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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 711/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6073/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202500044441543000 TASSA CIRCOLAZI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella in atti indicata notificata il 18.7.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per il 2020 ed il 2022.
Ha dedotto, contestando la dovutezza dell'imposta, la inesistenza della notifica della cartella, la mancanza di sottoscrizione del ruolo e della cartella, la intervenuta prescrizione della tassa in questione in relazione all'annualità 2020, l'illegittimità della pretesa creditoria per diritto all'esenzione dall'imposta causa invalidità civile e deficit di deambulazione riconosciuto dalle competenti autorità.
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (costituitosi in giudizio tramite proprio funzionario) si è opposto al ricorso rilevando, oltre che la legittimità del proprio operato, la mancata citazione dell'ente impositore (Regione Calabria) doverosa a fronte del comma 6 bis dell'art. 14 dlgs 546/1992 e dell'eccezione sollevata dalla ricorrente circa l'omessa notifica del previo avviso di accertamento.
Con successiva memoria parte ricorrente ha replicato alle deduzioni della controparte contestandole ed assumendo non essere in specie integrata l'ipotesi contemplata dall'art. 14 co. 6 bis dlgs 546-1992 , avendo ella eccepito la mera prescrizione della tassa senza evocare, come sostenuto dal concessionario, l'omessa notifica di atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte rileva che la notifica (da parte del concessionario) a mezzo raccomandata a/r di atti esattoriali
(come in specie avvenuto) è espressamente consentita dall'art. 26 dpr n. 602-1973, sicchè nel caso in esame non ricorre l'eccepita inesistenza della notifica (né ulteriori profili di eventuale nullità).
Non è fondato neanche il motivo relativo alla ritenuta omessa sottoscrizione del ruolo e della cartella;
quanto al primo, la Corte rileva che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del dpr n. 602-1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, di talché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi (come invece avvenuto in specie) ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni;
d'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies della
Legge n. 241 del 1990 (Cassazione n. 27561 del 2018 e Cassazione n. 19405 del 2021).
Quanto al secondo profilo sopra richiamato, la cartella non risulta inficiata dal ritentuo vizio .
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
(Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
Con riferimento all'eccepita prescrizione, parte ricorrente ha omesso di considerare che il termine di prescrizione della tassa dovuta per il 2020 spirava il 31.12.2023, ma è stato sospeso per gg. 542 giusta artt. 67-68 DL n. 18/2020) venendo così a spirare il 25.6.2025 e sebbene l'atto sia stato notificato al destinatario il 18.7.2025, mette conto rilevare che è stato spedito il 17.4.2025, dunque nel termine di legge (essendo quello testè sopra indicato il termine valevole per il mittente alla luce del principio della scissione degli effetti soggettivi della notificazione).
Quanto alla dedotta non debenza della tassa oggetto di richiesta, occorre considerare che l'esenzione stessa deve essere richiesta all'ente impositore che, a seguito della prevista istruttoria può riconoscerla o negarla, ma non deriva ipso facto dal ritenuto possesso delle condizioni che la legittimano;
per altro verso, essa, ove riconosciuta, non può che valere dall'anno d'imposta successivo alla presentazione della domanda.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 170,00 in favore del concessionario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6073/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202500044441543000 TASSA CIRCOLAZI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella in atti indicata notificata il 18.7.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per il 2020 ed il 2022.
Ha dedotto, contestando la dovutezza dell'imposta, la inesistenza della notifica della cartella, la mancanza di sottoscrizione del ruolo e della cartella, la intervenuta prescrizione della tassa in questione in relazione all'annualità 2020, l'illegittimità della pretesa creditoria per diritto all'esenzione dall'imposta causa invalidità civile e deficit di deambulazione riconosciuto dalle competenti autorità.
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (costituitosi in giudizio tramite proprio funzionario) si è opposto al ricorso rilevando, oltre che la legittimità del proprio operato, la mancata citazione dell'ente impositore (Regione Calabria) doverosa a fronte del comma 6 bis dell'art. 14 dlgs 546/1992 e dell'eccezione sollevata dalla ricorrente circa l'omessa notifica del previo avviso di accertamento.
Con successiva memoria parte ricorrente ha replicato alle deduzioni della controparte contestandole ed assumendo non essere in specie integrata l'ipotesi contemplata dall'art. 14 co. 6 bis dlgs 546-1992 , avendo ella eccepito la mera prescrizione della tassa senza evocare, come sostenuto dal concessionario, l'omessa notifica di atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte rileva che la notifica (da parte del concessionario) a mezzo raccomandata a/r di atti esattoriali
(come in specie avvenuto) è espressamente consentita dall'art. 26 dpr n. 602-1973, sicchè nel caso in esame non ricorre l'eccepita inesistenza della notifica (né ulteriori profili di eventuale nullità).
Non è fondato neanche il motivo relativo alla ritenuta omessa sottoscrizione del ruolo e della cartella;
quanto al primo, la Corte rileva che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del dpr n. 602-1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, di talché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi (come invece avvenuto in specie) ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni;
d'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies della
Legge n. 241 del 1990 (Cassazione n. 27561 del 2018 e Cassazione n. 19405 del 2021).
Quanto al secondo profilo sopra richiamato, la cartella non risulta inficiata dal ritentuo vizio .
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
(Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01).
Con riferimento all'eccepita prescrizione, parte ricorrente ha omesso di considerare che il termine di prescrizione della tassa dovuta per il 2020 spirava il 31.12.2023, ma è stato sospeso per gg. 542 giusta artt. 67-68 DL n. 18/2020) venendo così a spirare il 25.6.2025 e sebbene l'atto sia stato notificato al destinatario il 18.7.2025, mette conto rilevare che è stato spedito il 17.4.2025, dunque nel termine di legge (essendo quello testè sopra indicato il termine valevole per il mittente alla luce del principio della scissione degli effetti soggettivi della notificazione).
Quanto alla dedotta non debenza della tassa oggetto di richiesta, occorre considerare che l'esenzione stessa deve essere richiesta all'ente impositore che, a seguito della prevista istruttoria può riconoscerla o negarla, ma non deriva ipso facto dal ritenuto possesso delle condizioni che la legittimano;
per altro verso, essa, ove riconosciuta, non può che valere dall'anno d'imposta successivo alla presentazione della domanda.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 170,00 in favore del concessionario.