Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 14433/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
FRABASILE ANGELO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento negativo di indebito previdenziale e per la restituzione di quanto trattenuto dall' allo stesso titolo. CP_1
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 14.04.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando di essere titolare di assegno ordinario di invalidità e lamentandosi dell'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' con provvedimento dell'11.07.2022 per il recupero di somme CP_1 indebitamente erogate dall'01.01.2019 al 30.06.2021 per superamento dei limiti reddituali ex art. 1, comma 42, della L. n.
335/1995 negli anni 2019, 2020 e 2021, pari ad € 7.028,26, indebito in seguito rideterminato in € 5.600,45 previa compensazione con un
contro
-credito, somme poi recuperate con trattenute sul beneficio in
eccependo l'irripetibilità dell'indebito in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato ed opponendosi al recupero per insussistenza di una forma di dolo, avendo l' la possibilità di verifica reddituale in ogni momento e di CP_1 conoscibilità dei redditi prodotti in quanto dichiarati al fisco, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità della pretesa dell' e per CP_1 la condanna dell'istituto convenuto alla restituzione di tutte le somme già recuperate fino alla concorrenza dell'importo di euro 7.028,26, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Costituitasi la parte resistente domandava il rigetto di tutte le CP_1 domande azionate per infondatezza ed ininfluenza della giurisprudenza sull'irripetibilità degli indebiti invocata poiché afferente alla diversa fattispecie dell'indebito assistenziale, trattandosi di indebito previdenziale con operatività degli artt. 52, comma 2, della
L. n. 88/1989 e 13 della L. n. 412/1991, legittimo per avere, il ricorrente, superato la soglia di incumulabilità dei redditi da lavoro con l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. n. 335/1995, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare occorre chiarire che la presente controversia è finalizzata all'accertamento negativo di un indebito previdenziale assoggettato alla speciale disciplina sancita dagli artt. 52 L. n.
88/1989 e 13 L. n. 412/1991.
Ed infatti, come rappresentato e provato dalla parte ricorrente, la prestazione erogata ed assoggettata a recupero è l'assegno ordinario
Pag. 2 di 17 di invalidità ricadente nell'ambito operativo dell'art. 52 L. n. 88/1989 nella parte in cui è fatto espresso riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità (…) dei lavoratori dipendenti.
Tanto premesso, la proposta opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Come anticipato, infatti, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è rinvenibile negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991 di interpretazione autentica del primo.
In queste disposizioni è chiarito che il recupero di somme erogate a titolo di pensione-prestazione previdenziale in ogni caso è possibile qualora vi sia stato dolo del percipiente1. 1 Da ultimo cfr. anche Cass. n. 10337/2023 nella parte in cui è ribadito: “… (omissis)… E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce della Cost., art. 38 - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione
(...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte
Cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione).
13. Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
CP_ 14. Nella controversia all'esame, in cui si controverte della piena ripetibilità, come assume l della pensione di anzianità asseritamente non dovuta in mancanza della relativa provvista contributiva (in particolare, giova ripetere, dell'annullamento di un periodo contributivo illegittimamente accreditato che ha reso insufficiente la provvista contributiva per il trattamento pensionistico di anzianità) e, dunque, della ripetibilità della prestazione pensionistica, erogata dal novembre 2001 al dicembre 2008, al venir meno del titolo all'erogazione a favore dell'assicurato, non vengono in questione, ratione temporis, le norme speciali e transitorie dettate per la ripetizione dell'indebito previdenziale dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260-265, e dalla L. n. 448 del 2000, art. 38, commi 7-10, relative ai soli pagamenti di trattamenti pensionistici effettuati anteriormente al 1 gennaio 2001.
Pag. 3 di 17 15. Le disposizioni che vengono in rilievo, e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte, sono contenute nella L. n. 88 del 1989, artt. 52 e nella L.
n. 412 del 1991, 13, sulle quali questa Corte più volte è stata interpellata per chiarirne il perimetro.
16. Prima di riaffermarne la portata, è d'obbligo la premessa volta a rammentare l'origine del principio ispiratore della soluti retentio per l'indebito pensionistico, a mente del R.D.l. n. 1422 del 1924, art. 80,comma 3, e la previsione secondo cui, decorso un anno dall'assegnazione della pensione liquidata CP_ dalla le assicurazioni sociali (l'attuale , le rettifiche di eventuali errori nella Parte_2 determinazione dell'importo "che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati".
17. L'eccesso di tutela che poteva derivarne, nei casi di inesistenza del diritto alla pensione, indusse la giurisprudenza a configurare un importante limite, consistente nel porre l'irripetibilità in relazione soltanto agli errori di liquidazione della pensione connessi alle operazioni di quantificazione della stessa
(Cass. n. 1898 del 1988 e altre conformi).
18. In conseguenza, sfuggivano alla restrizione dell'art. 80 cit., per ricadere nella disciplina codicistica dell'indebito oggettivo, sia i più solleciti interventi correttivi dell'ente previdenziale sul quantum, sia i casi di soppressione, totale o parziale, dell'erogazione della pensione, a causa di assegnazione illegittima ab origine, con l'effetto di cancellare o ridurre il trattamento in godimento, nell'esercizio del potere di annullamento della pensione per ragioni incidenti, in modo negativo, sulla stessa costituzione del diritto.
19. L'intera disciplina è stata ripensata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 che, abrogato, per incompatibilità, il R.D.l. n. 1422 del 1924, art. 80, ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, diversificando, in modo accentuato, l'indebito pensionistico dalla disciplina codicistica, in coerenza con i precetti costituzionali (Corte Cost. n. 383 del 1990).
20. La L. n. 88 cit., art. 52 costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
21. Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e colini), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
22. L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della legge n. 412 del 1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione della Cost., artt. 3 e 38) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v.Cass. n. 17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020).
23. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro CP_1 condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità
Pag. 4 di 17 dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del
2016 cit.
24. La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412-1991, art. 13, comma 2), il cui rigore, in epoca successiva ai fatti di causa, è stato attenuato dal D.L. n. 5 del
2012, art. 16 comma 8 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma 2-bis all'art. 13.
25. La questione di causa consiste nell'individuare la disciplina applicabile allorquando venga meno la provvista contributiva per il diritto al trattamento pensionistico e la prestazione pensionistica liquidata risulti indebita in conseguenza dell'attribuzione di una posizione assicurativa fittizia: nella specie, il periodo contributivo di undici mesi, a partire dal 2000, accreditato in favore del lavoratore nella condizione di fruitore della mobilità, è venuto meno a causa del contemporaneo svolgimento di attività CP_ di lavoro autonomo, e l'annullamento disposto dall ha inciso sulla provvista contributiva utile con l'effetto del venir meno del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di anzianità (nel periodo novembre 2001 a dicembre 2008).
CP_ 26. Per l l'annullamento della posizione assicurativa illegittima, con recupero dell'indebito originato dalla falsa attribuzione di contributi in assenza di titolo, rapporto di lavoro o evento coperto da contribuzione figurativa, rientra sotto il fuoco della regola generale civilistica di ripetibilità dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) perché l'esigenza di tutela del percettore della prestazione indebita, dal peso della restituzione di quanto ricevuto a seguito di errori nel computo di quanto dovuto, espressa dalle norme speciali derogatorie (L. n. 88-89, art. 52, e L. n. 412-91, art. 13), poggia sempre sul doppio presupposto di un trattamento pensionistico legittimamente goduto dal titolare e di un erroneo computo di quanto dovuto.
CP_ 27. L'accesso alla prestazione previdenziale, argomenta l nell'illustrare l'opzione ermeneutica offerta al vaglio di questa Corte, postula sempre la sussistenza di una corretta posizione assicurativa, costruita su un titolo, esistente, idoneo a legittimarne l'erogazione, e tale titolo può essere il rapporto di lavoro (contributi obbligatori) o un evento tutelato, come la condizione di mobilità (contributi in parte o in toto figurativi), sicché una volta annullata la posizione assicurativa il recupero del trattamento pensionistico, indebitamente percepito e, ormai, sine titulo, segue la regola generale dell'art. 2033 c.c..
CP_ 28. Al principio civilistico della totale ripetibilità dell'indebito oggettivo l riconduce, in definitiva, le fattispecie di fittizie posizioni assicurative, id est di inesistenza della posizione assicurativa e, per suffragare tale tesi, mutua gli snodi argomentativi, svolti da Cass. nn. 9963 del 2007 e 21453 del 2013, che indirizzano verso l'alveo dell'indebito civile.
29. Ebbene, per le prestazioni pensionistiche, e in riferimento all'indebito previdenziale di natura CP_ pensionistica, ciò che va rimarcato, a confutazione della prospettazione dell è che l'orientamento richiamato (per tutte, Cass. n. 21453 del 2013) risultava coerente con il regime dettato dal R.D. n. 1422 del 1924, art. 80, con la previsione del relativo potere di rettifica entro congruo termine dall'assegnazione della pensione liquidata ("le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati"), con asse portante costituito dalla regola dell'irripetibilità, incentrata sul minimo comune denominatore, per la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, dell'ingresso del percettore nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione della cui ripetibilità si controverteva, a fronte
Pag. 5 di 17 della estraneità, del percettore, a detto settore, con ricaduta sulla inoperatività della ratio sottesa alla speciale disciplina (Cass. n. 21453-2013 cit.).
30. In altri termini, maturata la prevista definitività dell'assegnazione del trattamento, solo l'eventuale rettifica ultrannuale faceva insorgere l'affidamento dell'assicurato, che si era visto erogare, per dodici mesi, la prestazione di un certo importo, sicché la disposizione si discostava dalla disciplina generale del codice civile nell'elevare la buona fede dell'accipiens a criterio discretivo ai fini della stessa nascita dell'obbligazione restitutoria (art. 80 cit.), in luogo del mero elemento regolatorio del regime degli accessori.
31. Già in epoca risalente, Cass. n. 828 del 1991, in adesione a Cass.,Sez.Un., n. 653 del 1986, aveva ritenuto non ipotizzabile - vietandolo, innanzitutto, la chiarezza letterale della norma (art. 12 preleggi) - che il comma 2 del più volte citato art. 52, nella formulazione originaria, fosse destinato a coprire lo spazio già occupato dal R.D. n. 1422 del 1924, art. 80, comma 3, a ciò ostando la logica considerazione della mancanza di senso nella riproduzione di una disposizione legislativa avente la medesima portata della disposizione sostituita, dal legislatore, anche per sollecitazione della Corte costituzionale (ordinanza n. 854 del 1988), sia perché la formulazione della disposizione in esame, coordinata con il testo del comma 1 del medesimo articolo, inequivocabilmente attestava che l'errore rettificabile, e cioè correggibile dall'ente erogatore della prestazione, non riguardasse soltanto l'errore di calcolo (come potrebbe sembrare, essendo stata adottata la locuzione "rettificazione" che l'art. 1430 c.c. adopera a proposito, appunto, dell'errore di calcolo), ma riguardasse - per ampiezza e indeterminatezza del dettato legislativo - qualsiasi errore, non escluso quello di diritto, commesso dall'ente nell'attribuzione (fase di accertamento e di ricognizione dei presupposti per l'ammissione al pensionamento e per la determinazione qualitativa e quantitativa della prestazione previdenziale e delle sue componenti), nella erogazione (fase esecutiva, comprensiva della formazione del titolo di spesa e del pagamento) e nella riliquidazione (fase di revisione del trattamento pensionistico reso necessario a causa di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o a causa delle mutate condizioni soggettive del titolare) della prestazione previdenziale.
32. L'assenza di distinguo tra errore nella liquidazione o determinazione della pensione e mancanza del diritto alla percezione della prestazione, e la decisività non della natura dell'errore sibbene della sua fonte, vale a dire l'essere stato provocato dall'assicurato o costituire errore proprio dell'ente, è stata delineata, fra le altre, da Cass. n. 3334 del 2005 (che pure motiva in ordine alla radicale innovazione apportata, al quadro normativo, dalla L. n. 662 del 1996, qui inapplicabile, ratione temporis, per i limiti temporali introdotti).
33. L'ipotesi del venir meno del diritto (nei sensi di cui alle decisioni dianzi richiamate) è stata, dunque, già scrutinata nel senso dell'applicabilità dell'art. 52 e, in seguito, Cass. n. 11922 del 2013 ha radicalmente escluso, per l'interprete, la possibilità di introdurre, tra gli indebiti previdenziali, una distinzione tra prestazioni pensionistiche percepite indebitamente, in ragione della causa che ha dato luogo all'indebito, elaborando l'interpretazione, nella vicenda in quel caso all'esame, del precetto "non farsi luogo a recupero dell'indebito" (ex L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 260), come destinato a tutti i soggetti che hanno percepito prestazioni pensionistiche indebitamente, cioè senza averne diritto, senza poter introdurre distinguo tra prestazioni pensionistiche (nella specie esaminata, allora, da questa Corte, per insussistenza del rapporto di lavoro subordinato cui si riferiva la posizione assicurativa).
34. A fronte della sollecitazione all'interprete, svolta da Cass. n. 11922 cit., per non introdurre obbligazioni restitutorie diversificate a seconda della riconduzione della fattispecie nella cornice dell'indebito oggettivo ripetibile ovvero dell'indebito previdenziale limitatamente ripetibile, va ora
Pag. 6 di 17 ribadito che la regola di settore imposta dal disposto dell'art. 52 cit. per l'indebito pensionistico impone di ricondurre a detta regolazione ogni ipotesi di prestazione previdenziale pensionistica indebita sicché l'obbligazione restitutoria soggiace esclusivamente alle condizioni di irripetibilità rinvenibili in tale sottosistema.
35. Pertanto, fermo restando (v. Cass. n. 17417 del 2016) che va escluso un onere, per l , di CP_2 verificare i dati di cui dispone - quanto meno in caso di anomalie apparenti - l'errore derivante dalla CP_ omissione di tale verifica è conseguentemente imputabile all ai fini dell'art. 13 cit., posto che nella disciplina dell'indebito non si rinviene un preteso onere di controllo dell'ente previdenziale sui dati trasmessi dai soggetti del rapporto assicurativo in punto di posizione contributiva dell'assicurato.
CP_ 36. Sicuramente addebitabile all è, dunque, il mancato rilievo della esistenza di un periodo contributivo coperto sia da contribuzione figurativa sia da contribuzione effettiva, trattandosi di verifica necessariamente emergente nella procedura amministrativa di liquidazione della prestazione, neanche inconciliabile con il termine a provvedere di 120 giorni ex L. 533-73, art. 7.
37. Osserva il Collegio che nella ipotesi che viene ora in rilievo non può negarsi che l'ente previdenziale, nell'attribuire il trattamento pensionistico, abbia il dovere di svolgere adeguati e complessivi controlli in ordine alla posizione assicurativa, in mancanza dei quali l'errore è imputabile CP_ all' (nella specie, un'adeguata verifica in ordine alle provviste contributive avrebbe fatto cogliere, all'evidenza, la contestualità del versamento di contribuzione figurativa ed effettiva, in un medesimo arco temporale, sia pure in diverse gestioni ma comunque in riferimento al medesimo assicurato).
38. In altri termini, nessuna condotta, attiva od omissiva, dell'assicurato ha reso più difficile o oltremodo disagevole il riscontro, da parte dell'ente previdenziale, preordinato al preliminare vaglio dell'intera provvista contributiva dell'assicurato, ai fini della sussistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico di anzianità richiesto.
CP_ 39. Riscontrato, pertanto, l'errore imputabile all non resta che verificare la quarta delle descritte condizioni, attinente alla condotta dell'accipiens.
40. Questa Corte ha da tempo chiarito che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, del quale si è detto, con proposizione ora rimessa in discussione nei termini anzidetti, che, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi, per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013, seguite da Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive che, a quel principio, hanno dato continuità).
41. Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi CP_ sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
42. Questa Corte, inoltre, ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato, ha da tempo affermato
(Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi,
Pag. 7 di 17 Dolo che viene tipizzato espressamente dall'art. 13 L. 412/1991 nell'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Questo l'art. 52 L. n. 88/1989:
<<
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (Cass. n. 22081 del 2021).
43. Lo stesso Giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996).
44. Nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. nn. 1919 del 2018 e 8731 del 2019). … (omissis)…”.
Pag. 8 di 17 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.>>.
Questo, invece, l'art. 13 L. n. 412/1991 di interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52 appena riportato:
<
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su
Pag. 9 di 17 proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni CP_1 di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.>>.
Secondo la Suprema Corte di cassazione il regime di irripetibilità dell'indebito previdenziale, invece, è subordinata al ricorrere delle seguenti quattro condizioni: a) pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) comunicazione del provvedimento all'interessato; c) errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Questi i principi di diritto affermati costantemente dalla giurisprudenza di legittimità: “… (omissis) … a norma del combinato disposto della L. n. 88 del 1989, art. 52, e della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni
(pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente
Pag. 10 di 17 erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass.
n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.; … (omissis) …”2.
Ebbene, nel caso di specie, manca, innanzitutto, un errore imputabile all' perché possa configurarsi una ipotesi di irripetibilità CP_1 dell'indebito previdenziale.
Ed infatti, secondo l'orientamento condivisibile della Corte di cassazione: “ … (omissis)… la questione attinente alle modifiche reddituali" di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene "all'ambito degli errori CP_1
e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della "non ripetibilità" di cui all'art. 13, comma 1, "soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2" (così Cass. nr. 3802 del 2019)
… (omissis)…”3.
Tanto premesso, occorre verificare la tempestività o meno della richiesta da parte dell' avanzata con provvedimento dell'11 luglio CP_1
2022 per il recupero di somme indebite percepite dal ricorrente durante il periodo gennaio 2019-giugno 2021. 2 Così Cass. n. 5984/2022.
Pag. 11 di 17 In effetti, perché possa ritenersi legittima la ripetizione di somme indebitamente erogate l' deve provvedere annualmente alla CP_1 verifica della situazione reddituale dei percettori delle prestazioni previdenziali e disporre la richiesta di recupero entro l'anno successivo.
A ben vedere, infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione,
l'onere di verifica annuale a carico dell' decorre dal momento in CP_1 cui i redditi sono dichiarati al fisco da parte del percettore ovvero dal momento in cui detti redditi sono comunque conoscibili dall'istituto.
Entro l'anno successivo a quello in cui l' ha la piena conoscibilità CP_1 della situazione reddituale del beneficiario della prestazione previdenziale, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istituto ha l'onere di avviare l'iter amministrativo per il recupero delle somme indebite a pena di decadenza.
Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, per non incorrere in decadenza, l' deve inoltrare al percettore CP_1 entro l'anno successivo alla verifica reddituale la semplice richiesta, non occorrendo il recupero effettivo dell'indebito.
Questi i principi di diritto anche di recente ribaditi dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 29689/2024 cui dare continuità: “…
(omissis)… il nucleo centrale della motivazione risiede nella sussunzione della fattispecie concreta all'ipotesi disciplinata dall'art. 13, comma 2, della legge nr. 412 del 1991, secondo cui l' "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali CP_1 dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza";
12. nell'esaminare la ratio della disciplina, si è osservato come essa si giustifichi in considerazione del fatto che, tra la percezione di una
Pag. 12 di 17 prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. nr. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.);
13. si è poi precisato che "la questione attinente alle modifiche reddituali" di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene "all'ambito degli errori " e, quindi, nella ricorrenza dei CP_1 relativi presupposti, alla sfera della "non ripetibilità" di cui all'art. 13, comma 1, "soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2" (così
Cass. nr. 3802 del 2019);
14. sulla base di tale premessa, va esaminato il caso di specie. La questione si è posta principalmente per le somme versate in eccesso nel 2008. Con argomentazione decisiva, i giudici territoriali hanno ritenuto che "l'anno" per l'attività di verifica decorresse dal momento in cui l' era venuto a conoscenza dei redditi relativi all'anno CP_2
2008. Il momento di conoscenza era quello della presentazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, il 31 maggio 2009. La richiesta di recupero del 2010 era tempestiva;
15. la parte privata critica il ragionamento decisorio, assumendo che l'anno era compiuto al 31 maggio 2010 e che quindi il recupero, richiesto con nota del 21 settembre 2010, era illegittimo;
16. le censure sono infondate;
17. per la Corte, l'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 si interpreta nel senso che "l deve CP_1
Pag. 13 di 17 procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito" (Cass. nr. 3802 del 2019);
18. si è ulteriormente specificato che "entro l'anno successivo"
l deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_2 dell'importo ritenuto indebito - cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021);
19. in applicazione di tali principi, la Corte ha, per esempio, giudicato tempestiva la richiesta di restituzione inoltrata ad ottobre 2006, in relazione a un indebito dell'anno 2004, accertato nel 2005, in esito alla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio dello stesso anno. Il termine ultimo per procedere al controllo spirava, infatti, il 31 dicembre 2006 (in termini, Cass. nr. 3802 del 2019);
20. pertanto, tornando alla fattispecie concreta, l'indebito dell'anno
2008, conosciuto nel 2009 -a seguito della dichiarazione dei redditi- e richiesto in restituzione nel corso del 2010, è dunque ripetibile. La decisione della Corte di appello si sottrae ai rilievi mossi;
…
(omissis)…”.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena esposti occorre ritenere tempestiva e, pertanto, legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito avanzata dall' esclusivamente per le CP_1 somme indebitamente erogate negli anni 2020 e 2021.
Pag. 14 di 17 Deve, invece, ritenersi maturata la decadenza a carico dell' dalla CP_1 possibilità di ripetere l'indebito in esame per le somme erogate nell'anno 2019.
A ben vedere, infatti, nell'anno 2020 l' aveva la concreta CP_1 possibilità di conoscere i redditi prodotti dalla parte ricorrente nell'anno 2019, trattandosi del momento in cui detti redditi sono divenuti conoscibili in quanto dichiarati al fisco (2020). Ebbene nell'anno successivo (2021) l' avrebbe dovuto avanzare richiesta CP_1 di recupero dell'indebito relativo all'anno 2019; cosa che non ha fatto, maturando a suo carico la decadenza sancita dall'articolo 13, comma
2, della L. n. 412/1991. Fondata è, pertanto, la domanda della parte ricorrente nei limiti dell'indebito in esame relativo all'anno 2019.
Diversamente è a dirsi per gli altri anni.
Ed infatti, nell'anno 2021 l' aveva la piena conoscibilità dei redditi CP_1 prodotti nel 2020 dal ricorrente in quanto inevitabilmente dichiarati nell'anno successivo (2021) a quello di produzione. Correttamente nell'anno successivo (2022) a quello della verifica annuale della situazione reddituale (2021) l' ha avviato l'iter amministrativo per CP_1 il recupero dell'indebito con invio della missiva datata 11 luglio 2022.
In questo caso, pertanto, l'istituto non è incorso in decadenza, avendo, nell'anno successivo a quello della verifica, tempestivamente avanzato richiesta di recupero dell'indebito relativo all'anno 2020.
Analogamente, solo nel 2022 l' poteva avere piena conoscibilità CP_1 dei redditi prodotti dal ricorrente nel 2021. Tempestivamente, pertanto, nello stesso anno della verifica, l' ha avanzato richiesta CP_1 di recupero dell'indebito relativo all'anno 2021.
Va accolto, di conseguenza, solo in parte il promosso ricorso e dichiarato insussistente il diritto dell' di recuperare l'indebito CP_1 previdenziale per le sole somme erogate nel 2019.
Pag. 15 di 17 Va, inoltre, condannato l' alla restituzione in favore della parte CP_1 ricorrente di quanto eventualmente recuperato a titolo di indebito per il solo anno 2019 oltre interessi sulla somma man mano rivalutata dalle singole trattenute all'integrale soddisfo.
Da rigettare è, invece, la restante parte della promossa azione giudiziale.
Assorbiti gli altri motivi di doglianza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie in parte il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa nei limiti delle somme erogate nell'anno 2019;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto eventualmente recuperato a titolo di indebito per cui è causa relativo al solo anno 2019 oltre interessi sulla somma
Pag. 16 di 17 man mano rivalutata dalle singole trattenute all'integrale soddisfo;
- rigetta per infondatezza la restante parte del promosso ricorso;
- compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 294,83 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre.
Bari,14/04/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Così Cass. n. 29689/2024.