Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2004, n. 19411
CASS
Sentenza 28 settembre 2004

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La partecipazione del creditore al procedimento prefallimentare può esaurirsi nella sola istanza di fallimento, stante il permanente effetto propulsivo di questa, non essendo pertanto necessario che, come invece per il debitore, ne venga disposta la convocazione.

La dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incopetenza per territorio a pronunziare il fallimento di un imprenditore, quand'anche non seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 cod. proc. civ., davanti al tribunale indicato come competente, ma soltanto da trasmissione "ex officio" degli atti di causa a tale secondo giudice, legittima quest'ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio. Laddove non promuova il regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente è tenuto allora a provvedere sul merito della denuncia d'insolvenza presentata dal creditore, giacchè gli effetti di quest'ultima, così come quelli della pronunzia d'incompetenza, restano fermi anche in caso di mancata riassunzione ad istanza di parte, trattandosi di procedura non soggetta ad estinzione per inattività delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2004, n. 19411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19411
    Data del deposito : 28 settembre 2004

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