Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1722/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 23/05/2025
È presente, per l'appellante, l'avv. FRANCESCO DE CESARE. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. De Cesare si riporta all'atto di appello, con richiesta di accoglimento dello stesso e liquidazione delle spese del giudizio. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice, alle ore 16.15, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1722/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rapp.te pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cesare (C.F. ); C.F._1 appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
Appellati contumaci
Oggetto: appello - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e Controparte_1 CP_2
617 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 4794 loro notificato in data 22/01/2021. L'atto impugnato è stato adottato a seguito del mancato pagamento dell'ingiunzione n. 6069, notificata il 26/11/2015, a sua volta relativa a tre sanzioni per violazione al Codice della Strada, tutti risalenti al 2011. Gli opponenti hanno dedotto di non aver mai ricevuto la notificazione né dei verbali né dell'ingiunzione di pagamento e che il credito è prescritto. Deducono, inoltre, la nullità dell'atto impugnato in quanto la vettura cui si riferisce è di proprietà di CP_2 mentre è un mero cointestatario del veicolo. Controparte_1
Il ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondata. Ha fornito prova Parte_1 della regolare notifica dei verbali e dell'ordinanza ingiunzione, cui il preavviso di fermo si riferisce e ha dedotto che il termine di prescrizione è stato prorogato ad opera della legislazione emergenziale contenuta nei D.L. n. 18/2020 e n. 34/2020. pagina 2 di 4 Il Giudice del primo grado ha accolto la domanda, ritenendo il credito prescritto, sull'assunto della non operatività della normativa richiamata, la quale concerne unicamente i termini per l'attività di accertamento e riscossione.
1.1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 21/12/2021, il ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 769/2021 del Giudice di Pace di Paola, richiedendone la riforma integrale. Gli appellati, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. All'udienza del 25/11/2022, dichiarata la contumacia di , la causa è stata Controparte_1 rinviata, dapprima, all'udienza del 22/11/2024 e poi alla successiva udienza del 23/05/2025, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Deve dichiararsi la contumacia anche di , anch'essa ritualmente citata e CP_2 non costituitasi.
3. Nel merito, l'appello è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 67 del d.l. 18/2020 ha espressamente previsto al comma 1, la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Al successivo comma 4, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, la norma prevede espressamente che “si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12, c. 1, citato recita: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Inoltre, l'art. 68 del d.l. 18/2020 ha previsto che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. […] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Anche l'art. 68 rinvia, ai fini della sospensione della prescrizione e decadenza delle entrate tributarie e non tributarie, all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, sopra menzionato. Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 67 e 68 d.l. 18/2020 e pagina 3 di 4 dell'art. 12, c. 1 d.lgs. 159/2015, emerge chiaramente che per l'intero periodo di sospensione delle attività di accertamento e riscossione, è stata sospesa ex lege anche la decorrenza dei termini di prescrizione delle entrate (tributarie e non) degli enti impositori.
3.2. Di tali principi non ha fatto buon governo il giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che, dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo (l'ordinanza di pagamento n. 6069, avvenuta il 26/11/2015) alla notifica del preavviso di fermo (22/01/2021) sia decorso il termine di prescrizione quinquennale, in quanto non ha tenuto conto della sospensione straordinaria della prescrizione dovuta all'emergenze epidemiologica da diffusione del coronavirus Sars- cov-2. Nel caso di specie, sebbene il abbia notificato a il verbale Parte_1 Controparte_1 di accertamento n. AT 2133 in data 21/07/2011, il verbale di accertamento n. AT510 in data 15/04/2011 e il verbale di accertamento n. A539 in data 16/12/2011, il decorso del termine utile per il maturarsi della prescrizione ha subìto un'interruzione con la successiva notifica dell'ingiunzione di pagamento del 26/11/2015: a partire da tale data, ha ripreso a decorrere il termine di prescrizione, la quale sarebbe maturata in data 26/11/2020, ciò che tuttavia non è avvenuto in ragione della sospensione prevista dal menzionato art. 68 del D.L. n. 18/2020.
3.3. La mancata riproposizione degli altri motivi di opposizione dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado, ne determina la rinuncia, secondo quanto dispone l'art. 346 c.p.c.,
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in dispositivo facendo applicazione dei valori tabellari minimi di cui al DM 55/2014, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa e del carattere seriale delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, quale giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone: Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 4794 notificato in data 22/01/2021. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 180,00 per compensi per il primo grado, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta, nonché in € 332,00 per compensi professionali per l'appello, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Francesco De Cesare, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito. Paola, 23/05/2025. Il Giudice Matteo Torretta
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