Articolo 31 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 29Articolo 32
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
26 febbraio 2014
>
Versione
16 luglio 2016
Art. 31. Comandi regione militare interforze 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi ((e unita' dell'Esercito deputate per il territorio)) , dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente