TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 14137/2024, promossa da:
- Avv. PATANE' ROBERTA, Avv. Parte_1 Parte_2
PATANE' GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
- Avv. GIUSTINIANI MARCELLO, Avv. CONTI MARIA GIOVANNA Controparte_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute:
-nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 10,00/11,20/12,80 e nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80:
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti: A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella A e punto 5 dal Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016 (“intera indennità di utilizzazione/condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/traghettamento”); e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di Euro 1.420,01 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2020 sino al mese di agosto del 2024, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società al pagamento in favore del sig. Controparte_1 [...] della somma di Euro 3.247,62 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo Parte_2 di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2020 sino al mese di agosto del 2024, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano nell 00,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 14137/2024, promossa da:
- Avv. PATANE' ROBERTA, Avv. Parte_1 Parte_2
PATANE' GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
- Avv. GIUSTINIANI MARCELLO, Avv. CONTI MARIA GIOVANNA Controparte_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute:
-nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 10,00/11,20/12,80 e nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80:
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti: A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella A e punto 5 dal Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016 (“intera indennità di utilizzazione/condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/traghettamento”); e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di Euro 1.420,01 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2020 sino al mese di agosto del 2024, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società al pagamento in favore del sig. Controparte_1 [...] della somma di Euro 3.247,62 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo Parte_2 di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2020 sino al mese di agosto del 2024, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano nell 00,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison