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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/12/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3303/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3303/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Debora Parte_1 C.F._1
Tartaglino;
ATTORE contro
, (C.F. ) nella qualità di titolare dell'LB Controparte_1 CodiceFiscale_2
IL GOLFO, con sede in Follonica, Via Buozzi n.6 (Part. IVA , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Gaia Diodà;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Grosseto, CP_1
, nella qualità di titolare dell'LB IL GOLFO, al fine di far accertare e dichiarare
[...]
l'illegittimità dell'installazione di alcuni condizionatori eseguita dal convenuto sulla facciata dello stabile condominiale, per violazione dell'art. 3 e 41 n. 2° del Regolamento Condominiale, nonché dell'art. 1102 c.c.; per l'effetto, ha chiesto la condanna del convenuto alla immediata rimozione, a proprie spese, dei manufatti in questione;
in via subordinata, in caso di accertata legittimità dell'installazione, ha chiesto accertarsi l'avvenuta lesione del diritto alla salute, ed, in ogni caso,
l'incidenza dei suddetti manufatti sulla normale attività di vita dei Condomini a causa delle emissioni di vibrazioni e rumori molesti;
per l'effetto, ha chiesto ordinarsi la loro immediata rimozione e/o messa pagina 1 di 6 a norma, nonché l'eventuale risarcimento del danno, da quantificarsi in sede di CTU;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituito in giudizio , nella Controparte_1 qualità di titolare dell'LB IL GOLFO, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione alla domanda avanzata in nome e per conto della generalità dei condomini;
nel merito, ha chiesto respingersi tutte le domande formulate da poiché infondate in fatto e in Parte_1 diritto e comunque non provate;
il tutto con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie, ammesse ed espletate prove per testimoni e per interpello, dopodiché la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.09.2025 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ex art. 163 e 164 c.p.c. per omessa o insufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto inerenti alla fattispecie dedotta in giudizio;
sul punto, è stato chiarito in giurisprudenza la nullità dell'atto si produce, a norma della disciplina processuale richiamata, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018
e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha sostenuto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, l'illegittimità dell'installazione dei condizionatori effettuata dal convenuto, per violazione dell'art. 3 e 41 n. 2° del Regolamento
Condominiale, nonché dell'art. 1102 c.c. chiedendone la condanna alla immediata rimozione a proprie spese. Solo in via subordinata, in caso di accertata legittimità dell'installazione, ha chiesto accertarsi l'avvenuta lesione del diritto alla salute, ed, in ogni caso, l'incidenza dei suddetti manufatti sulla normale attività di vita dei Condomini a causa delle emissioni di vibrazioni e rumori molesti. Anche in relazione a tale domanda, ha chiesto ordinarsi la loro immediata rimozione e/o messa a norma a cura e spese del convenuto, nonché l'eventuale risarcimento del danno, così come da quantificarsi in sede di
CTU. pagina 2 di 6 Si osserva come risulti pacifico, oltre che ampiamente provato dall'istruttoria, che l'installazione dei manufatti per cui è causa sia avvenuto, ad opera del convenuto, senza una previa Delibera assembleare autorizzativa.
Ciò posto, premessa la legittimazione attiva dell'attore unicamente in relazione alle domande aventi ad oggetto propri diritti soggettivi (e non anche in relazione a situazioni giuridiche soggettive facenti capo ad altri condomini, ovvero alla generalità di essi), va rilevato innanzitutto che, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cassazione Sentenza n. 17975/2024) "il singolo condomino può installare, sulle parti comuni, un impianto di condizionamento d'aria a servizio della propria unità immobiliare, senza necessità di autorizzazione assembleare, purché tale installazione non comporti modificazione delle parti comuni, alterazione della loro destinazione, né impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso. Ciò atteso che, in tema di innovazioni sulle parti comuni, il limite all'immutazione della cosa comune, di cui all'art. 1120, comma 2, c.c., non coincide con il mero disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione, ma consiste nella concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità, potendo tenersi conto di specificità che costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo" (cfr. Cassazione, Sentenza n. 17975/2024 del 01-07-
2024; Cass. n. 24960 del 2016).
In altri termini, ai sensi dell'art. 1120 c.c., l'installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d'aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione. Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt'al più significare l'inesistenza o l'esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all'installazione (cfr. Cassazione,
Sentenza n. 17975/2024 del 01-07-2024).
È dunque da rilevarsi che, in linea di principio, la mancanza di una delibera condominiale autorizzativa non precludeva, nel caso di specie, l'installazione dei condizionatori d'aria, peraltro eseguita negli anni non solo dal titolare dei locali dell'Albergo, ma anche da altri condomini, tra cui lo stesso attore, senza una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale (cfr. verbale di interpello del 14 aprile 2021 laddove il ha confermato di aver istallato un climatizzatore nel 2010 senza Pt_1 chiedere l'autorizzazione al condominio, aggiungendo che ciò avvenne “in quanto c'erano dei precedenti”).
Non risulta quindi sussistere, da un punto di vista formale, alcun divieto in tal senso, posto che il regolamento condominiale invocato dal non vieta espressamente l'istallazione di Pt_1 condizionatori né disciplina la loro apposizione, né sono emersi in corso di causa divieti di altro genere pagina 3 di 6 previsti da regolamenti comunali. Risulta anzi pacifico che, a seguito di un sopralluogo nel giugno del
2018 del tecnico responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata assieme al comando di Polizia Municipale, si accertò che le n° 10 unità esterne di condizionamento per cui è causa, installate sulla facciata dell'albergo stesso in corrispondenza dei balconi, rientrano tra le opere interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 137 LRT 65/14.
Da un punto di vista sostanziale, non è emerso all'esito dell'istruttoria che l'installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un'unità immobiliare del convenuto determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso (essendo anzi ciò avvenuto, come visto, in precedenza).
Invero, non è stata provato nemmeno che le opere eseguite dal sig. abbiano potuto CP_1 compromettere la stabilità od alterare l'estetica dell'edificio, o comunque arrecare danni all'attore.
Sul punto, si osserva, innanzitutto, che la situazione di fatto attuale e quella originaria dell'edificio è quella rappresentata dalle fotografie costituenti l'allegato n° 3 alla comparsa di risposta del convenuto
Albergo il Golfo, come confermato dai testi escussi, le cui deposizioni sono da ritenersi del tutto credibili nonché prive di contraddizioni intrinseche.
In particolare, il teste sentito all'udienza del 22 novembre 2022, ha confermato che l'area in Tes_1 cui è edificato l'Albergo il Golfo non risulta soggetto a vincoli urbanistici particolari e che “le unità esterne dei condizionatori non necessitano di autorizzazione alcuna che è invece richiesta per altri interventi, quali a titolo esemplificativo canne fumarie o tettoie” (cfr. verbale di udienza del 22 novembre 2022).
La teste nel riconoscere l'edificio di via Buozzi n° 6 nella foto mostratale e che Testimone_2 ritrae il all'interno del quale vi è anche l'albergo del ha anche confermato Parte_2 CP_1
l'avvenuta modificazione negli anni della situazione di fatto dell'edificio, comprensivo dell'albergo, così dimostrando quanto la facciata e i prospetti originari del siano stati modificati nel Parte_2 tempo, per effetto di interventi stratificati ad opera di singoli condomini e di una pizzeria posta al piano terra dell'edificio, che rendono ragionevolmente difficile la individuazione delle linee architettoniche originarie.
Anche l'amministratrice di condominio sig.ra escussa come teste all'udienza del 7 luglio 2021, Per_1 ha confermato che molti condomini, tra i quali proprio – odierno attore – avevano Parte_1 già in precedenza (rispetto all'intervento dell'albergo il Golfo) istallato gli impianti di condizionamento, e ciò senza comunicare neppure la loro intenzione all'Assemblea (cfr. verbale di udienza del 7 luglio 2021).
pagina 4 di 6 Quanto poi ai rumori molesti lamentati dall'attore, deve rilevarsi che nessuna prova affidabile è stata acquisita sul punto. L'unica persona in grado di riferire sulle caratteristiche e sulla classe dei condizionatori – il tecnico che li ha installati – ha confermato che si tratta di macchine in classe “A++”, ritenute particolarmente silenziose. In particolare, il teste tecnico della Soc. Testimone_3
Bioconsult corrente in Follonica, Via Isonzo n.
8 - escusso all'udienza del 4 ottobre 2023, ha riferito “di aver fatto un sopralluogo in un appartamento posto al di sopra dell'albergo Il Golfo, su incarico di
, proprietario dell'appartamento stesso”, precisando poi di essere stato incaricato Parte_1 dal “di fare una misurazione del rumore, che si supponeva provenisse da un impianto”. Lo Pt_1 stesso teste ha poi riferito che “non si conosceva all'epoca di che impianto si trattasse, né in quale locale esattamente fosse collocato, se nell'albergo o in una pizzeria posta anch'essa nello stesso stabile” e che in quella occasione, constatò “che non vi era rumore, circostanza della quale prese atto anche l'avvocato del il quale disse che era inutile eseguire i rilievi” e congedando il tecnico Pt_1
(cfr. verbale di udienza del 4 ottobre 2023).
Anche il teste idraulico titolare della ditta che ha istallato i manufatti per Tes_4 CP_1 Tes_5 cui è causa, ha dichiarato che questi erano di marca “Midea mod 2017 classe A++”, ossia modelli istallabili in ogni appartamento, con dimensioni ridotte e con caratteristiche foniche particolari, tali da renderli molto silenziosi (cfr. verbale di udienza del 13.05.2025).
Lo stesso teste ha anche riconosciuto le fotografie di cui al documento n. 3 di parte convenuta
(composto di un totale di n. 6 (sei) fotografie), confermando che “in occasione del lavoro svolto il prospetto dell'edificio si presentava così come da foto”, riconoscendo in particolare la presenza di una veranda a piano strada riferibile alla pizzeria ”, precisando che “la veranda della pizzeria è Parte_3 quella che si vede nella fotografia n. 3.4” (cfr. verbale di udienza del 13.05.2025).
Lo stesso teste ha riconosciuto anche la veranda dell'appartamento al piano secondo (fotografia n. 3.1), ovvero un terrazzo chiuso a vetri e intelaiatura metallica, specificando che la stessa è riferibile ad un condomino, dichiarando infine che, al momento del suo intervento, “sul prospetto dell'edificio erano presenti tubazioni e cavi elettrici” (cfr. verbale di udienza del 13.05.2025).
Invero, i testi escussi hanno sostanzialmente riconosciuto lo stato dell'immobile nelle fotografie agli atti, le quali ben documentano l'aspetto non uniforme della facciata condominiale, così determinatosi per effetto di stratificati interventi ad iniziativa dei singoli condomini e della pizzeria che occupa i locali del piano terreno, nonché in ragione della presenza di tubazioni, cavi elettrici e motori di condizionatori d'aria lungo gran parte della facciata condominiale.
Del resto, anche le risultanze dell'interrogatorio formale del sig. reso il 14 aprile Parte_1
2021 hanno, come visto, confermato che lo stesso attore installò un climatizzatore nel 2010 senza pagina 5 di 6 chiedere l'autorizzazione al condominio “in quanto c'erano dei precedenti” (cfr. verbale di interpello del 14 aprile 2021).
Va anche rilevato che (i) il verbale della riunione assembleare del giorno 15 luglio 2017 ha evidenziato che l'asserita fonte dei rumori molesti non poteva farsi risalire con certezza all'uso dei condizionatori dell'Hotel il Golfo;
(ii) può presumersi che l'Assemblea non si sia mai pronunciata in merito alla installazione dei condizionatori anche in ragione della probabile indifferenza della maggioranza dei condomini rispetto ad un problema sollevato unicamente dall'attore e che non è stato mai condiviso dal
; (iii) non vi è prova che altri condomini abbiano mai rilevato alcun danno estetico Parte_2 all'edificio comune, né tanto meno problematiche dovute al rumore dei manufatti, quand'anche continuamente in funzione durante l'estate.
Tutte le suesposte circostanze, valutate unitamente ad ogni altra evidenza istruttoria, depongono per l'infondatezza della domanda attorea, la quale andrà integralmente rigettata.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'impegno difensivo effettivamente prestato e della oggettiva non complessità dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna a corrispondere in favore di , Parte_1 Controparte_1 nella qualità di titolare dell'LB IL GOLFO, le spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto, 12.12.2025
Si comunichi.
Il giudice dott. Amedeo Russo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3303/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Debora Parte_1 C.F._1
Tartaglino;
ATTORE contro
, (C.F. ) nella qualità di titolare dell'LB Controparte_1 CodiceFiscale_2
IL GOLFO, con sede in Follonica, Via Buozzi n.6 (Part. IVA , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Gaia Diodà;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Grosseto, CP_1
, nella qualità di titolare dell'LB IL GOLFO, al fine di far accertare e dichiarare
[...]
l'illegittimità dell'installazione di alcuni condizionatori eseguita dal convenuto sulla facciata dello stabile condominiale, per violazione dell'art. 3 e 41 n. 2° del Regolamento Condominiale, nonché dell'art. 1102 c.c.; per l'effetto, ha chiesto la condanna del convenuto alla immediata rimozione, a proprie spese, dei manufatti in questione;
in via subordinata, in caso di accertata legittimità dell'installazione, ha chiesto accertarsi l'avvenuta lesione del diritto alla salute, ed, in ogni caso,
l'incidenza dei suddetti manufatti sulla normale attività di vita dei Condomini a causa delle emissioni di vibrazioni e rumori molesti;
per l'effetto, ha chiesto ordinarsi la loro immediata rimozione e/o messa pagina 1 di 6 a norma, nonché l'eventuale risarcimento del danno, da quantificarsi in sede di CTU;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituito in giudizio , nella Controparte_1 qualità di titolare dell'LB IL GOLFO, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione alla domanda avanzata in nome e per conto della generalità dei condomini;
nel merito, ha chiesto respingersi tutte le domande formulate da poiché infondate in fatto e in Parte_1 diritto e comunque non provate;
il tutto con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie, ammesse ed espletate prove per testimoni e per interpello, dopodiché la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.09.2025 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ex art. 163 e 164 c.p.c. per omessa o insufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto inerenti alla fattispecie dedotta in giudizio;
sul punto, è stato chiarito in giurisprudenza la nullità dell'atto si produce, a norma della disciplina processuale richiamata, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018
e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha sostenuto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, l'illegittimità dell'installazione dei condizionatori effettuata dal convenuto, per violazione dell'art. 3 e 41 n. 2° del Regolamento
Condominiale, nonché dell'art. 1102 c.c. chiedendone la condanna alla immediata rimozione a proprie spese. Solo in via subordinata, in caso di accertata legittimità dell'installazione, ha chiesto accertarsi l'avvenuta lesione del diritto alla salute, ed, in ogni caso, l'incidenza dei suddetti manufatti sulla normale attività di vita dei Condomini a causa delle emissioni di vibrazioni e rumori molesti. Anche in relazione a tale domanda, ha chiesto ordinarsi la loro immediata rimozione e/o messa a norma a cura e spese del convenuto, nonché l'eventuale risarcimento del danno, così come da quantificarsi in sede di
CTU. pagina 2 di 6 Si osserva come risulti pacifico, oltre che ampiamente provato dall'istruttoria, che l'installazione dei manufatti per cui è causa sia avvenuto, ad opera del convenuto, senza una previa Delibera assembleare autorizzativa.
Ciò posto, premessa la legittimazione attiva dell'attore unicamente in relazione alle domande aventi ad oggetto propri diritti soggettivi (e non anche in relazione a situazioni giuridiche soggettive facenti capo ad altri condomini, ovvero alla generalità di essi), va rilevato innanzitutto che, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cassazione Sentenza n. 17975/2024) "il singolo condomino può installare, sulle parti comuni, un impianto di condizionamento d'aria a servizio della propria unità immobiliare, senza necessità di autorizzazione assembleare, purché tale installazione non comporti modificazione delle parti comuni, alterazione della loro destinazione, né impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso. Ciò atteso che, in tema di innovazioni sulle parti comuni, il limite all'immutazione della cosa comune, di cui all'art. 1120, comma 2, c.c., non coincide con il mero disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione, ma consiste nella concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità, potendo tenersi conto di specificità che costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo" (cfr. Cassazione, Sentenza n. 17975/2024 del 01-07-
2024; Cass. n. 24960 del 2016).
In altri termini, ai sensi dell'art. 1120 c.c., l'installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d'aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione. Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt'al più significare l'inesistenza o l'esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all'installazione (cfr. Cassazione,
Sentenza n. 17975/2024 del 01-07-2024).
È dunque da rilevarsi che, in linea di principio, la mancanza di una delibera condominiale autorizzativa non precludeva, nel caso di specie, l'installazione dei condizionatori d'aria, peraltro eseguita negli anni non solo dal titolare dei locali dell'Albergo, ma anche da altri condomini, tra cui lo stesso attore, senza una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale (cfr. verbale di interpello del 14 aprile 2021 laddove il ha confermato di aver istallato un climatizzatore nel 2010 senza Pt_1 chiedere l'autorizzazione al condominio, aggiungendo che ciò avvenne “in quanto c'erano dei precedenti”).
Non risulta quindi sussistere, da un punto di vista formale, alcun divieto in tal senso, posto che il regolamento condominiale invocato dal non vieta espressamente l'istallazione di Pt_1 condizionatori né disciplina la loro apposizione, né sono emersi in corso di causa divieti di altro genere pagina 3 di 6 previsti da regolamenti comunali. Risulta anzi pacifico che, a seguito di un sopralluogo nel giugno del
2018 del tecnico responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata assieme al comando di Polizia Municipale, si accertò che le n° 10 unità esterne di condizionamento per cui è causa, installate sulla facciata dell'albergo stesso in corrispondenza dei balconi, rientrano tra le opere interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 137 LRT 65/14.
Da un punto di vista sostanziale, non è emerso all'esito dell'istruttoria che l'installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un'unità immobiliare del convenuto determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso (essendo anzi ciò avvenuto, come visto, in precedenza).
Invero, non è stata provato nemmeno che le opere eseguite dal sig. abbiano potuto CP_1 compromettere la stabilità od alterare l'estetica dell'edificio, o comunque arrecare danni all'attore.
Sul punto, si osserva, innanzitutto, che la situazione di fatto attuale e quella originaria dell'edificio è quella rappresentata dalle fotografie costituenti l'allegato n° 3 alla comparsa di risposta del convenuto
Albergo il Golfo, come confermato dai testi escussi, le cui deposizioni sono da ritenersi del tutto credibili nonché prive di contraddizioni intrinseche.
In particolare, il teste sentito all'udienza del 22 novembre 2022, ha confermato che l'area in Tes_1 cui è edificato l'Albergo il Golfo non risulta soggetto a vincoli urbanistici particolari e che “le unità esterne dei condizionatori non necessitano di autorizzazione alcuna che è invece richiesta per altri interventi, quali a titolo esemplificativo canne fumarie o tettoie” (cfr. verbale di udienza del 22 novembre 2022).
La teste nel riconoscere l'edificio di via Buozzi n° 6 nella foto mostratale e che Testimone_2 ritrae il all'interno del quale vi è anche l'albergo del ha anche confermato Parte_2 CP_1
l'avvenuta modificazione negli anni della situazione di fatto dell'edificio, comprensivo dell'albergo, così dimostrando quanto la facciata e i prospetti originari del siano stati modificati nel Parte_2 tempo, per effetto di interventi stratificati ad opera di singoli condomini e di una pizzeria posta al piano terra dell'edificio, che rendono ragionevolmente difficile la individuazione delle linee architettoniche originarie.
Anche l'amministratrice di condominio sig.ra escussa come teste all'udienza del 7 luglio 2021, Per_1 ha confermato che molti condomini, tra i quali proprio – odierno attore – avevano Parte_1 già in precedenza (rispetto all'intervento dell'albergo il Golfo) istallato gli impianti di condizionamento, e ciò senza comunicare neppure la loro intenzione all'Assemblea (cfr. verbale di udienza del 7 luglio 2021).
pagina 4 di 6 Quanto poi ai rumori molesti lamentati dall'attore, deve rilevarsi che nessuna prova affidabile è stata acquisita sul punto. L'unica persona in grado di riferire sulle caratteristiche e sulla classe dei condizionatori – il tecnico che li ha installati – ha confermato che si tratta di macchine in classe “A++”, ritenute particolarmente silenziose. In particolare, il teste tecnico della Soc. Testimone_3
Bioconsult corrente in Follonica, Via Isonzo n.
8 - escusso all'udienza del 4 ottobre 2023, ha riferito “di aver fatto un sopralluogo in un appartamento posto al di sopra dell'albergo Il Golfo, su incarico di
, proprietario dell'appartamento stesso”, precisando poi di essere stato incaricato Parte_1 dal “di fare una misurazione del rumore, che si supponeva provenisse da un impianto”. Lo Pt_1 stesso teste ha poi riferito che “non si conosceva all'epoca di che impianto si trattasse, né in quale locale esattamente fosse collocato, se nell'albergo o in una pizzeria posta anch'essa nello stesso stabile” e che in quella occasione, constatò “che non vi era rumore, circostanza della quale prese atto anche l'avvocato del il quale disse che era inutile eseguire i rilievi” e congedando il tecnico Pt_1
(cfr. verbale di udienza del 4 ottobre 2023).
Anche il teste idraulico titolare della ditta che ha istallato i manufatti per Tes_4 CP_1 Tes_5 cui è causa, ha dichiarato che questi erano di marca “Midea mod 2017 classe A++”, ossia modelli istallabili in ogni appartamento, con dimensioni ridotte e con caratteristiche foniche particolari, tali da renderli molto silenziosi (cfr. verbale di udienza del 13.05.2025).
Lo stesso teste ha anche riconosciuto le fotografie di cui al documento n. 3 di parte convenuta
(composto di un totale di n. 6 (sei) fotografie), confermando che “in occasione del lavoro svolto il prospetto dell'edificio si presentava così come da foto”, riconoscendo in particolare la presenza di una veranda a piano strada riferibile alla pizzeria ”, precisando che “la veranda della pizzeria è Parte_3 quella che si vede nella fotografia n. 3.4” (cfr. verbale di udienza del 13.05.2025).
Lo stesso teste ha riconosciuto anche la veranda dell'appartamento al piano secondo (fotografia n. 3.1), ovvero un terrazzo chiuso a vetri e intelaiatura metallica, specificando che la stessa è riferibile ad un condomino, dichiarando infine che, al momento del suo intervento, “sul prospetto dell'edificio erano presenti tubazioni e cavi elettrici” (cfr. verbale di udienza del 13.05.2025).
Invero, i testi escussi hanno sostanzialmente riconosciuto lo stato dell'immobile nelle fotografie agli atti, le quali ben documentano l'aspetto non uniforme della facciata condominiale, così determinatosi per effetto di stratificati interventi ad iniziativa dei singoli condomini e della pizzeria che occupa i locali del piano terreno, nonché in ragione della presenza di tubazioni, cavi elettrici e motori di condizionatori d'aria lungo gran parte della facciata condominiale.
Del resto, anche le risultanze dell'interrogatorio formale del sig. reso il 14 aprile Parte_1
2021 hanno, come visto, confermato che lo stesso attore installò un climatizzatore nel 2010 senza pagina 5 di 6 chiedere l'autorizzazione al condominio “in quanto c'erano dei precedenti” (cfr. verbale di interpello del 14 aprile 2021).
Va anche rilevato che (i) il verbale della riunione assembleare del giorno 15 luglio 2017 ha evidenziato che l'asserita fonte dei rumori molesti non poteva farsi risalire con certezza all'uso dei condizionatori dell'Hotel il Golfo;
(ii) può presumersi che l'Assemblea non si sia mai pronunciata in merito alla installazione dei condizionatori anche in ragione della probabile indifferenza della maggioranza dei condomini rispetto ad un problema sollevato unicamente dall'attore e che non è stato mai condiviso dal
; (iii) non vi è prova che altri condomini abbiano mai rilevato alcun danno estetico Parte_2 all'edificio comune, né tanto meno problematiche dovute al rumore dei manufatti, quand'anche continuamente in funzione durante l'estate.
Tutte le suesposte circostanze, valutate unitamente ad ogni altra evidenza istruttoria, depongono per l'infondatezza della domanda attorea, la quale andrà integralmente rigettata.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'impegno difensivo effettivamente prestato e della oggettiva non complessità dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna a corrispondere in favore di , Parte_1 Controparte_1 nella qualità di titolare dell'LB IL GOLFO, le spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto, 12.12.2025
Si comunichi.
Il giudice dott. Amedeo Russo
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