordine alla responsabilità dell'incidente, restano assorbite le ulteriori domande attoree ad essa consequenziali e, nello specifico, la domanda sull'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra sinistro ed evento morte e la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nonché del danno patrimoniale asseritamente patito per essersi l'attrice recata nei luoghi di degenza del defunto marito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022 attesa la natura del procedimento, il basso grado di complessità della questione trattata e l'attività difensiva effettivamente espletata.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto del 11.11.2024, sono poste definitivamente a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 1278/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione Persona_1 del sinistro, rigetta le domande attoree;
2. Condanna alla refusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 11.229,00 per compenso, oltre
[...]
IVA, CPA, spese generali come per legge;
3. Nulla sulle spese di , attesa la contumacia dello stesso;
Controparte_3
4. Pone le spese di c.t.u., liquidate in € 658,53 per compenso, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge, in favore del dott. , Persona_3 definitivamente a carico di al netto degli eventuali Parte_1 anticipi già corrisposti.
Lecce, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Giacomo
Minerva, con la supervisione del magistrato titolare
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