Articolo 3 della Legge 1 agosto 1959, n. 704
Articolo 2
Versione
24 settembre 1959
Art. 3.
All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' con il gettito della tassa di cui al precedente articolo 2. Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, si provvedera' ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 settembre 1959