Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 711
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella

    La Corte rileva che la notifica a mezzo raccomandata a/r di atti esattoriali è espressamente consentita dall'art. 26 dpr n. 602-1973, pertanto non sussiste l'eccepita inesistenza della notifica.

  • Rigettato
    Mancanza di sottoscrizione del ruolo e della cartella

    La Corte rileva che l'art. 12 del dpr n. 602-1973 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana. Per quanto riguarda la cartella, la giurisprudenza consolidata esclude l'invalidità dell'atto per omessa sottoscrizione, purché sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto.

  • Rigettato
    Prescrizione della tassa per l'annualità 2020

    La Corte rileva che il termine di prescrizione per il 2020, originariamente spirante il 31.12.2023, è stato sospeso per 542 giorni ai sensi degli artt. 67-68 DL n. 18/2020, venendo a spirare il 25.6.2025. Sebbene la cartella sia stata notificata il 18.7.2025, è stata spedita il 17.4.2025, quindi nel termine di legge secondo il principio della scissione degli effetti soggettivi della notificazione.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa creditoria per diritto all'esenzione

    La Corte afferma che l'esenzione deve essere richiesta all'ente impositore, che a seguito di istruttoria può riconoscerla o negarla. Ove riconosciuta, l'esenzione ha efficacia dall'anno d'imposta successivo alla presentazione della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 711
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 711
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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