Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3318/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3318/2024, introdotta da:
(c.f. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
15/08/1973 Con il patrocinio dell'Avv. GIROMINI BEATRICE DONATELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
14/09/1961 Con il patrocinio dell'Avv. GIROMINI BEATRICE DONATELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza principale presso Persona_1 la mamma in Briga Novarese via Gianni Rodari 1;
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3) Il papà verserà quale contributo al mantenimento di l'importo di euro 350,00 mensili, entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese con rivalutazione concordata ogni quinquennio, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche sportive e ricreative come regolamentate dal protocollo di Torino. La compartecipazione alle spese mediche e dentistiche sarà al 50% salvo diversa percentuale che le parti si riservano di concordare di volta in volta. La RA , percepirà per intero l'assegno unico, mentre le detrazioni in busta paga per la prole verranno Parte_1 divise la 50%.
4) Le parti si danno reciproco consenso alla firma della documentazione per l'espatrio anche in relazione alla figlia minore. Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di Parte_1 Controparte_1 Persona_2
nata in data [...].
[...]
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7.2.2025 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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