Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1969 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Alberto Buzzi e Parte_1
Patrizia Pelliccioni ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, via dei Gracchi 209
-APPELLANTE -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dalle avvocate Barbara Silvagni e
Tiziana La Verghetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Roma, via degli Scipioni 252
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2302/2022 pubblicata in data 14/3/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare valere il suo preteso diritto al superiore Parte_1
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
Cont La società i costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Cont
, dipendente a tempo indeterminato della società dal 15/2/1986, con Parte_1 inquadramento al livello B – AD (Professional) di cui al c.c.n.l. 2003 e, a decorrere dal settembre 2012, per automatismo, per effetto della nuova classificazione di cui all'art. 27 C.C.N.L. 2012, nel livello Q-AD, posizione retributiva Q2, figura “Professional”, aveva agito in giudizio, rivendicando il proprio diritto ad essere inquadrato, a decorrere dall'11/7/2011, al superiore livello A-AD (figura di Professional Senior) di cui al C.C.N.L. Cont 2003, con conseguente condanna della società datrice l pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive non prescritte maturate dal 1/1/2016 al 30/6/2021, di € 40.174,74.
Rivendicava la riconducibilità a tale livello di inquadramento delle mansioni svolte, dal 11/4/2011, nell'ambito del settore circolazione in mansioni di Dirigente Centrale Operativo- Alta Velocità (DC) presso la struttura Gestione Rete Alta Velocità, tratta Roma-Napoli.
Il Tribunale respingeva la domanda.
Escludeva la riconducibilità delle mansioni di DC/AV presso la struttura Gestione Alta Velocità, tratta Roma-Napoli svolte dall'appellante, alla stregua della declaratoria contrattuale di tale livello così come contenuta nel C.C.N.L. 2003, al superiore livello rivendicato in assenza di prova sufficiente riguardo all'autonomia decisionale e al grado di responsabilità (superiore a quelle previste per il livello di inquadramento in suo possesso) previsto dalla declaratoria contrattuale per tale livello
Evidenziava in particolare come fosse incontroverso che il DC nello svolgimento delle sue mansioni dovesse applicare inderogabilmente i regolamenti ferroviari e le istruzioni impartite dai superiori gerarchici, circostanza tale da escludere in radice che alle mansioni svolte da tale figura professionale fossero caratterizzate da autonomia decisionale e discrezionalità superiore a quanto già previsto con riferimento a livello Quadro B.
Escludeva a tale proposito l'applicabilità alla presente fattispecie della declaratoria contrattuale di cui all'accordo sindacale del 26/7/1991 evidenziando come i profili professionali ivi richiamati dovessero intendersi superati dalla classificazione operata dal C.C.N.L. 2003 e come gli stessi (quali quello di “Capo deposito Sovrintendente” e di “Capo settore Macchina”) oltre che superati, non apparissero neanche più attuali riflettendo una realtà aziendale strutturale, tecnica ed organizzativa, profondamente mutata nel tempo.
Con quello che costituisce un unico e complesso motivo di appello il lavoratore contesta la gravata sentenza nella parte in cui, disattendendo precedenti specifici emessi da questa Corte e dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto di controversia, aveva escluso l'applicabilità, ai fini della decisione, della specifica classificazione contrattuale di cui all'accordo sindacale del 26/7/1991, classificazione che, in ragione della sua specificità, affermava essere prevalente rispetto alle declaratorie generali e astratte tanto del C.C.N.L. 1990/1992 che di quello del 2003 applicato dal Tribunale.
Evidenzia come tanto le disposizioni aziendali prodotte in atti che gli esiti della prova per testi effettuata in altri procedimenti con riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto di controversia avrebbero confermato totalmente il contenuto delle mansioni di DC (consistenti nel monitoraggio il controllo della circolazione relativa a tutti gli impianti della linea di competenza e nell'intervento diretto ad assicurare la regolarità del servizio) e la loro riconducibilità alla ex 9° categoria, figura del “Capo Settore stazioni” di cui all'accordo sindacale del 26/7/1991 (divenuta quest'ultima, a seguito del C.C.N.L. del 2003 livello A- AD-Professionale Senior) piuttosto che alla inferiore ex 8° categoria “Capo Stazione Sovrintendente” (divenuta . Controparte_3
Si osserva preliminarmente che, così come si evince con sufficiente chiarezza dal complessivo contenuto dell'atto d'impugnazione, l'appellante contesta in modo specifico la gravata sentenza esclusivamente nella parte in cui aveva escluso la perdurante applicabilità, ai fini della valutazione del corretto inquadramento delle mansioni svolte, della classificazione di cui all'accordo sindacale del 26/7/1991, accordo in base al quale l'appellante rivendica il suo preteso diritto all'inquadramento nel superiore livello “A AD”, profilo “Professional Senior”.
La gravata sentenza non è invece specificamente contestata nella parte in cui, una volta esclusa l'applicabilità del predetto accordo, non aveva ritenuto riconducibili le mansioni di DC svolte dal al superiore livello rivendicato alla stregua della classificazione di cui al Pt_1
C.C.N.L. 2003, in assenza di idonee prove in ordine al maggiore grado di autonomia decisionale proprio di tale inquadramento.
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Tanto premesso l'appello risulta infondato intendendo il Collegio aderire in ordine alla inapplicabilità dell'invocato accordo sindacale del 26/7/1991 (pur prendendo atto, dell'esistenza di pronunce difformi) a quanto recentemente affermato a tale proposito da questa Corte con riferimento a fattispecie sul punto sovrapponibile alla presente (in cui si osserva, l'intera attività oggetto di controversia si è svolta nella vigenza del C.C.N.L. del 2003).
Questo con particolare riferimento alle sentenze nn. 2674 del 7/8/2023, n. 3323 del 18/10/2024) le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c. Si ritiene opportuno riportare, nei limiti in cui rileva ai fini della presente decisione, il contenuto della contrattazione collettiva oggetto di controversia al fine di accertare quale sia stata la volontà delle parti sociali nel succedersi degli accordi di diverso livello intervenuti.
Il CCNL dei Ferrovieri 1/1/1990-31/12/1992 stabiliva, all'art. 21, che: “il personale dell'Ente FS è inquadrato in un'unica scala classificatoria articolata in 5 aree funzionali” (Area I: operatori, Area II: operatori specializzati, Area III: tecnici, Area IV: tecnici qualificati, Area V: quadri) ed “in livelli stipendiali e categorie”.
Per quanto in questa sede rileva, l'Area V quadri era distinta in 8° e 9° categoria.
In particolare, la 9°categoria, secondo l'allegato 4 (“declaratoria delle aree”), “comprende i dipendenti dell'Area AD titolari di posizioni organizzative o funzionali, di maggior rilievo, che hanno un ruolo di raccordo fra la struttura dirigenziale ed il restante personale. Svolgono attività che implicano facoltà di rappresentanza e funzioni di sovrintendenza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse, nonché attività di ricerca, studio, progettazione e consulenza richiedenti notevole preparazione professionale o contenuti specialistici di particolare rilievo, anche con preposizione ad impianti od unità organizzative di rilevante entità e/o complessità. Tale incisivo coinvolgimento comporta autonomia di iniziativa e di decisione, con connessa e diretta responsabilità sui risultati da conseguire, con discrezionalità di poteri, nei limiti delle direttive generali e per l'attuazione dei programmi, indirizzi ed obiettivi fissati dall'Ente”.
Il richiamato art. 21 del CCNL innanzi menzionato prevedeva, al punto 5, che “L'Ente, d'intesa con le OO.SS., determina le graduatorie dei singoli profili professionali. In attesa che, entro il 30.11.1990 una apposita Commissione, e firmatarie del presente CP_4 CP_5 contratto, ridefinisca i profili professionali nell'ambito dei diversi settori ferroviari e ne determini le declaratorie, restano provvisoriamente invariati gli attuali profili professionali nonché le relative declaratorie definite con D.M. 14.5.1985 n. 1085 e successive modificazioni ed integrazioni”.
A tale disposizione contrattuale è stata data attuazione con il citato accordo sindacale del 26/7/1991, espressamente concluso in applicazione del CCNL 1990/1992, relativamente agli inquadramenti e agli sviluppi professionali.
Come evidenziato anche dalla sentenza n. 2674/2023 di questa Corte di appello, prodotta nel presente giudizio, tale accordo sindacale, nelle premesse, recita: “L'Ente FS e le OO SS FILT, FIT, UILTRASPORTI e FISAFS a) concludono con l'intesa odierna l'applicazione negoziale del CCNL 1990/1992, relativamente agli inquadramenti e agli sviluppi professionali …”
L'allegato 5 (“declaratorie”) all'accordo del luglio 1991 individua, per i quadri, 11 profili per l'ottava categoria e otto profili per la nona.
Tra questi, per quanto in questa sede rileva, rientra il “Capo Settore stazioni”, il quale, sempre secondo l'allegato in esame, “svolge attività: - di direzione di impianti di rilevante entità e d'importanza;-di vigilanza, coordinamento e controllo su più impianti, anche di rilevante importanza nel settore e sulla circolazione ”. Il successivo CCNL a cui le parti in causa hanno fatto riferimento è il “CCNL delle attività ferroviarie” del 16/4/2003, senz'altro applicabile nella fattispecie in esame, riferendosi le pretese dell'appellante a fatti successivi alla vigenza di detto contratto collettivo.
L'art. 21 del contratto collettivo del 2003, in materia di “classificazione professionale”, stabilisce al punto 1.1. che “i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 8 livelli professionali, cui corrispondono 11 parametri ...”. I livelli sono i seguenti: H Operatori, G Operatori qualificati, F Operatori specializzati, E Tecnici, D Tecnici specializzati, C Direttivi, B AD e A AD.
Come si vede, le cinque “Aree” del precedente contratto collettivo nazionale sono state sostituite da otto “Livelli professionali”.
Il medesimo art. 21 al punto 1.2 prevede: “L'inquadramento del lavoratore è effettuato secondo la declaratoria di livello, il profilo professionale e sulla base della rispettiva figura professionale, così come individuati nel presente articolo.
La declaratoria esprime il contenuto delle competenze professionali richieste, il profilo professionale le capacità necessarie, la figura professionale le mansioni da svolgere”.
Sempre l'art. 21 al punto 1.5 stabilisce: “Le parti stipulanti il presente CCNL convengono di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia qualora lo sviluppo tecnico organizzativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali”.
Proseguendo, l'art. 21, al punto 2 riporta “livelli, profili e figure professionali”: dopo la declaratoria di ciascun livello, vi è l'individuazione dei relativi profili professionali e delle corrispondenti “figure professionali”.
Per quanto in questa sede rileva, al livello “A – AD”, rivendicato dagli odierni appellanti, appartengono, secondo la declaratoria, “i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono funzioni che implicano ampia autonomia decisionale e potere discrezionale e per le quali è 9 richiesto un altissimo livello di professionalità, competenze, esperienze, iniziativa, capacità progettuale e responsabilità per la gestione di strutture amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i lavoratori che in possesso di altissima professionalità e competenze forniscono contributi altamente specializzati e rilevanti per la definizione e la realizzazione degli obiettivi dell'azienda.
Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati anche attraverso il governo delle variabili interne ed esterne all'azienda che comportano la gestione di strutture operative amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i quadri che, in possesso di altissima professionalità e spiccata conoscenza dei settori aziendali di riferimento, forniscono contributi altamente specializzati e di particolare rilevanza per la realizzazione degli obiettivi aziendali”.
Sono, quindi, descritti i profili professionali rientranti nel livello “A-AD”: a) Responsabili di Struttura Operativa;
b) Professional Senior;
c) Responsabili Navi Traghetto. Nel profilo “Professional Senior” rientrano, segnatamente, i lavoratori che “in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell'ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l'attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza”.
Ritiene il Collegio che l'accordo sindacale del luglio 1991, ponendosi come attuativo del CCNL 1990-1992, ha senz'altro cessato la sua efficacia allorché le parti sociali, con la sottoscrizione del nuovo CCNL del 2003, hanno disciplinato compiutamente, all'art. 21, la nuova classificazione professionale, definendo nuove declaratorie e nuovi profili professionali.
In proposito giova rimarcare che l'art. 21 al punto 1.5, lungi dal richiamare accordi previgenti, rivela come le parti stipulanti il CCNL 2003 abbiano ritenuto esaustive, al momento della sottoscrizione, le figure professionali individuate, convenendo “di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia” soltanto se “lo sviluppo tecnico organizzativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali”.
Pertanto, nulla autorizza a ritenere che, a fronte della nuova disciplina, le parti sociali abbiano voluto rinviare ad accordi preesistenti ed attuativi di contratti collettivi la cui efficacia era cessata.
In proposito giova rimarcare come – significativamente – laddove, nel 1991, le parti stesse avevano voluto “tenere vive”, sia pure provvisoriamente, determinate declaratorie e profili professionali, lo avevano fatto con previsione espressa, stabilendo: “restano provvisoriamente invariati gli attuali profili professionali nonché le relative declaratorie definite con D.M. 14.5.1985 n. 1085 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Del resto, come detto, il CCNL 2003, in relazione ai AD, non si è limitato a descrivere le declaratorie, ma ha espressamente introdotto, nei termini in cui le parti sociali hanno ritenuto, nuovi profili professionali, che si pongono come sostitutivi di quelli precedenti.
In definitiva, l'esame delle clausole contrattuali e l'interpretazione della volontà espressa dalle parti sociali non lascia alcuno spazio per l'ulteriore vigenza dell'accordo sindacale del luglio 1991 (come già, condivisibilmente, ritenuto dalla menzionata sentenza di questa Corte territoriale n. 2674/2023).
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle pronunce della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante (Cass. n. 4183/2020, n. 30545/2018, n. 20015/2012, n. 3547/2016 e n. 15685/16). Trattasi di pronunce in cui non è contenuta alcuna affermazione circa la vigenza dell'accordo sindacale del luglio 1991 successivamente alla sottoscrizione del CCNL 2003, dovendosi evidenziare che detto contratto collettivo non è in esse mai menzionato.
La Corte di Cassazione si è espressa, piuttosto, , in parte delle invocate decisioni (in particolare con la sentenza n. 30545/2018 richiamata dalla sentenza n. 4183/2020), sul rilievo preminente che, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale, deve avere la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale.
Ma tutto ciò con riferimento ai livelli del contratto sindacale del 1991 ed alle declaratorie del CCNL cui gli stessi si riferivano, senza alcun riferimento all'interferenza tra detti profili e la contrattazione nazionale successiva, del CCNL 2003.
Tanto chiarito, giova ribadire che nel caso di specie la regolamentazione introdotta dal CCNL 2003 per le attività ferroviarie appare assolutamente esaustiva e, in ogni caso, non vi è alcuna possibilità di applicare, nella vigenza del CCNL 2003, i profili di cui all'accordo del 1991, che non era più vigente allorché si è svolta l'attività lavorativa per cui è causa e che trovava il proprio presupposto in una contrattazione nazionale ormai superata.
Non è pertanto possibile accogliere la pretesa dell'appellante volta a ricondurre la sua attività alla classificazione contenuta nell'accordo sindacale in questione e, segnatamente, alla 9° categoria professionale, dovendo, come detto, trovare applicazione nei suoi confronti esclusivamente la contrattazione collettiva nazionale degli anni 2003 e successivi, in base al quale non è riconoscibile, secondo quanto statuito dal Tribunale con accertamento ormai definitivo, il superiore inquadramento rivendicato.
Né vale opporre in proposito il contratto aziendale di Gruppo FS del 16/4/2003.
Con il citato accordo le parti sindacali non si sono affatto discostate dalla contrattazione collettiva nazionale, che non è stata integrata quanto alla previsione dei profili;
né è stata prevista la “sopravvivenza” dei profili del 1991 (che, infatti, vengono definiti “ex profili”).
Ed è appena il caso di evidenziare che la tabella di cui all'allegato 13 del predetto contratto aziendale era finalizzata unicamente a consentire l'inquadramento nei nuovi livelli professionali del CCNL 2003 dei lavoratori che - alla data dell'1/8/2003 - rivestivano profili non più vigenti.
Il richiamo ai profili preesistenti era, dunque, funzionale unicamente alla “confluenza” del personale FS nel nuovo inquadramento.
Le parti sociali non hanno giammai convenuto che i precedenti profili rimanessero in vigore, per il futuro, ad altri fini.
Pertanto, certamente tale tabella non è applicabile all'odierno appellante che alla data dell'1/8/2003 non era inquadrato, per quanto risulta in atti, come “Capo Settore Stazioni” né svolgeva mansioni in ipotesi ascrivibili a detto profilo. Non è pertanto possibile accogliere la pretesa dell'appellante volta a ricondurre la sua attività alla classificazione contenuta nell'accordo sindacale in questione e, segnatamente, alla 9° categoria professionale, dovendo, come sopra esposto, trovare applicazione nei suoi confronti esclusivamente la contrattazione collettiva nazionale degli anni 2003 e successivi, che, così come affermato dal Tribunale, gli attribuisce il livello B AD “Professional”.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3. 473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 7.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario