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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6335/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.05.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angelo Parente e l'Abogado Avv. Stab. Controparte_1 presso i quali hanno eletto domicilio telematico e Email_1
Email_2
e 2) Controparte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Parente e l'Abogado Avv. Stab. Carmine D'Eredità presso i quali hanno eletto domicilio telematico e Email_1
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 01.06.2009 a Palagiano (Ta) (anno 2009 atto n. 17 parte 2 serie A) in separazione dei beni
Figlio minore: (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._3 cittadino italiano pagina 1 di 5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'immobile sito in AG LA (Mi), Via Cesare Pavese n. 1, adibito a casa coniugale, intestato al sig. rimane assegnato alla sig.ra e la stessa continuerà ad abitarvi CP_2 Pt_1 unitamente al figlio;
mentre il sig. a partire dal mese di giugno 2025, si trasferirà Pt_2 CP_2 presso altra abitazione sita in AG LA (Mi), Via Sicilia n. 25, condotta in locazione, ove avrà la residenza;
3) il sig. dichiara che asporterà dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali CP_2 entro e non oltre il 30.06.2025;
4) il figlio viene affidato in modo condiviso paritario ex legge n. 54/2006 ad entrambi i genitori, Pt_2 che eserciteranno la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica di seguendone le naturali inclinazioni;
Pt_2
5) sarà collocato alternativamente tra l'abitazione della madre e del padre dal lunedì al venerdì, Pt_2 nello specifico presso l'abitazione in AG LA Via Pavese, n. 1 presso la madre e in
AG LA Via Sicilia, n. 25 presso il padre;
6) il minore trascorrerà parimenti in maniera alternata i week-end, nello specifico un genitore, salvo diversi e migliori accordi, preleverà da scuola il venerdì pomeriggio e lo riaccompagnerà a Pt_2 scuola il lunedì mattina;
7) il minore trascorrerà – con alternanza annuale – con un genitore il periodo delle vacanze natalizie dalla mattina del 23 dicembre sino al pomeriggio del 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal pomeriggio del 30 dicembre al pomeriggio del 6 gennaio;
per il 2025 il figlio trascorrerà il primo periodo con il Padre;
Controparte_2
8) durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà – con alternanza annuale – il periodo dalla fine della scuola al pomeriggio del Lunedì dell'Angelo; per il 2026 i figli trascorreranno il primo periodo con la MA;
Parte_1
pagina 2 di 5 9) i periodi di vacanza in relazione alle festività e ricorrenze non precisate (a titolo esemplificativo: ponti scolastici, carnevale, chiusura elettorale, compleanni) verranno trascorsi dal minore con il genitore, secondo la normale turnazione su base alternata;
quanto alle vacanze estive, Pt_2 trascorrerà con i genitori due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio e/o nel mese di agosto, in considerazione dei periodi di ferie di entrambi i coniugi;
i genitori si comunicheranno reciprocamente i periodi di vacanza, in base alle proprie disponibilità di ferie, entro il 30 maggio di ogni anno e dovranno previamente dire all'altro genitore l'indirizzo ed il recapito telefonico della località di villeggiatura prescelta con il minore;
10) i coniugi possono variare, con congruo preavviso da dare all'altro genitore, la programmazione ordinaria della frequentazione con e stabilita nel presente ricorso;
Pt_2
11) ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario di quando il minore Pt_2 sarà presso di sé; mentre le spese straordinarie, previamente concordate secondo il Protocollo del
Tribunale di Milano saranno suddivise nella misura del 70 % in capo al padre e del 30 % in capo alla madre;
i genitori si impegnano a far pervenire all'altro genitore in tempo utile i giustificativi per le relative detrazioni e deduzioni fiscali;
12) l'assegno unico sarà devoluto al 50% in favore di ciascun genitore;
13) nell'ambito del presente accordo, la sig.ra si impegna ad acquistare la piena proprietà da parte Pt_1 del sig. che si obbliga a vendere, entro il termine di un anno dalla sentenza di separazione, gli CP_2 immobili siti in AG LA (Mi) alla Via Cesare Pavese, n. 1, contraddistinti catastalmente al fg. 2 – mapp. 428 – sub. 9, piano 1, S1 cat. A3, classe 3, vani 6,5, rendita catastale € 469,98
(appartamento e cantina) e box ad uso autorimessa fg. 2 – mapp. 428 – sub 28, piano S1, cat. C/6, classe 9, mq 18, rendita catastale € 52,99, detto accordo di trasferimento è funzionale alla soluzione della crisi coniugale tra i coniugi, pertanto la suddetta compravendita sarà esente da ogni e qualsiasi imposta, tassa o onere prevista dalla legge;
14) il mutuo acceso dal sig. per il pagamento dell'immobile destinato a casa coniugale in CP_2
AG LA, alla Via Cesare Pavese, 1, con rata mensile di 710,23, in vista della vendita verrà pagato a partire dal mese di giugno 2025, dalla sig.ra , unitamente a tutte le spese inerenti alla Pt_1 casa coniugale (spese condominiali, tari, utenze volturate);
15) ad ogni effetto di legge i coniugi rilasciano sin da ora il consenso, anche per il figlio minore, per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
16) in osservanza al disposto dell'art. 473 bis. 51, II co. c.p.c. in ordine alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché delle condizioni inerenti alla pagina 3 di 5 prole ed ai rapporti economici, i sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Pt_1 CP_2 autosufficienti e di non vantare alcuna pretesa di carattere economico l'uno nei confronti dell'altra e di non avere più nulla a pretendere a titolo di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F: Parte_1
) e C.F.: che hanno C.F._1 Controparte_2 C.F._2 contratto matrimonio in Palagiano (Ta) il 01.06.2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle Spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palagiano (Ta) nonché al Comune di AG LA (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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