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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2374 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv. Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
VOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dall'avviso di addebito n.
43920220000646674000, notificato il 6.10.2022, relativo a contributi della Gestione Commercianti, per gli anni 2014 e 2015 e di importo pari a 47.740,57 euro.
La ricorrente deduce l'estinzione della pretesa creditoria in ragione del decorso dei termini di prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'impugnato avviso di addebito n. 43920220000646674000, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali per tutte le argomentazioni esposte in narrativa;
-
1 condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, con distrazione di spese ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto della causa, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnato avviso di addebito, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente impositore, il 31.07.2020 è stata notificata (ai sensi dell'art. 46 del D.L. 34/2020) alla ricorrente una comunicazione preventiva di indebito.
5. Occorre dichiarare l'estinzione del credito contributivo riportato dall'avviso di addebito impugnato, relativamente all'anno 2014, in ragione dell'intervenuta prescrizione.
5.1. Infatti, in ragione della circolare n. 14/2014, i contributi della Gestione Commerciante CP_1 dell'anno 2014 devono essere versati al più entro il 16 febbraio 2015. Pertanto, la comunicazione di debito inviata dall'Istituto di previdenza alla ricorrente il 31.07.2020 deve dirsi tardiva, perché intervenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione.
6. Relativamente alla pretesa contributiva dell'anno 2015, invece, il ricorso non può trovare accoglimento.
7. L'eccezione sollevata dalla ricorrente diretta a inficiare la validità della notifica suddetta è infondata, per i motivi che seguono.
2 7.1. Dapprima perché il numero di raccomandata riportato sull'avviso bonario inviato a luglio 2020 alla ricorrente coincide quello riportato sull'avviso di ricevimento, pure allegato dall'Ente previdenziale (cfr. all. 2). Pertanto, non vi è dubbio che la notifica prodotta dal resistente sia corrispondente alla comunicazione di debito.
7.2. Inoltre, la notifica deve ritenersi valida, perché come riportato dallo stesso art. 46 del D.L.
34/2020 «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati
e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999
n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio
e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza», l'operatore postale – in occasione dell'emergenza pandemica – solo a seguito dell'accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, avrebbe apposto la firma, attestandone il recapito.
8. Per le ragioni sopra espresse, la comunicazione del 31.07.2020 risulta tempestiva, anche in occasione della sospensione del decorso della prescrizione durante il periodo pandemico.
8.1. Infatti, il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Pertanto, in applicazione delle predette sospensioni di legge del decorso del termine prescrizionale, nessuna prescrizione è intervenuta – relativamente ai contributi pretesi per l'anno 2015 – dovendo considerare le due sospensioni predette, pari a 311 giorni complessivi.
10. stante la reciproca soccombenza le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese contributive richiamate dall'avviso di addebito impugnato, relativamente all'anno 2014;
- rigetta il ricorso nel resto;
3 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv. Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
VOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dall'avviso di addebito n.
43920220000646674000, notificato il 6.10.2022, relativo a contributi della Gestione Commercianti, per gli anni 2014 e 2015 e di importo pari a 47.740,57 euro.
La ricorrente deduce l'estinzione della pretesa creditoria in ragione del decorso dei termini di prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'impugnato avviso di addebito n. 43920220000646674000, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali per tutte le argomentazioni esposte in narrativa;
-
1 condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, con distrazione di spese ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto della causa, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnato avviso di addebito, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente impositore, il 31.07.2020 è stata notificata (ai sensi dell'art. 46 del D.L. 34/2020) alla ricorrente una comunicazione preventiva di indebito.
5. Occorre dichiarare l'estinzione del credito contributivo riportato dall'avviso di addebito impugnato, relativamente all'anno 2014, in ragione dell'intervenuta prescrizione.
5.1. Infatti, in ragione della circolare n. 14/2014, i contributi della Gestione Commerciante CP_1 dell'anno 2014 devono essere versati al più entro il 16 febbraio 2015. Pertanto, la comunicazione di debito inviata dall'Istituto di previdenza alla ricorrente il 31.07.2020 deve dirsi tardiva, perché intervenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione.
6. Relativamente alla pretesa contributiva dell'anno 2015, invece, il ricorso non può trovare accoglimento.
7. L'eccezione sollevata dalla ricorrente diretta a inficiare la validità della notifica suddetta è infondata, per i motivi che seguono.
2 7.1. Dapprima perché il numero di raccomandata riportato sull'avviso bonario inviato a luglio 2020 alla ricorrente coincide quello riportato sull'avviso di ricevimento, pure allegato dall'Ente previdenziale (cfr. all. 2). Pertanto, non vi è dubbio che la notifica prodotta dal resistente sia corrispondente alla comunicazione di debito.
7.2. Inoltre, la notifica deve ritenersi valida, perché come riportato dallo stesso art. 46 del D.L.
34/2020 «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati
e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999
n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio
e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza», l'operatore postale – in occasione dell'emergenza pandemica – solo a seguito dell'accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, avrebbe apposto la firma, attestandone il recapito.
8. Per le ragioni sopra espresse, la comunicazione del 31.07.2020 risulta tempestiva, anche in occasione della sospensione del decorso della prescrizione durante il periodo pandemico.
8.1. Infatti, il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Pertanto, in applicazione delle predette sospensioni di legge del decorso del termine prescrizionale, nessuna prescrizione è intervenuta – relativamente ai contributi pretesi per l'anno 2015 – dovendo considerare le due sospensioni predette, pari a 311 giorni complessivi.
10. stante la reciproca soccombenza le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese contributive richiamate dall'avviso di addebito impugnato, relativamente all'anno 2014;
- rigetta il ricorso nel resto;
3 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 05/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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