Ordinanza presidenziale 13 gennaio 2023
Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/09/2023, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2023
N. 02900/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01880/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mondello Immobiliare Italo Belga Sa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè e Andrea Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D;
contro
- il Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’ente locale in Palermo, piazza Marina n. 39;
- l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione SIna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
nei confronti
di MIDA s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- della nota prot. 343761 del 15 aprile 2014 del Comune di Palermo, Settore Servizi alle Imprese, Sportello Unico per le Attività Produttive;
- della nota prot. n. 410456 del 12 maggio 2014 del Comune di Palermo, Area Politiche di Sviluppo e Fondi strutturali, Sportello unico per le Attività Produttive;
- della nota port. n. 408733 del 12 maggio 2014 del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità del Comune di Palermo;
- della nota prot. n. 460922 del 27 maggio 2014 del Settore Servizi alle Imprese, Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Palermo;
- ove dovesse occorrere, e nei limiti meglio specificati nel prosieguo, dell'art. 22 delle norme tecniche di attuazione di cui alla variante generale del PRG del Comune di Palermo, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Palermo n. 45 del 13 marzo 1997 ed approvata con i decreti dirigenziale nn. 558 del 29 luglio 2002 e 124/DRU/02 del 13 marzo 2002 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione SIna, atti questi da ritenersi altresì impugnati, sempre ove dovesse occorrere e nei limiti sotto meglio specificati;
- ove dovesse occorrere, nei limiti meglio specificati nel prosieguo, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Palermo n. 45 del 13 marzo 1997;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- del provvedimento prot. n. 509872 del 14 luglio 2014 del Comune di Palermo, Settore Servizi alle imprese, Sportello Unico per le Attività Produttive conosciuto dalla Mondello Immobiliare solo dopo la notifica del ricorso da parte della Mida S.r.l. l’8 agosto 2014;
- del provvedimento prot. n. 613766 del 22 luglio 2014 del Comune di Palermo, Settore Servizi alle Imprese, Sportello Unico per le Attività Produttive, conosciuto dalla Mondello Immobiliare solo dopo la notifica del ricorso da parte della Mida s.r.l. l’8 agosto 2014.
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione SIna e del Comune di Palermo;
Visto il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di un nuovo difensore per il Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 45 del 13 gennaio 2023, di interruzione del giudizio, e visto l’atto di riassunzione depositato dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di un nuovo difensore per il Comune di Palermo, e vista la documentazione depositata;
Vista la memoria dell’Assessorato regionale, e viste la memoria e la documentazione depositata dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il consigliere Maria Cappellano, e uditi il difensore della parte ricorrente e il difensore dell’Assessorato regionale, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato il 18 giugno 2014 e depositato il 27 giugno, la società istante – concessionaria, in forza di atto pubblico del 23 marzo 1992, n. 303, e di atto formale aggiuntivo stipulato il 14 maggio 2005, n. 306, di una porzione dell’arenile di Mondello della superficie di 36.000 mq, dello stabilimento balneare e di 5.679,50 mq di specchio acqueo antistante – ha impugnato gli atti indicati in epigrafe adottati dal Comune di Palermo con riferimento al suddetto stabilimento balneare, con i quali per quanto attiene al montaggio delle cabine l’ente locale ha prospettato la necessità della concessione edilizia e della realizzazione di parcheggi pertinenziali (o monetizzazione con oneri di urbanizzazione).
Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti gravati, con il favore delle spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione SIna e il Comune di Palermo.
C. – Con ricorso per motivi aggiunti l’odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, indirizzati ad altra ditta che pure ha promosso separato ricorso, in quanto aventi ad oggetto il medesimo contenuto, asseritamente lesivo, degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, deducendo sostanzialmente le stesse censure dedotte con il gravame introduttivo.
D. – Si è costituito in giudizio un nuovo difensore per il Comune di Palermo.
E. – Con ordinanza presidenziale n. 45 del 13 gennaio 2023 è stato interrotto il giudizio, con successiva riassunzione con atto depositato dalla ricorrente.
Si è quindi costituito in giudizio un nuovo difensore per il Comune di Palermo, depositando documentazione.
F. – In vista della trattazione della causa, con memoria conclusiva l’Assessorato regionale ha evidenziato la sostanziale estraneità alla controversia, attinente ad atti adottati dal Comune.
La ricorrente ha depositato documentazione e, con memoria conclusiva, nel ribadire le argomentazioni esposte, ha dato atto del regolare posizionamento delle cabine nel corso delle passate stagioni, con conseguente interesse alla presa d’atto di quanto evidenziato e dell’ottenimento del bene della vita per tutte le stagioni balneari.
G. – All’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023, presenti il difensore della parte ricorrente e il difensore dell’Assessorato regionale come da verbale, il Presidente del Collegio ha indicato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., i profili di possibile inammissibilità del ricorso per la natura non immediatamente lesiva degli atti impugnati, nonché la possibile sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle sopravvenienze occorse; quindi la causa è stata posta in decisione.
H. – Come indicato dal Presidente del Collegio, nonché sostanzialmente dalla stessa parte ricorrente nella memoria conclusiva, il complessivo ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve a tal fine precisarsi che la società ha impugnato talune note con cui il competente Ufficio del Comune di Palermo, a fronte delle comunicazioni annuali inoltrate dalla predetta – titolare di concessione demaniale e di autorizzazione alla gestione dello stabilimento balneare – per quanto attiene al montaggio delle cabine ha prospettato la necessità della concessione edilizia e della realizzazione di parcheggi pertinenziali (o monetizzazione con oneri di urbanizzazione).
Gli atti impugnati, relativi all’anno 2104, sono stati sostanzialmente superati nei fatti dalla mancata prosecuzione del prospettato iter – rilascio della concessione edilizia per le strutture comportanti carico urbanistico; pagamento degli oneri di urbanizzazione – e, soprattutto, dal montaggio delle cabine nel corso degli anni successivi, senza dare corso a quanto preannunciato dall’ente locale.
Osserva quindi il Collegio che – a prescindere dal dubbio carattere provvedimentale delle note impugnate, potendo porsi quali atti sostanzialmente endoprocedimentali (v. la sentenza di questo T.A.R. n. 3069/2015 su atti di analogo contenuto) – poiché gli atti impugnati attenevano alla stagione 2014, e non risulta essere stato dato alcun seguito, non resta che prendere atto della mancata definizione dell’ iter e dichiarare il complessivo ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3714; Sez. IV, 21 maggio 2020, n. 3216).
H. – Avuto riguardo all’evoluzione della vicenda contenziosa e alla definizione per un profilo in rito, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO