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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4405/2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Luisa De Paola, giusta delega in atti e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_2 C.F._2
Costantino, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 2.4.2025, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a L'Aquila il
16.6.2007, alle seguenti condizioni: “La Sig.ra il 15 giugno 2023, lasciando Parte_2 definitivamente la casa coniugale, si è trasferita nell'abitazione di Via Tuscolana 216 (ove abita a
tutt'oggi) asportando i propri effetti personali e mutando nell'immediato la propria residenza;
Modificando quanto stabilito in sede di separazione personale dei coniugi e a far data dal deposito del
presente ricorso, il Sig. contribuirà al pagamento del canone di locazione Parte_1
dell'immobile di Via Tuscolana 216 versando la somma di € 800,00 (€ 700,00 per il canone di
locazione ed € 100,00 per gli oneri condominiali) mentre i restanti € 200,00 saranno a carico della
Sig.ra ; Le utenze luce, gas e telefono, collegate all'immobile di Via Tuscolana 216 e Pt_2
intestate alla Sig. restano a suo carico;
Entrambi i coniugi sono economicamente Parte_2
autosufficienti; La Sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico Parte_2
versato dall'INPS per i figli e I figli minori e restano affidati in maniera Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
congiunta e condivisa ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione paterna;
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole,
relativamente alla loro istruzione, alla loro educazione ed alla loro salute, tenendo conto dei loro
bisogni, delle loro capacità ed inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre ciascun genitore
eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli
con sé; La madre visiterà i figli e li terrà con sé anche nel pernotto quando lo riterrà opportuno,
compatibilmente con le esigenze dei figli e con le proprie esigenze lavorative e personali;
AS
genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli durante il periodo in cui ha con
sé i minori, fatte salve le spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e scolastiche che
saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, tutte le altre spese
straordinarie per i figli saranno concordate tra le parti;
Il padre e la madre terranno con sé i figli in
maniera alternata quattordici giorni durante le vacanze estive, nel mese di luglio o di agosto, mentre
le feste natalizie, di fine anno, dell'epifania, nonché quelle pasquali saranno trascorse dai figli con
ciascun genitore ad anni alterni;
I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del
documento di identità, del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
Le parti dichiarano di
non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza del Tribunale di Roma di separazione consensuale depositata il 15.2.2024, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a L'Aquila
il 16.6.2007;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 32, parte n. II, serie A, uff.1); NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.10.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
TA NE RT NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4405/2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Luisa De Paola, giusta delega in atti e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_2 C.F._2
Costantino, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 2.4.2025, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a L'Aquila il
16.6.2007, alle seguenti condizioni: “La Sig.ra il 15 giugno 2023, lasciando Parte_2 definitivamente la casa coniugale, si è trasferita nell'abitazione di Via Tuscolana 216 (ove abita a
tutt'oggi) asportando i propri effetti personali e mutando nell'immediato la propria residenza;
Modificando quanto stabilito in sede di separazione personale dei coniugi e a far data dal deposito del
presente ricorso, il Sig. contribuirà al pagamento del canone di locazione Parte_1
dell'immobile di Via Tuscolana 216 versando la somma di € 800,00 (€ 700,00 per il canone di
locazione ed € 100,00 per gli oneri condominiali) mentre i restanti € 200,00 saranno a carico della
Sig.ra ; Le utenze luce, gas e telefono, collegate all'immobile di Via Tuscolana 216 e Pt_2
intestate alla Sig. restano a suo carico;
Entrambi i coniugi sono economicamente Parte_2
autosufficienti; La Sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico Parte_2
versato dall'INPS per i figli e I figli minori e restano affidati in maniera Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
congiunta e condivisa ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione paterna;
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole,
relativamente alla loro istruzione, alla loro educazione ed alla loro salute, tenendo conto dei loro
bisogni, delle loro capacità ed inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre ciascun genitore
eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli
con sé; La madre visiterà i figli e li terrà con sé anche nel pernotto quando lo riterrà opportuno,
compatibilmente con le esigenze dei figli e con le proprie esigenze lavorative e personali;
AS
genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli durante il periodo in cui ha con
sé i minori, fatte salve le spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e scolastiche che
saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, tutte le altre spese
straordinarie per i figli saranno concordate tra le parti;
Il padre e la madre terranno con sé i figli in
maniera alternata quattordici giorni durante le vacanze estive, nel mese di luglio o di agosto, mentre
le feste natalizie, di fine anno, dell'epifania, nonché quelle pasquali saranno trascorse dai figli con
ciascun genitore ad anni alterni;
I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del
documento di identità, del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
Le parti dichiarano di
non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza del Tribunale di Roma di separazione consensuale depositata il 15.2.2024, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a L'Aquila
il 16.6.2007;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 32, parte n. II, serie A, uff.1); NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.10.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
TA NE RT NZ