Articolo 24 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 giugno 1975
Art. 24.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese im-
pegnate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1973 (articolo 22)........ L. 22.191.435 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 23)....... " 29.698.341
---------- Residui passivi al 31 dicembre 1973... L. 51.889.776
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Entrata in vigore il 1 giugno 1975