Articolo 13 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Articolo 12Articolo 16
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26 gennaio 1994
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13 aprile 1997
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12 marzo 2010
Art. 13. (( (Requisiti per la nomina e cause ostative). )) (( 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono gia' l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;
d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche. )) ((12))
Entrata in vigore il 12 marzo 2010
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