Sentenza 23 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2020, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: AN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il non doversi procedere per remissione di querela. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 23 aprile 2015, assolto MA GA dal reato di cui all'art. 594 cod. pen., confermando l'affermazione di responsabilità per i reati di minaccia e lesioni, oltre statuizioni accessorie.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. Andrea Frigo, articolando, con due motivi, plurime censure. Con memoria pervenuta in data 13 agosto 2019, il difensore ha prodotto verbale di remissione di querela.
3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela.
3.1. Con verbale in data 25 giugno 2017, sottoscritto dall'Avv. Alessandro Zonca, procuratore speciale di Camilla Nicoli, presso la Sezione di Polizia Giudiziaria-Guardia di Finanza della Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo, il medesimo ha dichiarato di rimettere la querela presentata l'11 ottobre 2012 agli operanti della Stazione dei carabinieri di Trescore Ba lnea ri o. L'atto abdicativo, in quanto non espressamente ricusato dall'imputato - il cui difensore ha, peraltro, trasmesso in cancelleria il relativo verbale - determina l'improcedibilità dell'azione penale e l'estinzione del reato.
3.2. Invero, secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte (Sez. U, n.31668 del 23/06/2016, PG in proc. Pastore, Rv. 267239), il procedimento estintivo si perfeziona non solo quando il querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, non compaia in udienza, ma - più in generale - quando lo stesso imputato non manifesti alcun atto incompatibile con la volontà di accettazione dell'atto di remissione (ibidem, in motivazione, richiamando Sez. U. n. 27610 del 25/05/2011, Marano, Rv. 250201). Deve essere, pertanto, ribadito il principio per cui il giudice può trarre da qualsiasi elemento, purchè inequivoco della consapevolezza dell'imputato dell'intervenuta remissione di querela, l'assenza di volontà di ricusare l'atto a bdicativo.
4. In applicazione dell'art. 129, I comma, cod. proc. pen., che prevede come «in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza», la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
5. Segue come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla la sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019 Il C