TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9383 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 5510 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico FE AN ZI ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza dell' 8/10/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c.
e 281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5510/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Dei Mille n. 16 presso l'avv. Renato Spadaro , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla citazione in quanto apposta su foglio separato e a questa congiunta materialmente ex artt. 83 comma 3 c.p.c. e 18 comma 5 D.M. 21/2/2011 n. 44
ATTORE
E
con codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO Di AR in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco in data 15
settembre 2022 a rogito dal Notaio repertorio n. 22594 raccolta Persona_1
n.10527 e apposta in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato in 2
Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza dell' 8/10/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha premesso Parte_1
di avere abitato sin dal 1990 nell'immobile sito in Napoli al viale IV Aprile n. 77 ( ex numero 63 ) edificio 24 sc. 2 piano 1 int. 2 al e che tale immobile, di PartitaIVA_2
proprietà del Comune di Napoli e adibito ad alloggio di edilizia economico popolare,
era stato detenuto, quale assegnataria in virtù di decreto n. 000012 del 12/1/1987, da e da con essa convivente, rispettivamente madre e Controparte_2 Persona_2
padre dell'attore.
La era deceduta il 12/6/2010 e era morto il 27/11/2010, CP_2 Persona_2
lasciando nella detenzione del cespite il solo attore, che con istanza PG n. 2011/1218 del
2/2/2011, aveva chiesto, ai sensi della l. Reg. Campania n. 18/1997, il subentro
nell'assegnazione, essendo a suo dire in possesso dei requisisti previsti dalla citata normativa regionale.
Con Disposizione dirigenziale n. 30 del 19/1/2021, notificata l'8/2/2021, l'ente locale aveva rigettato la richiesta di subentro, sul riscontro del difetto dei requisiti di cui all'art. 19 e 6 del Regolamento Regione Campania n. 11/2019, in quanto era Parte_1
titolare del diritto di proprietà su altro immobile, ubicato in Roma al Corso Duca di
Genova n. 253, nonché moroso nel pagamento dei canoni di locazione , per un importo pari, all' 1 agosto 2020, di euro 4.258,52. 3
Quindi con la diffida ex art. 30 Reg. Reg. Campania 11/2019 n. PG/2025/149675,
notificata il 27/2/2025, avente valore di titolo esecutivo, il aveva ordinato CP_1
all'attore il rilascio del cespite.
Ora, ha lamentato che esisteva già un titolo esecutivo, costituito dalla Parte_1
Diposizione dirigenziale n. 30 del 19/1/2021 di diniego della domanda di voltura,
emesso ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, norma che prevede un procedimento autonomo che si conclude con un provvedimento, a sua volta, munito di efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e basato su un presupposto diverso ( l'occupazione senza titolo e non la sopravvenuta decadenza da un titolo di assegnazione ).
In aggiunta, l'attore ha dedotto che la Disposizione dirigenziale n. 30, posta base della diffida, non era definitiva, perché ancora sub iudice, avendo egli chiesto con l'introduzione del distinto processo ex art. 447 bis c.p.c., contrassegnato dal numero di ruolo 3396/2021 R.G., che il Tribunale, annullata o disapplicata la Disposizione
dirigenziale predetta e accertato il suo diritto al subentro nell'assegnazione in proprio favore con riguardo all'immobile sito in Napoli al viale IV Aprile n. 77 ed. 24 sc. 2 pi. 1
int. 2 BU 070324020102, fosse condannato esso Comune alla formalizzazione dell'assegnazione ed alla stipula del relativo contratto di locazione.
Con sentenza n. 3008/2023 la X sez. del Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda e l'attore aveva interposto appello RG 3785/2023, tutt'ora in corso e in attesa di rifissazione d'udienza a seguito di scardinamento sezionale.
Di qui la richiesta, in via preliminare e cautelare, di sospendere il provvedimento di diffida in oggetto nonché il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello 3785/2023 R.G., e nel merito di disapplicare e/o annullare la diffida medesima.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio con il deposito di una comparsa di risposta e per il tramite dell'Avvocatura comunale, quale 4
proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa, il CP_1
che ha eccepito in via preliminare che la sua diffida, seppur idoneo titolo
[...]
esecutivo per il rilascio, non era stata messa in esecuzione né mediante le ordinarie procedure esecutive né mediante l'emanazione della ordinanza di sgombero ex art. 823
c.c. , e nel merito la insussistenza del necessario titolo amministrativo e\o negoziale legittimante la detenzione del cespite impedisce all'attore di continuare ad occupare l'immobile comunale , da riconsegnare all'ente onde consentire di procedere all'assegnazione dello stesso ad altri soggetti (essi sì aventi diritto) nel pieno rispetto della procedura disciplinata dal Regolamento della Regione Campania n. 11/2019.
Il processo, instaurato nelle forme del rito ordinario, è stato mutato da questo Giudice in rito a cognizione semplificata, potendo essere deciso allo stato dei documenti prodotti dalle parti nella fase istruttoria.
Nell'ambito nella presente controversia, avente ad oggetto il rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva, il petitum sostanziale della domanda attorea è costituito con tutta evidenza dalla richiesta di annullamento dell'ingiunzione di sgombero dell'alloggio. In proposito sono stati dedotti vizi di legittimità derivata del provvedimento con cui si intima lo sgombero, perché, secondo l'opponente, emesso in violazione di regole procedurali nonché ingiustamente, vale a dire senza tener conto della sussistenza di tutti i presupposti per la continuazione del rapporto locativo.
In siffatto contesto, la situazione giuridica della ricorrente nel giudizio è di diritto soggettivo, perché la pretesa di conservare la disponibilità del bene si oppone ad un provvedimento dell'amministrazione comunale, di ordine di rilascio dell'immobile ad uso abitativo occupato senza titolo, che non è esito della valutazione dell'interesse pubblico nell'esercizio del potere discrezionale, ma è atto imposto dalla legge ( nella 5
fattispecie dall'art. 30 comma 1 L. reg. Campania 2 luglio 1997 n. 18 ) come forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica. Vale infatti il principio secondo il quale la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della
P.A., di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo,
rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse, il che vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi ( quali l'
ordine di sgombero ), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del
Giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene ( v. Cass. civ. sez. un., 26/12/2024, n. 34502 ).
In altri termini, in base alla disciplina di cui all'art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 L. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica – senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del Giudice Amministrativo non
è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della P.A. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, sgombero, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato,
ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di 6
accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.
Quanto alla qualificazione giuridica delle domande attoree, occorre aver riguardo al quadro normativo che disciplina la materia. Come è noto, la materia dell'edilizia pubblica residenziale, trasferita alle Regioni con D.P.R. n. 616 del 1977, continua ad essere regolata dalla legislazione concorrente di Stato ( D.P.R. 30 dicembre 1972 n.
1035 ) e Regioni ( per la Campania, la legge regionale 2 luglio 1977 n. 18, come successivamente modificata, per quanto qui interessa, dalla legge regionale 14 aprile
2000 n. 13 ).
La legislazione concorrente attribuisce, in particolare, al un potere di CP_1
autotutela, allo scopo di consentire all'ente di munirsi di un titolo esecutivo senza la necessità di adire il Giudice, esercitabile unilateralmente mediante un decreto emesso dal Sindaco territorialmente competente o dal dirigente amministrativo di settore e contenente l'ordine al privato detentore di rilascio dell'immobile.
La legge nazionale conferisce tale potere in quattro ipotesi : la decadenza dall'assegnazione ( art. 11 ), l'annullamento dell'assegnazione ( art. 16 ), la revoca ( art. 17 ) e l'occupazione senza titolo dell'alloggio ( art. 18 ).
Quest'ultima ipotesi, che interessa nel caso di specie, è anche prevista dall'art. 30 della legge regionale n. 18/1997, che attribuisce all'ordinanza di rilascio degli immobili occupati senza titolo la natura di titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474
c.p.c.
Per essa, poi, anche il terzo comma dell'art. 18 della legge statale, che regola l'ipotesi dell'occupazione senza titolo, con il richiamo all'art. 11 comma 12, che riguarda il caso della decadenza dall'assegnazione, dispone che il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio. 7
Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento di rilascio e sgombero impugnato dall'attore costituisce esercizio del potere di autotutela ( non discrezionale ma vincolato
) attribuito dall'art. 18 del D.P.R. n. 1035 del 1372 e dall'art. 30 della legge regionale n.
18 del 1997.
Successivamente, l'art. 3 comma 4 lett. b) della L. Reg. 1/2016 ha autorizzato la Giunta
regionale a disciplinare con propri regolamenti il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, attraverso un riordino istituzionale organizzativo del sistema in Campania dell'edilizia residenziale pubblica. Ed in virtù della predetta autorizzazione è stato, per l'appunto, approvato il regolamento regionale 11/2019, il cui art. 30, come detto, confermando ( e non già innovando ) il quadro normativo esistente appena delineato, ha semplicemente ribadito che la diffida di sgombero costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., trattandosi di un atto vincolato di autotutela avente natura di titolo esecutivo previsto dalla legge nei confronti dell'occupante abusivo.
Ne deriva che le domande attoree concretizzano una opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto si risolvono nella contestazione del diritto di procedere esecutivamente al rilascio, preannunciato dalla diffida, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La posizione dell'occupante che si oppone al rilascio dell'immobile sostenendo, per qualsiasi motivo, la illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, infatti, non è diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti ( cfr. Cass. civ. sez. un., 7/7/2011, n. 8
L'ordinanza comunale di sgombero costituisce, più precisamente, un titolo esecutivo extragiudiziale, cosicchè con l'opposizione è possibile far valere anche i vizi di formazione del titolo, e non solo gli eventi successivi. Detto altrimenti, di regola per i titoli stragiudiziali è possibile dedurre, in sede di opposizione all'esecuzione, anche vizi del titolo ed è possibile mettere in discussione l'esistenza del diritto in esso consacrato,
sotto i profili della certezza, liquidità ed esigibilità, nonché del rapporto sottostante,
mentre, laddove il titolo sia di natura giudiziale, possono essere dedotti in sede di opposizione all'esecuzione solo quei fatti modificativi o estintivi della pretesa del creditore che, per essere venuti ad esistenza successivamente alla formazione del titolo,
non possono che essere presi in considerazione nell'ambito del giudizio di merito ovvero in sede di impugnazione della sentenza conclusiva dello stesso , in caso di loro omessa od errata considerazione da parte del Giudice di prime cure ( v. Cass. civ. sez. I,
4/3/2025, n. 5719 ).
Ora, tutti i motivi di opposizione fatti valere dal per affermare la propria qualità Pt_1
di conduttore dell'immobile o comunque la illegittimità del presupposto dell'ordinanza di sgombero, costituito dal difetto della sua qualità di assegnatario dell'immobile,
costituiscono oggetto di un distinto giudizio, già pendente in fase di appello, e saranno decisi in quella sede. L'affermazione da parte dell'attore della duplicazione, per effetto dell'ordinanza di sgombero, del titolo esecutivo, è comunque nel merito palesemente errata, atteso che il diniego del subentro non costituisce di per sé titolo esecutivo per il rilascio, ma costituisce semmai il presupposto per l'emissione della diffida di sgombero,
come è evidente anche dalla semplice lettura della disposizione dirigenziale n. 30 del
19/1/2021, che non conteneva alcun ordine di rilascio ed anzi al punto 2 del dispositivo stabiliva l'invio del provvedimento medesimo all'
[...]
che, nei termini di legge, avrebbe dovuto successivamente Controparte_3 9
dare avvio alla distinta procedura di recupero del cespite nella disponibilità dell'ente locale.
In altri termini, il mancato accoglimentgo della istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia economico popolare, quale provvedimento meramente negativo e non limitativo, in sé per sé, della sfera giuridica del destinatario, evidenziava semplicemente che il non aveva alcun titolo per occupare l'immobile, e su tale Pt_1
presupposto il Comune ha iniziato il distinto procedimento di sgombero.
Invero in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, ancorchè disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, perché gli attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare l'assegnatario stesso ( v. Cass. civ. sez. VI,
11/7/2018, n. 18237 ), di tal che in caso di morte dell'assegnatario originario si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione e il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'articolo 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 ( norma nazionale di legge, fra l'altro sovraordinata rispetto alla normativa regionale di natura regolamentare e quindi subordinata, che riconosce un diritto all'assegnazione ), che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico ( v. Cass. civ. sez. III, 7/6/2023, n. 16063 ;
Cass. civ. sez. III, 5/1/2023, n. 234 ; Cass. civ. sez. VI, 22/4/2021, n. 10587 ), il che è lo stesso che dire che la successione nel contratto non può avvenire in modo tacito per acquiescenza o fatti concludenti, ma richiede sempre un provvedimento formale ( v. 10
Cass. civ. sez. un., 20/7/2021, n. 20761 ) di voltura del contratto, che nel caso di specie manca.
In questa sede non si può pertanto che dare atto che effettivamente difetta un titolo giustificativo della detenzione in capo al del bene alla attualità, salva futura Pt_1
diversa decisione della Corte di Appello di Napoli, e che la diffida oggetto di impugnazione è legittima.
In definitiva, l'opposizione all'esecuzione proposta dal va respinta. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II,
11/2/2022, n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 26.000, quale indicato in citazione .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma
1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è
tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di 11
questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo non possono però essere aggiunte l'IVA e la CPA quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che di regola sono dovute “in ogni caso” e quindi seguono automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ). Invero per la fattispecie in esame trova applicazione la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il
1 gennaio 2006 ) che, all'art. 1 comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le somme finalizzate
alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche
disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico
del datore di lavoro". La disposizione legislativa citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali , e la questione di legittimità della stessa è stata considerata infondata dalla 12
Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009 ( v. Cass. civ. sez. II, 5/2/2024, n.
3242 ). In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'Avvocatura interna dell'ente pubblico comprendono anche gli oneri previdenziali e che, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – non può la P.A.
ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr.
Cass. civ. sez. lav., 19/2/2025, n. 4399 ).
Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì di ufficio apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che il ha agito in giudizio Pt_1
pretestuosamente .
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96
c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I,
30/7/2010, n. 17902 ). Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare ( v.
Tribunale Piacenza, 7/12/2010 ), per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello Stato ( cfr. Trib. Piacenza, 22/11/2010 ), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata. La competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96
comma 1 c.p.c. ( v. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al Giudice competente a conoscere della domanda principale, la 13
cui competenza viene individuata dal valore della domanda, il che significa che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. ha natura accessoria rispetto alla decisione sull'oggetto della domanda principale. In proposito, la eventuale istanza formulata ex art. 96 c.p.c., trovando il suo naturale ambito solo all'interno del processo, quasi come se fosse un'estensione della decisione sulle spese, non è comunque equiparabile ad una domanda riconvenzionale ( v. sul punto Cass. civ., sez. III, 16/6/1997, n. 5391 ) .
La norma punisce quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost.,
possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius , e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile,
in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. ( efficienza e ragionevole durata che dovrebbero essere garantiti dalla diminuzione del contenzioso,
mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali ), posto che prescinde dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285
) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile,
ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria ( l'accentuazione della rilevanza della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi pubblici è espressa da
Trib. Roma, sez. Ostia, sent. 9 dicembre 2010 e Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, ed in particolare da Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011, nonché da Cass. pen. sez. VI,
11/2/2011, n. 5300 ), sia l'interesse specifico della controparte ad una durata ragionevole del processo al fine di ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia e ad evitare di essere coinvolta in una lite ingiusta, perché l'importo della pena pecuniaria va in suo favore, e non dello Stato, atteso che già il solo fatto di dovere sostenere un 14
giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio. L'obiettivo del legislatore è di assicurare una maggiore effettività,
ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da tale condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ( v. Corte costituzionale, 23/6/2016,
n. 152 ).
Recentemente all'art. 96 c.p.c. è stato comunque aggiunto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 ( cosiddetta riforma CA del processo civile ), un quarto comma, che contiene,
con riguardo ai giudizi introdotti nella vigenza della riforma medesima, la previsione per cui nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo
comma di tale disposizione, il Giudice commina alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della a Parte_2
compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. Quindi per la prima volta il legislatore, nel tentativo di rendere effettivi i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, statuisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla norma, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende.
In tal senso può concludersi che in tanto è legittima la limitazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio operata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è posta a tutela di altri interessi, di natura pubblicistica e di pari rilievo costituzionale, costituiti 15
dalla efficienza della amministrazione della giustizia e dalla ragionevole durata dei processi, cui viene data la prevalenza dalla norma in esame. In altri termini, “con la
nuova previsione dell'art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio
che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d.
condanne punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la
parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso
che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di
definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da
ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici
primari dello Stato.” ( Trib. Varese, 23/1/2010 ) .
Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle Sezioni Unite civili della Cassazione ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo
Cass. civ. sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella discrezionalità del legislatore far prevalere l'uno o l'altro interesse di eguale rango,
purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ).
Il nuovo rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità
di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
Tale intento è rivelato non solo dai lavori preparatori ma anche dal precedente legislativo costituito dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., come presa d'atto dell'inadeguatezza a tale fine dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., nonché dagli elementi costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi in primo luogo alla pronunciabilità di ufficio ( sulla rilevabilità
di ufficio come indice della sussistenza di un interesse pubblico v. Cass. civ. sez. I, 16
7/4/2000, n. 4376 e Cass. civ. sez. III, 27/9/2011, n. 19730 ) e poi alla irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 3, di un pregiudizio effettivo per la controparte, derivante dalla lite temeraria.
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per l'appunto può essere emessa d'ufficio,
non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna, a differenza di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., ed è discrezionale dunque sia nell' an che nel quantum.
Essa non abbisogna neppure della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c., costituendo "posteríus" e non "prius" logico della decisione di merito ( cfr. Tribunale di Piacenza, 15/11/2011 ).
L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la sua natura ibrida di pena pecuniaria privata e nello stesso tempo finalizzata alla tutela di interessi pubblici,
costituisce una assoluta novità per l'ordinamento giuridico italiano, anche rispetto alla precedente previsione, abrogata proprio contestualmente alla sua introduzione, dell'art. 385 comma 4 c.p.c. Essa si inserisce in una linea di tendenza inaugurata nel 2006 con la riforma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., laddove il legislatore ha imposto di motivare specificamente la compensazione ed ha richiesto il presupposto di gravi ed eccezionali ragioni in sostituzione dei giusti motivi, con il chiaro intento di favorire l'accollo delle spese in base al principio della soccombenza, e nel contempo ha introdotto l'art. 385
comma 4 c.p.c., successivamente abrogato, sulla condanna per lite temeraria nel giudizio di Cassazione. Tale linea di tendenza è proseguita nel 2009 per l'appunto con l'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e successivamente con la nuova formulazione,
inserita con l'art. 27 L. 12/11/2011 n. 183, dell'art. 283 comma 2 c.p.c.
Una ulteriore innovazione legislativa in materia è costituita dalla previsione del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello, che disciplina un giudizio 17
d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti ( nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ) , oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ( art. 54 D.L. n. 83 del 2012, c.d.
decreto «crescita» ). Successivamente, con il D.Lgs. 149/2022 l'art. 348 bis c.p.c. è
stato riformulato e l'art. 348 ter è stato abrogato, avendo il legislatore considerata opportuna la decisione nel merito dell'impugnazione anche quando risulti subito manifestamente infondata e avendo spostato quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 348 ter , nella sua precedente formulazione, all'interno dell'art. 360 c.p.c.
Inoltre l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto il comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, per cui “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”. Trattasi infatti di norma che assolve anche alla funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( cfr. Cass.
civ. sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ).
A sua volta, l'art. 2 comma 2–quinquies lett. a) della L. 89/2001 ( cosiddetta legge IN
), comma aggiunto dall'art. 55 comma 1 lett. a), numero 2 del D.L. 22/6/2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall'art. 1 comma 777 lett. c) della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce che non è
riconosciuto alcun indennizzo per la irragionevole durata del processo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui di cui all'art. 96 18
c.p.c., e l'art. 5 quater della medesima legge, inserito dall'art. 55, comma 1, lettera f),
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
134, stabilisce che il Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore Parte_2
ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.
Inoltre l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 prevede che il magistrato con apposito e autonomo decreto revochi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede ( intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda ) o con colpa grave, vale a dire in mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. La norma di cui sopra risulta anche coerente con quanto disposto dall'art. 122 del D.P.R. 115 del 2002, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla indicazione al suo interno delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ( v. Cass.
civ. sez. I, 30/6/2023, n. 18563 ). In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 136 D.P.R. 115/2002 sono previste sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata ), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ( v. Corte Costituzionale, 17/07/2009, n. 19
In aggiunta, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il Giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis,
comma 3, D.Lgs. 28/2010 , introdotto dalla riforma CA ).
Si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio,
forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite.
Va considerato anche il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria ( avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è
quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta 20
di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
Fra l'altro l'art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del Ministro della giustizia 10/3/2014,
n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dall'art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.
Tutte le norme sopra menzionate individuano una unica tendenza legislativa e regolamentare, ormai dominante, nel senso di limitare le azioni e le impugnazioni pretestuose e con finalità dilatorie, cosicchè non può affermarsi che la regola di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. abbia natura eccezionale .
Tale linea si è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove in relazione all'art. 96 comma 1 c.p.c. Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485, in conformità al precedente già espresso da Cass. civ. sez. III, 5/5/2003, n. 6796 ma in contrasto con
Cass. civ. sez. I, 4/11/2005, n. 21393, è giunta alla conclusione che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria in base a quest'ultima norma non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli 21
oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare la ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danno la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza .
In realtà le ragioni dell'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. debbono ravvisarsi proprio nell'opportunità di rendere possibile l'applicazione della sanzione per lite temeraria, emancipando la parte vittoriosa ed il Giudice, rispettivamente, dall'onere di provare e di istruire il processo anche relativamente all'an ed al quantum del danno subìto dalla parte vittoriosa in giudizio per causa della temerarietà della lite.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. infatti, per quanto già evidenziato, si avvicina all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense, dei punitive ( o exemplary ) damages ( danni punitivi o esemplari, per i quali, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subìto, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave ), istituto ormai compatibile con l'ordinamento italiano laddove alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile ( v. sul punto Cass. civ. sez. un., 5/7/2017, n. 16601 e Cass. civ. sez. I, 7/3/2023,
n. 6723 ).
Vero è che è stata affermata pure la natura ibrida della suddetta condanna ex art. 96
comma 3 c.p.c. - insieme, riparatoria e indennitaria – tenuto conto delle finalità della misura. La norma, facendo riferimento alla condanna al pagamento di una somma,
segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo comma 3 è testualmente ( e 22
sistematicamente ), inoltre, collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui
all'art. 91", e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende ( o non è, comunque, esclusivamente ) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere,
peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa ( pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata,
chiamata in giudizio ) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subìto, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
Il fatto che la sanzione pecuniaria sia riconosciuta a favore della parte vittoriosa e non all'Erario è anche esso connaturato alla natura eterogenea della misura : per un verso, si tratta di un indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte vittoriosa che ha subìto
una conseguenza pregiudizievole dall'abuso del processo, peraltro, vi è la consapevolezza che la parte vittoriosa, più interessata dell'Erario, metterà in atto tutti gli strumenti atti a riscuotere interamente, velocemente e coercitivamente, la somma pecuniaria oggetto di condanna ( in tal senso cfr. Cass. civ. sez. II, 21/11/2017, n. 27623
).
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, mentre sotto quello soggettivo non è
necessario il requisito della malafede o della colpa grave, che comunque nel caso di
specie sussiste. Invero il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave, a differenza del comma 1. 23
Ora, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all'elemento soggettivo, ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., che configura una sanzione anche di carattere pubblicistico, non presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione ( v. Cass. civ. sez. III, 11/10/2018, n. 25176 ).
L'inciso iniziale della norma di cui al comma 3, che esordisce con un “in ogni caso”, va invece inteso nel senso di escludere la necessità della sussistenza di un danno risarcibile nonché dell'istanza di parte, e ciò al fine di differenziare la fattispecie da quella disciplinata dal comma 1, tradizionalmente configurata come una species del genus
della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Beninteso, l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c.,
di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi,
sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità ( cfr. Cass. civ. sez. III, 30/12/2023, n. 36593 ;
Cass. civ. sez. III, 3/3/2010, n. 5069 ).
Poiché le ipotesi di lite temeraria non sono tipizzate dal legislatore, esse vanno ricostruite necessariamente in via interpretativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità esistente sul punto. 24
Nel caso concretamente in esame per l'appunto ricorre una ipotesi di temerarietà, posto che difetta un minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, che sono state portate avanti in giudizio nonostante il fosse consapevole di non avere alcun titolo di detenzione dell'immobile, dato Pt_1
che la sua istanza di subentro era stata respinta dal e che la decisione Controparte_1
amministrativa di diniego era stata anche confermata in un giudizio di primo grado, il che significa che il presente giudizio è stato introdotto con la finalità, meramente dilatoria, di ritardare con la proposizione dell'opposizione l'attuazione dell'ordinanza di sgombero.
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o
«rimproverabile» alla stregua di una valutazione del giudicante non ancorata a parametri concretamente verificabili .
Neppure può seriamente affermarsi che la soccombenza conseguente ad una lite temeraria escluda la responsabilità della parte, comportando solo quella del difensore,
giacché questi è il mandatario della stessa parte la quale risponde per il fatto doloso o colposo del difensore nei confronti dei terzi ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav.,
16/4/1988, n. 3012 ).
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta per la lite temeraria, è
intervenuta la Corte costituzionale affermando che la somma al cui pagamento il
Giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale ( v. Corte costituzionale 6/6/2019, n. 139 ). La
determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può però essere parametrata all'indennizzo di cui alla L. n. 89 del 25
commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.,
laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria ( v. Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 ).
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma
3 c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno,
e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma
1 ( anche se con riguardo a quest'ultima fattispecie è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485 già menzionata,
secondo la quale non è necessario allegare e dimostrare lo specifico danno subìto dalla parte vittoriosa ), mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto Trib. Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla pronuncia
sulle spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del Giudice nella determinazione del quantum debeatur , al fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio, sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità,
vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione,
nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività. 26
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non
è ( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore.
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91 comma 1 c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma.
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale, posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta .
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in un multiplo, e più precisamente nel triplo,
rispetto all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( sulla correttezza di tale impostazione v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 30/11/2012, n. 21570 ;
v. anche Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 già menzionata;
Cass. civ. sez. III,
20/11/2020, n. 26435 ).
La liquidazione in questi termini si rende necessaria affinchè la misura abbia un effetto deterrente e persuasivo rispetto ad un contenzioso instaurato temerariamente ed un contenuto afflittivo non meramente simbolico, assolvendo così alla sua funzione di danno punitivo, vale a dire di sanzione che non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal 27
pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto, perché per tale ultimo scopo sarebbe sufficiente la previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c.
In proposito, data la ratio della norma, non potrebbe in alcun modo affermarsi che viene realizzato un indebito arricchimento della parte vittoriosa, perché la giusta causa sussiste, ed è costituita proprio dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 comma 3 c.p.c.,
la quale prescinde dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n. 17902 già menzionata ). Ciò
vale in considerazione della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi ( anche ) pubblici e quindi sia dell'incidenza della pendenza sulla capacità di risposta della amministrazione della giustizia nel suo complesso, sia dell'interesse della controparte ad evitare di essere coinvolta in un processo senza validi motivi, laddove invece, per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento.
Infine va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della di una sanzione Parte_2
pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 2.500, ridotta rispetto al massimo edittale, che è di euro 5.000, quale necessaria conseguenza della contestuale statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta l'opposizione all'esecuzione ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del Parte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 5.077 Controparte_1
per compensi;
28
c ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore del Parte_1
della somma di euro 15.231 a titolo di responsabilità aggravata per Controparte_1
lite temeraria;
d ) visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna al pagamento in favore Parte_1
della della somma di euro 2.500 . Parte_2
Napoli, 20/10/2025
Il G.U.
FE AN ZI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14956 ) .
220 ) .
2001 ( cosiddetta legge IN ), il quale, avendo natura risarcitoria ed essendo
Proc. 5510 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico FE AN ZI ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza dell' 8/10/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c.
e 281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5510/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Dei Mille n. 16 presso l'avv. Renato Spadaro , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla citazione in quanto apposta su foglio separato e a questa congiunta materialmente ex artt. 83 comma 3 c.p.c. e 18 comma 5 D.M. 21/2/2011 n. 44
ATTORE
E
con codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO Di AR in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco in data 15
settembre 2022 a rogito dal Notaio repertorio n. 22594 raccolta Persona_1
n.10527 e apposta in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliato in 2
Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza dell' 8/10/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha premesso Parte_1
di avere abitato sin dal 1990 nell'immobile sito in Napoli al viale IV Aprile n. 77 ( ex numero 63 ) edificio 24 sc. 2 piano 1 int. 2 al e che tale immobile, di PartitaIVA_2
proprietà del Comune di Napoli e adibito ad alloggio di edilizia economico popolare,
era stato detenuto, quale assegnataria in virtù di decreto n. 000012 del 12/1/1987, da e da con essa convivente, rispettivamente madre e Controparte_2 Persona_2
padre dell'attore.
La era deceduta il 12/6/2010 e era morto il 27/11/2010, CP_2 Persona_2
lasciando nella detenzione del cespite il solo attore, che con istanza PG n. 2011/1218 del
2/2/2011, aveva chiesto, ai sensi della l. Reg. Campania n. 18/1997, il subentro
nell'assegnazione, essendo a suo dire in possesso dei requisisti previsti dalla citata normativa regionale.
Con Disposizione dirigenziale n. 30 del 19/1/2021, notificata l'8/2/2021, l'ente locale aveva rigettato la richiesta di subentro, sul riscontro del difetto dei requisiti di cui all'art. 19 e 6 del Regolamento Regione Campania n. 11/2019, in quanto era Parte_1
titolare del diritto di proprietà su altro immobile, ubicato in Roma al Corso Duca di
Genova n. 253, nonché moroso nel pagamento dei canoni di locazione , per un importo pari, all' 1 agosto 2020, di euro 4.258,52. 3
Quindi con la diffida ex art. 30 Reg. Reg. Campania 11/2019 n. PG/2025/149675,
notificata il 27/2/2025, avente valore di titolo esecutivo, il aveva ordinato CP_1
all'attore il rilascio del cespite.
Ora, ha lamentato che esisteva già un titolo esecutivo, costituito dalla Parte_1
Diposizione dirigenziale n. 30 del 19/1/2021 di diniego della domanda di voltura,
emesso ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, norma che prevede un procedimento autonomo che si conclude con un provvedimento, a sua volta, munito di efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e basato su un presupposto diverso ( l'occupazione senza titolo e non la sopravvenuta decadenza da un titolo di assegnazione ).
In aggiunta, l'attore ha dedotto che la Disposizione dirigenziale n. 30, posta base della diffida, non era definitiva, perché ancora sub iudice, avendo egli chiesto con l'introduzione del distinto processo ex art. 447 bis c.p.c., contrassegnato dal numero di ruolo 3396/2021 R.G., che il Tribunale, annullata o disapplicata la Disposizione
dirigenziale predetta e accertato il suo diritto al subentro nell'assegnazione in proprio favore con riguardo all'immobile sito in Napoli al viale IV Aprile n. 77 ed. 24 sc. 2 pi. 1
int. 2 BU 070324020102, fosse condannato esso Comune alla formalizzazione dell'assegnazione ed alla stipula del relativo contratto di locazione.
Con sentenza n. 3008/2023 la X sez. del Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda e l'attore aveva interposto appello RG 3785/2023, tutt'ora in corso e in attesa di rifissazione d'udienza a seguito di scardinamento sezionale.
Di qui la richiesta, in via preliminare e cautelare, di sospendere il provvedimento di diffida in oggetto nonché il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello 3785/2023 R.G., e nel merito di disapplicare e/o annullare la diffida medesima.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio con il deposito di una comparsa di risposta e per il tramite dell'Avvocatura comunale, quale 4
proprietario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cui è causa, il CP_1
che ha eccepito in via preliminare che la sua diffida, seppur idoneo titolo
[...]
esecutivo per il rilascio, non era stata messa in esecuzione né mediante le ordinarie procedure esecutive né mediante l'emanazione della ordinanza di sgombero ex art. 823
c.c. , e nel merito la insussistenza del necessario titolo amministrativo e\o negoziale legittimante la detenzione del cespite impedisce all'attore di continuare ad occupare l'immobile comunale , da riconsegnare all'ente onde consentire di procedere all'assegnazione dello stesso ad altri soggetti (essi sì aventi diritto) nel pieno rispetto della procedura disciplinata dal Regolamento della Regione Campania n. 11/2019.
Il processo, instaurato nelle forme del rito ordinario, è stato mutato da questo Giudice in rito a cognizione semplificata, potendo essere deciso allo stato dei documenti prodotti dalle parti nella fase istruttoria.
Nell'ambito nella presente controversia, avente ad oggetto il rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva, il petitum sostanziale della domanda attorea è costituito con tutta evidenza dalla richiesta di annullamento dell'ingiunzione di sgombero dell'alloggio. In proposito sono stati dedotti vizi di legittimità derivata del provvedimento con cui si intima lo sgombero, perché, secondo l'opponente, emesso in violazione di regole procedurali nonché ingiustamente, vale a dire senza tener conto della sussistenza di tutti i presupposti per la continuazione del rapporto locativo.
In siffatto contesto, la situazione giuridica della ricorrente nel giudizio è di diritto soggettivo, perché la pretesa di conservare la disponibilità del bene si oppone ad un provvedimento dell'amministrazione comunale, di ordine di rilascio dell'immobile ad uso abitativo occupato senza titolo, che non è esito della valutazione dell'interesse pubblico nell'esercizio del potere discrezionale, ma è atto imposto dalla legge ( nella 5
fattispecie dall'art. 30 comma 1 L. reg. Campania 2 luglio 1997 n. 18 ) come forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica. Vale infatti il principio secondo il quale la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della
P.A., di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo,
rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse, il che vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi ( quali l'
ordine di sgombero ), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del
Giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene ( v. Cass. civ. sez. un., 26/12/2024, n. 34502 ).
In altri termini, in base alla disciplina di cui all'art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 L. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica – senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del Giudice Amministrativo non
è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della P.A. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, sgombero, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato,
ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di 6
accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.
Quanto alla qualificazione giuridica delle domande attoree, occorre aver riguardo al quadro normativo che disciplina la materia. Come è noto, la materia dell'edilizia pubblica residenziale, trasferita alle Regioni con D.P.R. n. 616 del 1977, continua ad essere regolata dalla legislazione concorrente di Stato ( D.P.R. 30 dicembre 1972 n.
1035 ) e Regioni ( per la Campania, la legge regionale 2 luglio 1977 n. 18, come successivamente modificata, per quanto qui interessa, dalla legge regionale 14 aprile
2000 n. 13 ).
La legislazione concorrente attribuisce, in particolare, al un potere di CP_1
autotutela, allo scopo di consentire all'ente di munirsi di un titolo esecutivo senza la necessità di adire il Giudice, esercitabile unilateralmente mediante un decreto emesso dal Sindaco territorialmente competente o dal dirigente amministrativo di settore e contenente l'ordine al privato detentore di rilascio dell'immobile.
La legge nazionale conferisce tale potere in quattro ipotesi : la decadenza dall'assegnazione ( art. 11 ), l'annullamento dell'assegnazione ( art. 16 ), la revoca ( art. 17 ) e l'occupazione senza titolo dell'alloggio ( art. 18 ).
Quest'ultima ipotesi, che interessa nel caso di specie, è anche prevista dall'art. 30 della legge regionale n. 18/1997, che attribuisce all'ordinanza di rilascio degli immobili occupati senza titolo la natura di titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474
c.p.c.
Per essa, poi, anche il terzo comma dell'art. 18 della legge statale, che regola l'ipotesi dell'occupazione senza titolo, con il richiamo all'art. 11 comma 12, che riguarda il caso della decadenza dall'assegnazione, dispone che il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio. 7
Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento di rilascio e sgombero impugnato dall'attore costituisce esercizio del potere di autotutela ( non discrezionale ma vincolato
) attribuito dall'art. 18 del D.P.R. n. 1035 del 1372 e dall'art. 30 della legge regionale n.
18 del 1997.
Successivamente, l'art. 3 comma 4 lett. b) della L. Reg. 1/2016 ha autorizzato la Giunta
regionale a disciplinare con propri regolamenti il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, attraverso un riordino istituzionale organizzativo del sistema in Campania dell'edilizia residenziale pubblica. Ed in virtù della predetta autorizzazione è stato, per l'appunto, approvato il regolamento regionale 11/2019, il cui art. 30, come detto, confermando ( e non già innovando ) il quadro normativo esistente appena delineato, ha semplicemente ribadito che la diffida di sgombero costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., trattandosi di un atto vincolato di autotutela avente natura di titolo esecutivo previsto dalla legge nei confronti dell'occupante abusivo.
Ne deriva che le domande attoree concretizzano una opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto si risolvono nella contestazione del diritto di procedere esecutivamente al rilascio, preannunciato dalla diffida, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La posizione dell'occupante che si oppone al rilascio dell'immobile sostenendo, per qualsiasi motivo, la illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, infatti, non è diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti ( cfr. Cass. civ. sez. un., 7/7/2011, n. 8
L'ordinanza comunale di sgombero costituisce, più precisamente, un titolo esecutivo extragiudiziale, cosicchè con l'opposizione è possibile far valere anche i vizi di formazione del titolo, e non solo gli eventi successivi. Detto altrimenti, di regola per i titoli stragiudiziali è possibile dedurre, in sede di opposizione all'esecuzione, anche vizi del titolo ed è possibile mettere in discussione l'esistenza del diritto in esso consacrato,
sotto i profili della certezza, liquidità ed esigibilità, nonché del rapporto sottostante,
mentre, laddove il titolo sia di natura giudiziale, possono essere dedotti in sede di opposizione all'esecuzione solo quei fatti modificativi o estintivi della pretesa del creditore che, per essere venuti ad esistenza successivamente alla formazione del titolo,
non possono che essere presi in considerazione nell'ambito del giudizio di merito ovvero in sede di impugnazione della sentenza conclusiva dello stesso , in caso di loro omessa od errata considerazione da parte del Giudice di prime cure ( v. Cass. civ. sez. I,
4/3/2025, n. 5719 ).
Ora, tutti i motivi di opposizione fatti valere dal per affermare la propria qualità Pt_1
di conduttore dell'immobile o comunque la illegittimità del presupposto dell'ordinanza di sgombero, costituito dal difetto della sua qualità di assegnatario dell'immobile,
costituiscono oggetto di un distinto giudizio, già pendente in fase di appello, e saranno decisi in quella sede. L'affermazione da parte dell'attore della duplicazione, per effetto dell'ordinanza di sgombero, del titolo esecutivo, è comunque nel merito palesemente errata, atteso che il diniego del subentro non costituisce di per sé titolo esecutivo per il rilascio, ma costituisce semmai il presupposto per l'emissione della diffida di sgombero,
come è evidente anche dalla semplice lettura della disposizione dirigenziale n. 30 del
19/1/2021, che non conteneva alcun ordine di rilascio ed anzi al punto 2 del dispositivo stabiliva l'invio del provvedimento medesimo all'
[...]
che, nei termini di legge, avrebbe dovuto successivamente Controparte_3 9
dare avvio alla distinta procedura di recupero del cespite nella disponibilità dell'ente locale.
In altri termini, il mancato accoglimentgo della istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia economico popolare, quale provvedimento meramente negativo e non limitativo, in sé per sé, della sfera giuridica del destinatario, evidenziava semplicemente che il non aveva alcun titolo per occupare l'immobile, e su tale Pt_1
presupposto il Comune ha iniziato il distinto procedimento di sgombero.
Invero in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, ancorchè disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, perché gli attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare l'assegnatario stesso ( v. Cass. civ. sez. VI,
11/7/2018, n. 18237 ), di tal che in caso di morte dell'assegnatario originario si determina la cessazione dell'assegnazione - locazione e il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'articolo 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 ( norma nazionale di legge, fra l'altro sovraordinata rispetto alla normativa regionale di natura regolamentare e quindi subordinata, che riconosce un diritto all'assegnazione ), che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico ( v. Cass. civ. sez. III, 7/6/2023, n. 16063 ;
Cass. civ. sez. III, 5/1/2023, n. 234 ; Cass. civ. sez. VI, 22/4/2021, n. 10587 ), il che è lo stesso che dire che la successione nel contratto non può avvenire in modo tacito per acquiescenza o fatti concludenti, ma richiede sempre un provvedimento formale ( v. 10
Cass. civ. sez. un., 20/7/2021, n. 20761 ) di voltura del contratto, che nel caso di specie manca.
In questa sede non si può pertanto che dare atto che effettivamente difetta un titolo giustificativo della detenzione in capo al del bene alla attualità, salva futura Pt_1
diversa decisione della Corte di Appello di Napoli, e che la diffida oggetto di impugnazione è legittima.
In definitiva, l'opposizione all'esecuzione proposta dal va respinta. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II,
11/2/2022, n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 26.000, quale indicato in citazione .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma
1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è
tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di 11
questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo non possono però essere aggiunte l'IVA e la CPA quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che di regola sono dovute “in ogni caso” e quindi seguono automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ). Invero per la fattispecie in esame trova applicazione la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il
1 gennaio 2006 ) che, all'art. 1 comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le somme finalizzate
alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche
disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico
del datore di lavoro". La disposizione legislativa citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali , e la questione di legittimità della stessa è stata considerata infondata dalla 12
Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009 ( v. Cass. civ. sez. II, 5/2/2024, n.
3242 ). In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'Avvocatura interna dell'ente pubblico comprendono anche gli oneri previdenziali e che, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza – non può la P.A.
ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi ( cfr.
Cass. civ. sez. lav., 19/2/2025, n. 4399 ).
Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì di ufficio apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che il ha agito in giudizio Pt_1
pretestuosamente .
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96
c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I,
30/7/2010, n. 17902 ). Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare ( v.
Tribunale Piacenza, 7/12/2010 ), per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello Stato ( cfr. Trib. Piacenza, 22/11/2010 ), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata. La competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96
comma 1 c.p.c. ( v. su quest'ultimo punto Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al Giudice competente a conoscere della domanda principale, la 13
cui competenza viene individuata dal valore della domanda, il che significa che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. ha natura accessoria rispetto alla decisione sull'oggetto della domanda principale. In proposito, la eventuale istanza formulata ex art. 96 c.p.c., trovando il suo naturale ambito solo all'interno del processo, quasi come se fosse un'estensione della decisione sulle spese, non è comunque equiparabile ad una domanda riconvenzionale ( v. sul punto Cass. civ., sez. III, 16/6/1997, n. 5391 ) .
La norma punisce quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost.,
possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius , e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile,
in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. ( efficienza e ragionevole durata che dovrebbero essere garantiti dalla diminuzione del contenzioso,
mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali ), posto che prescinde dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285
) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile,
ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria ( l'accentuazione della rilevanza della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi pubblici è espressa da
Trib. Roma, sez. Ostia, sent. 9 dicembre 2010 e Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, ed in particolare da Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011, nonché da Cass. pen. sez. VI,
11/2/2011, n. 5300 ), sia l'interesse specifico della controparte ad una durata ragionevole del processo al fine di ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia e ad evitare di essere coinvolta in una lite ingiusta, perché l'importo della pena pecuniaria va in suo favore, e non dello Stato, atteso che già il solo fatto di dovere sostenere un 14
giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio. L'obiettivo del legislatore è di assicurare una maggiore effettività,
ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da tale condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ( v. Corte costituzionale, 23/6/2016,
n. 152 ).
Recentemente all'art. 96 c.p.c. è stato comunque aggiunto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 ( cosiddetta riforma CA del processo civile ), un quarto comma, che contiene,
con riguardo ai giudizi introdotti nella vigenza della riforma medesima, la previsione per cui nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo
comma di tale disposizione, il Giudice commina alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della a Parte_2
compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. Quindi per la prima volta il legislatore, nel tentativo di rendere effettivi i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, statuisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla norma, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende.
In tal senso può concludersi che in tanto è legittima la limitazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio operata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è posta a tutela di altri interessi, di natura pubblicistica e di pari rilievo costituzionale, costituiti 15
dalla efficienza della amministrazione della giustizia e dalla ragionevole durata dei processi, cui viene data la prevalenza dalla norma in esame. In altri termini, “con la
nuova previsione dell'art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio
che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d.
condanne punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la
parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso
che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di
definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da
ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici
primari dello Stato.” ( Trib. Varese, 23/1/2010 ) .
Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle Sezioni Unite civili della Cassazione ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo
Cass. civ. sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella discrezionalità del legislatore far prevalere l'uno o l'altro interesse di eguale rango,
purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ).
Il nuovo rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità
di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
Tale intento è rivelato non solo dai lavori preparatori ma anche dal precedente legislativo costituito dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., come presa d'atto dell'inadeguatezza a tale fine dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., nonché dagli elementi costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi in primo luogo alla pronunciabilità di ufficio ( sulla rilevabilità
di ufficio come indice della sussistenza di un interesse pubblico v. Cass. civ. sez. I, 16
7/4/2000, n. 4376 e Cass. civ. sez. III, 27/9/2011, n. 19730 ) e poi alla irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 3, di un pregiudizio effettivo per la controparte, derivante dalla lite temeraria.
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per l'appunto può essere emessa d'ufficio,
non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna, a differenza di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., ed è discrezionale dunque sia nell' an che nel quantum.
Essa non abbisogna neppure della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c., costituendo "posteríus" e non "prius" logico della decisione di merito ( cfr. Tribunale di Piacenza, 15/11/2011 ).
L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la sua natura ibrida di pena pecuniaria privata e nello stesso tempo finalizzata alla tutela di interessi pubblici,
costituisce una assoluta novità per l'ordinamento giuridico italiano, anche rispetto alla precedente previsione, abrogata proprio contestualmente alla sua introduzione, dell'art. 385 comma 4 c.p.c. Essa si inserisce in una linea di tendenza inaugurata nel 2006 con la riforma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., laddove il legislatore ha imposto di motivare specificamente la compensazione ed ha richiesto il presupposto di gravi ed eccezionali ragioni in sostituzione dei giusti motivi, con il chiaro intento di favorire l'accollo delle spese in base al principio della soccombenza, e nel contempo ha introdotto l'art. 385
comma 4 c.p.c., successivamente abrogato, sulla condanna per lite temeraria nel giudizio di Cassazione. Tale linea di tendenza è proseguita nel 2009 per l'appunto con l'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e successivamente con la nuova formulazione,
inserita con l'art. 27 L. 12/11/2011 n. 183, dell'art. 283 comma 2 c.p.c.
Una ulteriore innovazione legislativa in materia è costituita dalla previsione del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello, che disciplina un giudizio 17
d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti ( nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ) , oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ( art. 54 D.L. n. 83 del 2012, c.d.
decreto «crescita» ). Successivamente, con il D.Lgs. 149/2022 l'art. 348 bis c.p.c. è
stato riformulato e l'art. 348 ter è stato abrogato, avendo il legislatore considerata opportuna la decisione nel merito dell'impugnazione anche quando risulti subito manifestamente infondata e avendo spostato quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 348 ter , nella sua precedente formulazione, all'interno dell'art. 360 c.p.c.
Inoltre l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto il comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, per cui “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”. Trattasi infatti di norma che assolve anche alla funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( cfr. Cass.
civ. sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ).
A sua volta, l'art. 2 comma 2–quinquies lett. a) della L. 89/2001 ( cosiddetta legge IN
), comma aggiunto dall'art. 55 comma 1 lett. a), numero 2 del D.L. 22/6/2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall'art. 1 comma 777 lett. c) della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce che non è
riconosciuto alcun indennizzo per la irragionevole durata del processo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui di cui all'art. 96 18
c.p.c., e l'art. 5 quater della medesima legge, inserito dall'art. 55, comma 1, lettera f),
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
134, stabilisce che il Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore Parte_2
ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.
Inoltre l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 prevede che il magistrato con apposito e autonomo decreto revochi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede ( intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda ) o con colpa grave, vale a dire in mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. La norma di cui sopra risulta anche coerente con quanto disposto dall'art. 122 del D.P.R. 115 del 2002, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla indicazione al suo interno delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ( v. Cass.
civ. sez. I, 30/6/2023, n. 18563 ). In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 136 D.P.R. 115/2002 sono previste sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata ), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ( v. Corte Costituzionale, 17/07/2009, n. 19
In aggiunta, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il Giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis,
comma 3, D.Lgs. 28/2010 , introdotto dalla riforma CA ).
Si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio,
forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite.
Va considerato anche il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria ( avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è
quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta 20
di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
Fra l'altro l'art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del Ministro della giustizia 10/3/2014,
n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dall'art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.
Tutte le norme sopra menzionate individuano una unica tendenza legislativa e regolamentare, ormai dominante, nel senso di limitare le azioni e le impugnazioni pretestuose e con finalità dilatorie, cosicchè non può affermarsi che la regola di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. abbia natura eccezionale .
Tale linea si è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove in relazione all'art. 96 comma 1 c.p.c. Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485, in conformità al precedente già espresso da Cass. civ. sez. III, 5/5/2003, n. 6796 ma in contrasto con
Cass. civ. sez. I, 4/11/2005, n. 21393, è giunta alla conclusione che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria in base a quest'ultima norma non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli 21
oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare la ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danno la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza .
In realtà le ragioni dell'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. debbono ravvisarsi proprio nell'opportunità di rendere possibile l'applicazione della sanzione per lite temeraria, emancipando la parte vittoriosa ed il Giudice, rispettivamente, dall'onere di provare e di istruire il processo anche relativamente all'an ed al quantum del danno subìto dalla parte vittoriosa in giudizio per causa della temerarietà della lite.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. infatti, per quanto già evidenziato, si avvicina all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense, dei punitive ( o exemplary ) damages ( danni punitivi o esemplari, per i quali, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subìto, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave ), istituto ormai compatibile con l'ordinamento italiano laddove alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile ( v. sul punto Cass. civ. sez. un., 5/7/2017, n. 16601 e Cass. civ. sez. I, 7/3/2023,
n. 6723 ).
Vero è che è stata affermata pure la natura ibrida della suddetta condanna ex art. 96
comma 3 c.p.c. - insieme, riparatoria e indennitaria – tenuto conto delle finalità della misura. La norma, facendo riferimento alla condanna al pagamento di una somma,
segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo comma 3 è testualmente ( e 22
sistematicamente ), inoltre, collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui
all'art. 91", e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende ( o non è, comunque, esclusivamente ) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere,
peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa ( pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata,
chiamata in giudizio ) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subìto, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
Il fatto che la sanzione pecuniaria sia riconosciuta a favore della parte vittoriosa e non all'Erario è anche esso connaturato alla natura eterogenea della misura : per un verso, si tratta di un indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte vittoriosa che ha subìto
una conseguenza pregiudizievole dall'abuso del processo, peraltro, vi è la consapevolezza che la parte vittoriosa, più interessata dell'Erario, metterà in atto tutti gli strumenti atti a riscuotere interamente, velocemente e coercitivamente, la somma pecuniaria oggetto di condanna ( in tal senso cfr. Cass. civ. sez. II, 21/11/2017, n. 27623
).
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, mentre sotto quello soggettivo non è
necessario il requisito della malafede o della colpa grave, che comunque nel caso di
specie sussiste. Invero il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave, a differenza del comma 1. 23
Ora, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all'elemento soggettivo, ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., che configura una sanzione anche di carattere pubblicistico, non presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione ( v. Cass. civ. sez. III, 11/10/2018, n. 25176 ).
L'inciso iniziale della norma di cui al comma 3, che esordisce con un “in ogni caso”, va invece inteso nel senso di escludere la necessità della sussistenza di un danno risarcibile nonché dell'istanza di parte, e ciò al fine di differenziare la fattispecie da quella disciplinata dal comma 1, tradizionalmente configurata come una species del genus
della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Beninteso, l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c.,
di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi,
sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità ( cfr. Cass. civ. sez. III, 30/12/2023, n. 36593 ;
Cass. civ. sez. III, 3/3/2010, n. 5069 ).
Poiché le ipotesi di lite temeraria non sono tipizzate dal legislatore, esse vanno ricostruite necessariamente in via interpretativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità esistente sul punto. 24
Nel caso concretamente in esame per l'appunto ricorre una ipotesi di temerarietà, posto che difetta un minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, che sono state portate avanti in giudizio nonostante il fosse consapevole di non avere alcun titolo di detenzione dell'immobile, dato Pt_1
che la sua istanza di subentro era stata respinta dal e che la decisione Controparte_1
amministrativa di diniego era stata anche confermata in un giudizio di primo grado, il che significa che il presente giudizio è stato introdotto con la finalità, meramente dilatoria, di ritardare con la proposizione dell'opposizione l'attuazione dell'ordinanza di sgombero.
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o
«rimproverabile» alla stregua di una valutazione del giudicante non ancorata a parametri concretamente verificabili .
Neppure può seriamente affermarsi che la soccombenza conseguente ad una lite temeraria escluda la responsabilità della parte, comportando solo quella del difensore,
giacché questi è il mandatario della stessa parte la quale risponde per il fatto doloso o colposo del difensore nei confronti dei terzi ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav.,
16/4/1988, n. 3012 ).
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta per la lite temeraria, è
intervenuta la Corte costituzionale affermando che la somma al cui pagamento il
Giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale ( v. Corte costituzionale 6/6/2019, n. 139 ). La
determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può però essere parametrata all'indennizzo di cui alla L. n. 89 del 25
commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.,
laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria ( v. Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 ).
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma
3 c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno,
e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma
1 ( anche se con riguardo a quest'ultima fattispecie è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485 già menzionata,
secondo la quale non è necessario allegare e dimostrare lo specifico danno subìto dalla parte vittoriosa ), mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto Trib. Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla pronuncia
sulle spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del Giudice nella determinazione del quantum debeatur , al fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio, sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità,
vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione,
nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività. 26
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non
è ( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore.
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91 comma 1 c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma.
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale, posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta .
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in un multiplo, e più precisamente nel triplo,
rispetto all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( sulla correttezza di tale impostazione v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 30/11/2012, n. 21570 ;
v. anche Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 già menzionata;
Cass. civ. sez. III,
20/11/2020, n. 26435 ).
La liquidazione in questi termini si rende necessaria affinchè la misura abbia un effetto deterrente e persuasivo rispetto ad un contenzioso instaurato temerariamente ed un contenuto afflittivo non meramente simbolico, assolvendo così alla sua funzione di danno punitivo, vale a dire di sanzione che non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal 27
pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto, perché per tale ultimo scopo sarebbe sufficiente la previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c.
In proposito, data la ratio della norma, non potrebbe in alcun modo affermarsi che viene realizzato un indebito arricchimento della parte vittoriosa, perché la giusta causa sussiste, ed è costituita proprio dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 comma 3 c.p.c.,
la quale prescinde dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n. 17902 già menzionata ). Ciò
vale in considerazione della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi ( anche ) pubblici e quindi sia dell'incidenza della pendenza sulla capacità di risposta della amministrazione della giustizia nel suo complesso, sia dell'interesse della controparte ad evitare di essere coinvolta in un processo senza validi motivi, laddove invece, per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento.
Infine va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della di una sanzione Parte_2
pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 2.500, ridotta rispetto al massimo edittale, che è di euro 5.000, quale necessaria conseguenza della contestuale statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta l'opposizione all'esecuzione ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del Parte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 5.077 Controparte_1
per compensi;
28
c ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore del Parte_1
della somma di euro 15.231 a titolo di responsabilità aggravata per Controparte_1
lite temeraria;
d ) visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna al pagamento in favore Parte_1
della della somma di euro 2.500 . Parte_2
Napoli, 20/10/2025
Il G.U.
FE AN ZI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14956 ) .
220 ) .
2001 ( cosiddetta legge IN ), il quale, avendo natura risarcitoria ed essendo