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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5671/2024 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Domenico Savio Guarracino, con studio in Battipaglia (SA) alla via J. Strauss n. 24/c
Ricorrente
E
– con sede legale in Roma in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lelio Maritato in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Fiumicino Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni rassegnate alla presente udienza:
Le parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui alle note di trattazione
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare della CP_ pensione n. 044 -720201611611, categoria Invalidità civile;
che con lettera del 19/08/2024 l' gli inviava la comunicazione di “riliquidazione della prestazione n. 044-720201611611 categoria
Invalidità civile” e, successivamente, l'”Avviso di pagamento per indebiti da prestazioni”, richiedendo la restituzione dell'importo di euro 16.294,64 per il seguente motivo: “… a seguito della revisione di operazioni di calcolo è risultato che l'importo dell'indennità della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta”; “E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi per un importo superiore ai limiti previsti dalla legge”; che, avverso la richiesta di restituzione dell'indebito il ricorrente, in data 23/09/2024, proponeva ricorso in autotutela al Comitato Provinciale , chiedendone l'annullamento, CP_2 precisando che, in materia di ripetizione di indebito assistenziale e previdenziale la giurisprudenza della Corte di Cassazione era concorde nell'escludere la richiesta di restituzione delle somme erogate, quando “l'errore” non era riconducibile al beneficiario;
che tuttavia il ricostro proposto in via amministrativa non sortiva esito favorevole;
lamentava che l'indebito oggetto del ricorso derivava CP_ esclusivamente da un errore commesso dall' nella definizione del trattamento pensionistico, errore che non poteva perciò ricadere in danno delle ragioni del percettore in buona fede, come pacificamente sancito dalla giurisprudenza, anche comunitaria;
la richiesta di ripetizione di indebito, peraltro, era secondo lui assolutamente generica, sommaria, senza contenere nemmeno l'indicazione dei criteri, metodi e strumenti sulla base dei quali sarebbe emerso;
tanto premesso il ricorrente concludeva chiedendo al giudice adito di ” 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Accertamento per somme indebitamente percepite su pensione dal sig. , cat. INV CIV n. Parte_1
01611611, inviato dalla sede di Battipaglia con lettera del 19/08/2024; 2. Accertare e CP_2 dichiarare l'irripetibilità della richiesta di restituzione avanzata dall' nei confronti del sig. CP_2
, relativamente all'indebito da prestazioni n. 19278495 inviato dalla sede di Parte_1 CP_2
Battipaglia con la richiesta di restituzione della somma di euro 16.294,64, con conseguente annullamento della relativa richiesta restitutoria;
3. Condannare l' alla restituzione in favore CP_2 del sig. delle somme eventualmente già trattenute in riferimento alle Parte_1 comunicazioni di ripetizione di indebito innanzi menzionate;
4. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore resosi antistatario.”.
CP_ L' costituitosi in giudizio, chiedeva che l'adito Tribunale rigettasse la domanda del ricorrente con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. L'stituto precisava che il era titolare di pensione Pt_1 INVCIV (n. 01611611), pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento, con decorrenza 1° ottobre 1988; che dal luglio 2020 era stata altresì riconosciuta al suddetto la maggiorazione sociale, prevista dall'art. 38 della legge n. 544 del 1988; che a seguito di accertamento si era però verificato il superamento dei limiti reddituali, con conseguente disconoscimento della suddetta maggiorazione con riferimento al periodo 1.01.2015 – 30.09.2024 e determinazione di un indebito, comunicato al ricorrente il 3.9.2024; che nel caso di specie il aveva infatti dichiarato i propri redditi e non Pt_1 anche, come avrebbe dovuto, i redditi del coniuge che, se presi in considerazione, avrebbero comportato il superamento dei limiti indicati e l'esclusione della maggiorazione in discorso;
che tale CP_ condotta di conseguenza non determinava la configurabilità di un errore imputabile all'
Il processo veniva assegnato al Presidente della Sezione Lavoro dott. Romano Gibboni, il quale fissava l'udienza di discussione per il 28.10.2025. La causa veniva quindi assegnatA alla scrivente , la quale, viste le note di trattazione scritta depositate in atti, ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
*-*-*-*-*-*
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento .
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione , l'indebito per cui è causa scaturisce dall'annullamento della maggiorazione sociale percepita dal ricorrente sulla pensione di invalidità in ragione del superamento dei limiti reddituali previsti per legge .
Come noto , la maggiorazione sociale altro non è che una somma aggiuntiva sulla pensione liquidata ai pensionati disagiati o svantaggiati economicamente . Si tratta di una misura che è stata introdotta con la legge n° 544 del 1988 (articolo 1 legge 544/1988) , anche se , dopo il suo ingresso, ha avuto numerosi interventi normativi, tutti atti a rendere più dignitose pensioni basse e appannaggio di soggetti con redditi altrettanto bassi.
Le fonti normative che regolano l'attribuzione delle maggiorazioni sono molteplici, frutto di interventi normativi che si sono stratificati nel corso degli anni. La materia è regolata in particolare dall'articolo
1 della legge 544/1988 integrato successivamente dall'articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 e poi dall'articolo 38, legge 448/2001 con cui il legislatore ha previsto un particolare incremento delle maggiorazioni (il cd. incremento al milione) in favore dei cd. ultra 70enni.
L'articolo 1 della legge 544/1988 dispone che la maggiorazione sociale spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione "a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria". Pertanto la maggiorazione spetta sia ai lavoratori dipendenti (anche del settore pubblico) che ai lavoratori autonomi con la sola esclusione degli iscritti alla gestione separata, titolari di una prestazione previdenziale a carico delle predette gestioni.
Le maggiorazioni sociali spettano, al ricorrere dei requisiti, a tutti i titolari di pensione, diretta
(vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità) o ai superstiti, anche a prescindere dalla concessione dell'integrazione al trattamento minimo, a condizione che non siano superati i limiti di reddito (cfr: Circolare Inps 44/2002).
Da ultimo , il decreto 14 agosto 2020 n. 104 , all'art. 15 ha previsto un aumento della pensione di invalidità a favore dei soggetti titolari di pensione invalidi civili totali , ciechi civi li assoluti e sordi nonché dei titolari di pensione “ ordinaria “ di inabilità ex lege n. 222/19984 .Il legislatore ha così recepito la sentenza de la Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 che ha dichiarato l ' illegittimità costituzionale dell'art. 38 38, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e ss., nella parte in cui stabiliva che la maggiorazione sociale fosse concessa ai titolari di pensione di inabilità solo se
“ di età pari o superiore a sessanta anni “ e non anche “ ai soggetti di età superiore a diciotto anni
“gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa ha diritto , a determinate condizioni
, ad un incremento della pensione . I soggetti invalidi civili totali , ciechi civili assoluti e sordi hanno dunque un diritto automatico all'adeguamento con decorrenza dal 20 luglio 2020: non devono presentare nessuna domanda e possono ottenere d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire loro un reddito complessivo pari , per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Ai fini della concessione dell'incremento al milione, al pari della maggiorazione prevista dalla legge
388/2000, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, le pensioni di guerra, l'indennità CP_ di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia (v. Circolare 17/2002). Ciò comporta che l'incremento al milione viene riconosciuto in misura piena solo ai titolari di pensione/assegno sociale/pensione sociale/prestazioni di inv civ che non posseggano altri redditi al di fuori delle predette prestazioni;
quindi, tale incremento può essere rimodulato a seconda della variazione della situazione patrimoniale. Inoltre, per la determinazione della maggiorazione sociale sono rilevanti i redditi soggetti all'IRPEF, i redditi esenti da IRPEF e i redditi con ritenuta alla fonte.
Ai fini della maggiorazione sociale , dunque , i beneficiari della prestazione devono possedere specifici requisiti anagrafici e reddituali richiesti dalla legge. Ebbene , nella specie , il provvedimento di recupero dell'indebito emesso dall' trova la propria CP_2 giustificazione proprio nel superamento , da parte del ricorrente , del limite reddituale previsto dalla legge per la maggiorazione sociale di cui abbiamo sopra detto . Più precisamente l' ha valutato CP_2 che i redditi del coniuge , mai comunicati dal ricorrente , hanno comportato il superamento dei predetti limiti e di qui la richiesta di restituzione della maggiorazione sociale non spettante .
Va rilevato , tra l'altro , che nella specie non è in discussione che la moglie del abbia Pt_1 effettivamente percepito redditi che , cumulati con quelli del ricorrente , hanno comportato , per gli anni oggetto di causa , il superamenti dei limiti previsti per legge . Ciò di cui si discute , invece , è unicamente della possibilità per l' di ripetere quanto indebitamente corrisposto . CP_2
E' pacifico che l'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale , sicchè alla fattispecie in discorso si applicano i principi propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte ha precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n.
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” .
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato ( sent. n. 10642/2019 ; sent. 26036/2019 , n-
31372/2019 , 12608/2020 ; n. 13223/2020 ; n. 13917/2021) che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.
Dette pronunce si pongono nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 cc., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede “dell'accipiens”.
Il principio generale di settore richiamato nelle predette pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio
2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 (ost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite della Suprema Corte (sentenza n. Per_2
10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il
“dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 – prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , CP_2
Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_2 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma
(anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Va inoltre evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al CP_2 quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito , sono tenute a fornire all' in via CP_2 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso CP_2 principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario CP_2 dell'Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_2 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_2 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_2
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già CP_2 CP_1 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1 tutelabile alla luce delle premesse tanto più che la legge citata (art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge
326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_2 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_2
Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, CP_2 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.”
Ora , nel caso che ci occupa , non è in discussione che il ricorrente non abbia comunicato all' i CP_2 redditi percepiti dal coniuge e, sebbene il ricorrente affermi che tali dati erano comunque a conoscenza dell' per essere stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate , non vi è prova in atti CP_1 che tale dichiarazione sia effettivamente avvenuta .
Ma , come affermato dalla Suprema Corte , tale comportamento omissivo del percipiente , ancorchè in malafede , non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' ha l'onere di conoscere. CP_2
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto dichiarandosi che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'indebito in oggetto nei confronti dell' . CP_2
Le spese del giudizio , in considerazione della indubbia controvertibilità delle questioni trattate , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e , per l'effetto , dichiara la irripetibilità delle somme corrisposte al ricorrente a titolo di maggiorazione sociale per il periodo 1.1.2015-30.9-2024 ;
condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente già trattenute CP_2 in riferimento alla predetta comunicazione di indebito;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno 28 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio